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Il dolo — nozione e specie (art. 43 c.p.).

Preveduto e voluto: così il codice descrive il dolo. Ma dietro la formula legislativa si celano specie distinte — il dolo intenzionale, quello diretto, quello eventuale — che segnano confini cruciali tra delitto doloso, colposo e preterintenzionale.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 19 giugno 2026 Art. 43 c.p. · Art. 27 Cost. Lettura ≈ 8 min

Il dolo è la forma principale di imputazione soggettiva nel diritto penale italiano: ricorre, ai sensi dell'art. 43, comma 1, c.p., quando l'agente ha «preveduto e voluto» l'evento come conseguenza della propria azione od omissione. In un sistema fondato sul principio di colpevolezza (art. 27, comma 1, Cost.), il dolo è la regola per i delitti: ogni delitto è doloso, salvo che la legge preveda espressamente la punibilità a titolo di colpa o di preterintenzione (art. 42, comma 2 e 3, c.p.). Comprendere la nozione di dolo e le sue specie è presupposto indispensabile per l'analisi di qualsiasi fattispecie incriminatrice e per la corretta ricostruzione degli elementi del fatto tipico.

La definizione normativa: art. 43, comma 1, c.p.

L'art. 43, comma 1, c.p. descrive il delitto doloso come quello in cui l'evento «è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione». La formula abbraccia due componenti distinte: il momento cognitivo — la rappresentazione dell'evento come conseguenza dell'azione — e il momento volitivo — la volontà di quell'evento come tale. La loro compresenza è necessaria: non basta prevedere l'evento senza volerlo (sarebbe al più colpa cosciente), né basta una intenzione vaga senza che l'agente si rappresenti il verificarsi dell'evento nelle sue caratteristiche essenziali.

Art. 43, comma 1, c.p. — Elemento psicologico del reato (dolo)

«Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.»

La norma si riferisce all'«evento dannoso o pericoloso da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto»: il dolo deve coprire, in linea di principio, tutti gli elementi del fatto tipico, compresi gli elementi normativi e le qualifiche soggettive del soggetto attivo. Il dolo si distingue logicamente dalla suitas: la coscienza e volontà della condotta ex art. 42, comma 1, c.p. è il presupposto minimo della condotta tipica; il dolo è il criterio di imputazione soggettiva che quella condotta presuppone già accertata.

Dolo intenzionale (o diretto di primo grado)

Il dolo intenzionale è la forma più intensa di dolo: l'agente persegue l'evento come scopo della propria azione. La lesione del bene giuridico è il fine verso cui la condotta è deliberatamente orientata. Molte fattispecie incriminatrici della parte speciale esigono questa forma nella sua essenza: chi uccide volendo uccidere versa nel paradigma del dolo intenzionale. Il dolo intenzionale non richiede che l'evento sia l'unico fine dell'agente — è sufficiente che rientri tra gli scopi perseguiti — e si distingue dal dolo specifico, che è invece un elemento di fattispecie che impone un fine ulteriore non necessariamente realizzato.

Dolo diretto di secondo grado (dolo certo)

Il dolo diretto di secondo grado — denominato anche dolo certo — ricorre quando l'agente non si prefigge l'evento come scopo, ma si rappresenta la sua verificazione come conseguenza certa o quasi certa dell'azione intrapresa. L'esempio canonico è quello di chi piazza un ordigno per distruggere un edificio e si rappresenta come esito inevitabile la morte di chi si trova al suo interno: la morte non è il suo fine, eppure se ne assume l'imputazione con certezza. Non vi è dubbio sull'imputazione dolosa: la rappresentazione della certezza dell'evento integra pienamente il momento cognitivo del dolo, rendendo irrilevante che l'evento non fosse lo scopo perseguito.

Il dolo eventuale: nozione

Il dolo eventuale è la species di dolo più vicina al confine con la colpa. Esso ricorre quando l'agente si rappresenta l'evento come conseguenza concretamente possibile della propria condotta e, pur non perseguendolo come scopo, ne accetta il rischio, aderendo psicologicamente alla prospettiva che l'evento si verifichi. Il dolo eventuale non è semplice rassegnazione al rischio: richiede una deliberazione — sia pure implicita — dell'agente nel senso del «costo accettabile» della propria azione. La distinzione dalla colpa cosciente (colpa con previsione, aggravata ex art. 61, n. 3, c.p.) risiede nell'atteggiamento interiore: nel dolo eventuale l'agente si risolve ad agire anche a costo di cagionare l'evento; nella colpa cosciente confida, per leggerezza o sopravvalutazione delle proprie capacità, che l'evento non si verifichi.

La formula di Frank e i criteri delle Sezioni Unite

La Cass. pen., Sez. Un., n. 38343 del 2014 (caso ThyssenKrupp) ha fissato i criteri per distinguere dolo eventuale e colpa cosciente. Il punto cardine è l'adesione interiore all'evento: non un accertamento psicologico introspettivo, ma una ricostruzione basata su indicatori fattuali — la gravità del rischio percepito, il movente, il comportamento tenuto prima e dopo il fatto, la presenza o assenza di cautele adottate. Le Sezioni Unite valorizzano la cosiddetta formula di Frank: si chiede se l'agente avrebbe agito lo stesso anche nella certezza del verificarsi dell'evento. Risposta affermativa orienta verso il dolo eventuale; risposta negativa, verso la colpa cosciente. Il criterio è uno strumento euristico tra i molti — da applicare nel contesto di una valutazione complessiva degli elementi del caso — ed è il punto di riferimento più diffuso nella giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza.

Ai fini della configurabilità del dolo eventuale, l'elemento decisivo è l'accettazione del rischio da parte dell'agente: occorre verificare se questi si sia motivato ad agire nonostante la prospettiva del verificarsi dell'evento lesivo, attraverso il ricorso alla formula di Frank e agli ulteriori indicatori fattuali del caso concreto, da valutare nel loro insieme. — Cass. pen., Sez. Un., n. 38343 del 2014 (caso ThyssenKrupp), in sintesi

Dolo generico e dolo specifico

Il dolo generico è la regola: l'agente deve coprire dolosamente tutti gli elementi del fatto tipico — condotta, evento, nesso causale e qualifiche normative — senza che sia richiesta una finalità ulteriore. Il dolo specifico ricorre quando la fattispecie incriminatrice esige, in aggiunta, uno scopo che non è necessario si realizzi: è la finalità stessa ad essere elemento costitutivo del tipo. Si pensi al «fine di profitto» nel furto (art. 624 c.p.) o al «fine di trarre ingiusto profitto» nella truffa (art. 640 c.p.). Il dolo specifico non richiede il conseguimento effettivo dello scopo — basta agire con quella finalità — e si distingue dal dolo intenzionale perché quest'ultimo attiene all'evento tipico previsto nella fattispecie, mentre il dolo specifico è uno scopo che si aggiunge alla struttura del fatto senza coincidere con l'evento.

Dolo alternativo e dolo indeterminato

Il dolo alternativo si configura quando l'agente prevede e accetta indifferentemente il verificarsi di uno di due (o più) eventi: chi agisce accettando di ledere l'uno o l'altro bene giuridico senza preferenza è in dolo alternativo rispetto a entrambi. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tali ipotesi l'agente risponde a titolo di dolo per tutti gli eventi previsti e accettati, con le conseguenze che ne derivano sul piano del concorso e del trattamento sanzionatorio. Il dolo indeterminato è quello di chi agisce senza prefiggersi un evento specifico, ma accetta il rischio di qualunque evento che la propria condotta possa cagionare; la responsabilità dolosa si estende agli eventi concretamente previsti e accettati.

Dolo e preterintenzione (art. 43, comma 2, c.p.)

L'art. 43, comma 2, c.p. definisce il delitto preterintenzionale come quello in cui «dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente». Il modello preterintenzionale presuppone il dolo — l'agente vuole un evento minore — ed è caratterizzato dal fatto che l'evento effettivamente prodotto è più grave di quello voluto. L'art. 584 c.p. (omicidio preterintenzionale) è la fattispecie paradigmatica: l'agente vuole percosse o lesioni, ma cagiona la morte. La struttura della preterintenzione esclude che l'evento ulteriore sia voluto: se fosse voluto, si tratterebbe di dolo intenzionale rispetto all'evento più grave. Il rapporto con il dolo è quindi di complementarità strutturale: dove finisce il voluto doloso inizia il preterintenzionale, con imputazione dell'evento eccedente a titolo di responsabilità oggettiva temperata.

Dolo nella struttura del reato: rapporto con suitas, colpevolezza e imputabilità

Il dolo si colloca nel livello della colpevolezza nella struttura tripartita del reato (fatto tipico, antigiuridicità, colpevolezza). Esso presuppone già accertata la suitas — che opera a livello di tipicità come attribuibilità materiale della condotta all'agente — e l'imputabilità dell'autore (art. 85 c.p.), che è la capacità di intendere e di volere. Non è sufficiente che l'agente abbia commesso il fatto con dolo: occorre che il dolo sia rimproverabile, il che presuppone che l'agente fosse imputabile al momento del fatto. L'errore sul fatto (art. 47 c.p.) che verta su un elemento costitutivo del tipo esclude il dolo; se l'errore è determinato da colpa, la punibilità per il reato colposo non è esclusa ove la fattispecie colposa sia prevista dalla legge. Il dolo deve essere, inoltre, attuale al momento del fatto: un dolo precedente o successivo non integra l'imputazione soggettiva dolosa richiesta dalla norma.

Accertamento processuale e commisurazione della pena

Il dolo è un elemento interno: il suo accertamento processuale avviene attraverso la prova indiziaria e circostanziale. Il giudice ricostruisce l'atteggiamento psicologico dell'agente dalla natura dell'azione, dal contesto situazionale, dal movente, dagli atti preparatori, dal comportamento tenuto prima, durante e dopo il fatto. I criteri di commisurazione della pena (art. 133, comma 1, n. 3, c.p.) richiamano espressamente «l'intensità del dolo» come parametro di valutazione: un dolo intenzionale di massima intensità giustifica, a parità delle altre condizioni, una pena più elevata rispetto a un dolo eventuale appena ravvisabile. Le distinzioni dottrinali tra le specie del dolo acquistano così rilevanza applicativa diretta nella fase della commisurazione.

Rinvii sistematici

La voce si integra con quelle sulla suitas, sulla colpa — che tratta in dettaglio la colpa cosciente e il suo confine col dolo eventuale — e sull'elemento soggettivo del reato in senso lato. Per i profili di capacità del soggetto, v. la voce sull'imputabilità; per le circostanze del reato, rilevante è l'art. 61, n. 3, c.p. in tema di colpa con previsione. Per la sentenza costituzionale sul principio di colpevolezza, v. Corte cost. n. 364/1988.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il dolo nel diritto penale?

Il criterio principale di imputazione soggettiva del delitto. L'art. 43, comma 1, c.p. lo definisce come la previsione e la volontà dell'evento come conseguenza della propria azione od omissione. Si compone di un momento cognitivo (rappresentazione) e di uno volitivo (volontà dell'evento), entrambi necessari per configurare il delitto doloso.

Quali sono le specie del dolo?

Dolo intenzionale (l'evento è lo scopo dell'azione); dolo diretto di secondo grado (l'evento è rappresentato come conseguenza certa); dolo eventuale (l'evento è previsto come possibile e il rischio è accettato). Ulteriore distinzione: dolo generico (regola) e dolo specifico (richiede uno scopo ulteriore non necessariamente realizzato).

Differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente?

Entrambi implicano la previsione dell'evento. Nel dolo eventuale l'agente accetta il rischio dell'evento (formula di Frank: agisce anche se dovesse accadere). Nella colpa cosciente (art. 61 n. 3 c.p.) l'agente confida, per leggerezza, che l'evento non si verifichi. Il criterio delle Sez. Un. n. 38343/2014 è l'adesione interiore all'evento.

Cos'è il dolo specifico?

Ricorre quando la fattispecie richiede uno scopo ulteriore che l'agente persegue ma che non è necessario si realizzi (es. «fine di profitto» nel furto, art. 624 c.p.). Va distinto dal dolo intenzionale: quest'ultimo attiene all'evento tipico; il dolo specifico è una finalità aggiuntiva che connota la direzione dell'azione.

Come si accerta il dolo nel processo penale?

Attraverso la prova indiziaria: il giudice ricostruisce l'atteggiamento psicologico dell'agente valutando la natura dell'azione, il movente, il contesto, gli atti preparatori e il comportamento successivo. Per il dolo eventuale, le Sez. Un. n. 38343/2014 hanno elaborato una serie di indicatori fattuali (formula di Frank e altri) da valutare nel loro insieme.

Differenza tra dolo e preterintenzione?

Nel dolo l'agente prevede e vuole l'evento come conseguenza dell'azione. Nella preterintenzione (art. 43, comma 2, c.p.) l'agente vuole un evento minore, ma cagiona uno più grave — non voluto. L'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) è il caso tipico: si vuole percuotere o ledere, ma si cagiona la morte.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è occupato a lungo dei fondamenti della teoria del reato, con particolare attenzione alla struttura dell'elemento soggettivo e alle problematiche del dolo eventuale.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma