Voce enciclopedica · Parte generale · Elemento soggettivo
Il dolo eventuale: confine con la colpa cosciente.
Prevedere non è ancora volere: il dolo eventuale si colloca nel punto in cui l'agente accetta il rischio dell'evento senza perseguirlo come scopo. Il confine con la colpa cosciente è uno dei problemi più delicati dell'imputazione soggettiva.
Il dolo eventuale rappresenta la forma di imputazione soggettiva dolosa maggiormente problematica sul piano teorico e applicativo: si colloca al margine estremo del dolo, nel punto in cui la distinzione con la colpa cosciente — la colpa aggravata dall'art. 61, n. 3, c.p. — diventa esile e controversa. La difficoltà non è soltanto dogmatica: l'alternativa tra dolo eventuale e colpa cosciente determina, in concreto, se un fatto debba essere qualificato come delitto doloso o colposo, con conseguenze radicalmente diverse sul piano del titolo di responsabilità e della pena applicabile. Per una trattazione delle specie del dolo in senso lato, v. la voce sul dolo — nozione e specie (art. 43 c.p.).
Nozione e collocazione sistematica nell'art. 43 c.p.
Il dolo, secondo l'art. 43, comma 1, c.p., ricorre quando l'evento è dall'agente «preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione». La norma richiede la compresenza di due momenti: uno cognitivo (la rappresentazione dell'evento come conseguenza dell'azione) e uno volitivo (la volontà di quell'evento come tale). Nel passaggio dal dolo intenzionale a quello diretto di secondo grado e infine al dolo eventuale, entrambi i momenti si assottigliano progressivamente, ma permangono. Nel dolo eventuale, l'agente si rappresenta l'evento come conseguenza concretamente possibile della propria condotta — non lo persegue come scopo, né lo prevede come certo o quasi certo — e l'elemento costitutivo aggiuntivo è l'accettazione del rischio: l'agente delibera di agire nonostante la prospettiva che l'evento si verifichi, aderendo psicologicamente alla possibilità del suo realizzarsi come «prezzo» accettabile della propria scelta di condotta.
«Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.»
La colpa cosciente: l'art. 61, n. 3, c.p.
La colpa cosciente — denominata anche colpa con previsione — è disciplinata dall'art. 61, n. 3, c.p. come circostanza aggravante comune che aumenta la pena quando il colpevole ha agito «nonostante la previsione dell'evento». Si tratta di una colpa qualificata dalla rappresentazione anticipata del rischio: l'agente prevede concretamente che dalla propria condotta potrebbe derivare l'evento lesivo, ma — a differenza di quanto avviene nel dolo eventuale — non lo accetta come costo della propria scelta. Egli agisce nella convinzione, più o meno fondata ma spesso dovuta a leggerezza, imprudenza o sopravvalutazione delle proprie capacità, che l'evento non si verificherà. Per la trattazione complessiva della colpa v. la voce sulla colpa. Strutturalmente, la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede esclusivamente nell'atteggiamento volitivo nei confronti dell'evento previsto: in entrambi i casi l'agente si rappresenta la possibilità concreta dell'evento; l'uno lo accetta, l'altro confida nella sua mancata verificazione.
«Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: […] 3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento.»
Il momento volitivo come elemento dirimente
Il criterio di distinzione è collocato a livello del momento volitivo. Sia nel dolo eventuale sia nella colpa cosciente è presente la previsione dell'evento: è il rapporto dell'agente con quella previsione a determinare la qualificazione giuridica del fatto. Se l'agente si è «risolto» ad agire accettando la prospettiva che l'evento si realizzi — anche a costo di cagionarlo — siamo nel campo del dolo eventuale. Se invece l'agente, pur rappresentandosi il rischio, ha agito nella persuasione di poterlo scongiurare (per abilità, fortuna o circostanze favorevoli), siamo nel campo della colpa cosciente. Il confine è tanto chiaro in astratto quanto difficile da applicare in concreto, perché investe la sfera interiore dell'agente: processi psicologici che il giudice deve ricostruire in via indiziaria, partendo dalle circostanze oggettive del fatto. La struttura dell'elemento soggettivo del reato richiede che questo accertamento sia condotto con rigore, evitando di attribuire il dolo eventuale sulla sola base della gravità dell'evento verificatosi.
La formula di Frank: strumento euristico
La formula di Frank — elaborata dalla dottrina tedesca (Reinhard Frank, 1907) e recepita dalla dottrina e giurisprudenza italiane — è lo strumento euristico tradizionalmente impiegato per operare la distinzione. La formula si declina in due versioni complementari. Nella versione ipotetica: si chiede se l'agente avrebbe agito lo stesso anche nella certezza del verificarsi dell'evento. Risposta affermativa orienta verso il dolo eventuale (chi avrebbe comunque agito ha accettato l'evento come parte della propria scelta); risposta negativa orienta verso la colpa cosciente (chi si sarebbe fermato nella certezza dell'evento ha agito solo nella speranza che l'evento non si verificasse). Nella versione positiva, la formula valuta se l'agente si sia detto — anche solo implicitamente — «sia come sia» rispetto all'evento: un atteggiamento di sostanziale indifferenza verso l'esito che caratterizza l'adesione dolosa. La formula di Frank è uno strumento orientativo — non un algoritmo decisionale — e la giurisprudenza di legittimità l'ha sempre valorizzata come uno tra i criteri da considerare, non come criterio esclusivo ed autosufficiente.
Le Sezioni Unite n. 38343/2014 (caso ThyssenKrupp) e gli indicatori fattuali
La Cass. pen., Sez. Un., n. 38343 del 2014 (caso ThyssenKrupp) costituisce il riferimento giurisprudenziale fondamentale in materia. Il caso riguardava la responsabilità penale dei dirigenti di uno stabilimento siderurgico per la morte di operai in un incendio provocato dal cedimento di apparecchiature di sicurezza lasciate in stato di grave degrado. Le Sezioni Unite, pur ribadendo la centralità del criterio dell'accettazione del rischio, hanno chiarito che l'accertamento del dolo eventuale non può essere ridotto alla sola formula di Frank, ma richiede una valutazione complessiva di indicatori fattuali plurimi:
- la gravità e concretezza del rischio percepito dall'agente al momento della condotta: un rischio elevato e concreto, noto all'agente, è indice di maggiore probabilità del dolo eventuale;
- il movente e gli scopi perseguiti dall'agente: chi agisce per un fine personale accettando come collaterale il rischio per un bene altrui manifesta un atteggiamento più congruente con il dolo eventuale;
- la personalità dell'agente e la sua storia rispetto a situazioni analoghe;
- la presenza o assenza di cautele adottate per scongiurare l'evento: chi predispone misure di prevenzione tende a confidare nella loro efficacia, il che orienta verso la colpa cosciente; chi invece non adotta alcuna cautela manifesta un'indifferenza più compatibile con il dolo eventuale;
- il comportamento dell'agente dopo il fatto: la reazione alla notizia dell'evento può rivelare retrospettivamente l'atteggiamento psicologico precedente;
- la lontananza degli interessi tutelati dalla norma rispetto ai fini perseguiti dall'agente.
Le Sezioni Unite hanno esplicitamente avvertito che nessun singolo indicatore è di per sé decisivo: è la convergenza degli indicatori, valutata globalmente, a orientare il giudizio.
«Ai fini della configurabilità del dolo eventuale, l'elemento decisivo è l'accettazione del rischio da parte dell'agente: occorre verificare se questi si sia motivato ad agire nonostante la prospettiva del verificarsi dell'evento lesivo, attraverso il ricorso alla formula di Frank e agli ulteriori indicatori fattuali del caso concreto, da valutare nel loro insieme.» — Cass. pen., Sez. Un., n. 38343/2014 (caso ThyssenKrupp), in sintesi
Applicazioni pratiche: circolazione stradale e reati d'impresa
Il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente ha rilevanza applicativa in numerose fattispecie. In materia di circolazione stradale, la giurisprudenza di legittimità ha talvolta ravvisato il dolo eventuale in capo a chi guida in stato di grave ebbrezza ad alta velocità su percorsi trafficati, cagionando la morte di pedoni o altri utenti della strada: il rischio elevatissimo, conosciuto e accettato come prezzo della scelta di condurre ugualmente il veicolo, può integrare l'adesione dolosa all'evento. Nella stessa materia, quando l'agente adotta qualche residua cautela (tentativo tardivo di frenata, sterzata), il giudizio tende invece verso la colpa cosciente, perché quella reazione manifesta la speranza che l'evento non si verifichi. Per approfondire il profilo dell'omicidio in ambito stradale v. la voce sull'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.). Nei reati d'impresa — come nel caso ThyssenKrupp — il dirigente che, consapevole del rischio gravissimo per la salute dei lavoratori, non interviene per ragioni economiche accettando la prospettiva di eventi lesivi, può essere ritenuto in dolo eventuale rispetto a tali eventi. In questo ambito, il criterio del «movente economico» e l'assenza di qualsiasi misura di prevenzione assumono peso significativo nella valutazione complessiva degli indicatori.
La rilevanza delle circostanze del reato
La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente assume rilievo anche in materia di circostanze del reato. L'art. 61, n. 3, c.p. si applica esclusivamente ai reati colposi: quando la condotta integra il dolo eventuale, l'aggravante in esame è inapplicabile, perché il fatto è già doloso. Per converso, nei reati per i quali il legislatore prevede una fattispecie qualificata dalla colpa cosciente (come nel caso del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti), la corretta qualificazione dell'elemento soggettivo incide sull'applicabilità delle circostanze stesse e sulla misura della pena.
Accertamento processuale e commisurazione della pena
La natura interiore del dolo eventuale rende il suo accertamento processuale intrinsecamente indiziario. Il giudice deve ricostruire, attraverso la prova logica e circostanziale, l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento del fatto, inferendolo dalle circostanze oggettive della condotta, dal contesto situazionale, dal movente e dal comportamento successivo. Il rischio di un ragionamento post hoc — attribuire il dolo eventuale alla luce dell'evento effettivamente verificatosi — è avvertito dalla dottrina e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza: l'accertamento deve essere condotto «ex ante», dal punto di vista dell'agente nel momento dell'azione, senza lasciarsi condizionare dalla gravità del risultato. Sul piano sanzionatorio, la distinzione è decisiva: il dolo eventuale fonda la responsabilità per il delitto doloso, con la pena corrispondente, mentre la colpa cosciente fonda la responsabilità per il delitto colposo, con pena significativamente inferiore. L'intensità del dolo — inclusa la forma eventuale — è uno dei parametri di commisurazione della pena ex art. 133, comma 1, n. 3, c.p., rilevante anche nella fase di dosimetria sanzionatoria. Il principio di colpevolezza ex art. 27 Cost. — come interpretato dalla Corte cost. n. 364/1988 — esige che il rimprovero doloso sia sorretto da un effettivo atteggiamento volitivo dell'agente nei confronti dell'evento, e non da una mera previsione astratta del rischio.
Rinvii sistematici
La voce si integra con quelle sul dolo — nozione e specie (art. 43 c.p.), sulla colpa — che tratta in dettaglio la struttura della colpa e il suo confine con il dolo eventuale — sull'elemento soggettivo del reato, sulle circostanze del reato (rilevante l'art. 61, n. 3, c.p.) e sulla Corte cost. n. 364/1988 (principio di colpevolezza). Per i profili pratici in materia di circolazione stradale, v. la voce sull'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.).
La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
Cos'è il dolo eventuale?
Il dolo eventuale è la species di dolo in cui l'agente si rappresenta l'evento come conseguenza concretamente possibile della propria condotta e ne accetta il rischio, aderendo psicologicamente alla prospettiva che l'evento si verifichi come «prezzo» accettabile della propria azione. Si distingue dal dolo intenzionale (l'evento è lo scopo) e dal dolo diretto di secondo grado (l'evento è previsto come certo).
Differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente?
In entrambi l'agente prevede la possibilità concreta dell'evento. Nel dolo eventuale l'agente lo accetta come rischio della propria condotta. Nella colpa cosciente (art. 61, n. 3, c.p.) l'agente confida, per leggerezza o sopravvalutazione di sé, che l'evento non si verificherà. Il confine è esclusivamente nel momento volitivo.
Cos'è la formula di Frank?
Strumento euristico di origine dottrinale tedesca: si chiede se l'agente avrebbe agito anche nella certezza del verificarsi dell'evento. Se sì (accettazione), dolo eventuale. Se no (fiducia nella mancata verificazione), colpa cosciente. Va applicata come uno tra più criteri in una valutazione complessiva, non come formula automatica.
Cosa ha stabilito la Cass. Sez. Un. n. 38343/2014 (ThyssenKrupp)?
Le Sezioni Unite hanno ribadito che il criterio dirimente è l'accettazione del rischio e hanno indicato una serie di indicatori fattuali da valutare nel loro insieme: gravità e concretezza del rischio, movente, cautele adottate, comportamento successivo al fatto, personalità dell'agente. Nessun indicatore è di per sé decisivo: conta la convergenza complessiva.
Il dolo eventuale può fondare il reato di omicidio doloso?
Sì. Il dolo eventuale è dolo a tutti gli effetti giuridici: chi cagiona la morte altrui con dolo eventuale risponde di omicidio doloso (art. 575 c.p.), non di omicidio colposo (art. 589 c.p.). La distinzione incide radicalmente sulla pena applicabile e sull'entità del rimprovero mosso all'agente.
Come si accerta il dolo eventuale nel processo?
Attraverso la prova indiziaria: il giudice ricostruisce l'atteggiamento psicologico dell'agente dal contesto oggettivo della condotta, dal movente, dagli atti preparatori e dal comportamento successivo. L'accertamento deve essere condotto ex ante — dal punto di vista dell'agente al momento del fatto — per evitare di attribuire il dolo eventuale retroattivamente, in ragione della sola gravità dell'evento verificatosi.