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Il tentativo di delitto (art. 56 c.p.).
L'azione criminosa non sempre giunge a compimento: l'art. 56 c.p. punisce chi compie atti idonei e univocamente diretti a commettere un delitto, anche quando il fatto non si consuma. Idoneità, univocità, dolo e recesso volontario sono i cardini dell'istituto.
Il diritto penale italiano punisce non solo i reati portati a piena consumazione, ma anche i tentativi: l'art. 56 c.p. — norma fondamentale della teoria dell'iter criminis — assoggetta a pena chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, anche quando l'azione non si compie o l'evento non si verifica. La disposizione, nella sua struttura essenziale invariata dal codice Rocco del 1930, riflette una scelta di politica criminale che bilancia due esigenze contrapposte: anticipare la tutela penale a stadi prodromici alla consumazione senza, tuttavia, punire il mero proponimento criminoso o gli atti meramente preparatori privi di efficacia lesiva concreta. Il tentativo costituisce una fattispecie autonoma, non una semplice attenuazione del reato consumato: la sua struttura richiede elementi propri, che si affiancano — e non si sostituiscono — a quelli del delitto portato a termine. Il collegamento sistematico è stretto con la teoria generale del reato e con la disciplina dell'elemento soggettivo.
Nozione e ratio dell'art. 56 c.p.
L'art. 56, comma 1 c.p. descrive il tentativo mediante due requisiti oggettivi — idoneità degli atti e direzione non equivoca — e un requisito soggettivo implicito: il dolo orientato alla consumazione del reato. La norma non opera una distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi in senso formale: il codice del 1930 ha deliberatamente abbandonato la tecnica dell'actus proximus, che richiedeva la contiguità degli atti con la consumazione, in favore di un criterio sostanziale capace di assicurare un'anticipazione della tutela ancorata alla pericolosità reale. La ratio è duplice: da un lato, contenere entro limiti certi il campo di applicazione del tentativo esigendo atti che creino un pericolo effettivo; dall'altro, evitare che l'agente il quale ha già avviato l'iter criminis sfugga a qualsiasi sanzione solo perché non ha completato l'esecuzione del fatto.
«Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi».
Il primo requisito: l'idoneità degli atti
L'idoneità è un giudizio di pericolosità concreta degli atti rispetto alla realizzazione del fatto tipico. Il metodo di accertamento prevalente è quello della prognosi postuma: il giudice si colloca idealmente nel momento del compimento degli atti e valuta, in base alle circostanze allora conoscibili, se essi fossero capaci di determinare la consumazione del reato. Non si tratta di un giudizio astratto riferito a un agente-modello, né di un giudizio meramente soggettivo fondato sulle sole credenze dell'agente: è necessario che gli atti fossero, nella situazione concreta, effettivamente pericolosi. Possono essere idonei anche atti formalmente preparatori — l'acquisto dello strumento del delitto, la ricognizione del luogo — purché, nel contesto specifico, creino un rischio serio di consumazione. L'idoneità deve essere nettamente distinta dall'inidoneità assoluta che caratterizza il delitto impossibile ex art. 49, comma 2 c.p.: quando l'azione è strutturalmente incapace di produrre l'evento in modo originario e assoluto — non per ragioni meramente contingenti — non vi è spazio per il tentativo punibile. La giurisprudenza consolidata sottolinea che il giudizio di idoneità deve tener conto di tutte le circostanze conoscibili ex ante, comprese quelle ignote all'agente purché obiettivamente presenti.
Il secondo requisito: l'univocità della direzione
L'univocità — espressa dalla formula «diretti in modo non equivoco a commettere un delitto» — è il requisito che impedisce al tentativo di scivolare nella punizione del semplice proposito criminoso. La giurisprudenza ha elaborato due principali approcci interpretativi. Secondo la tesi oggettiva prevalente, l'inequivocabilità è qualità intrinseca degli atti, desumibile dalla loro stessa struttura e dal contesto: gli atti devono già da soli e senza ricorso ad elementi psicologici estranei rivelare la direzione verso uno specifico delitto. Secondo la tesi soggettiva, il giudizio di univocità può attingere all'intenzione dell'agente ricavata da elementi estrinseci, incluse ammissioni o confessioni. La dottrina e la giurisprudenza di legittimità prevalenti aderiscono alla tesi oggettiva: l'univocità deve emergere dalle modalità esterne della condotta, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. Un atto equivoco — compatibile anche con finalità innocue — non integra il tentativo, quand'anche l'agente nutrisse propositi criminosi, perché il diritto penale punisce fatti, non intenzioni.
Il dolo nel tentativo
Il tentativo è strutturalmente un reato doloso: non è configurabile il tentativo di un reato colposo, poiché l'art. 56 c.p. richiede che gli atti siano «diretti» a commettere il delitto, il che implica necessariamente una volizione orientata al risultato. Sul tipo di dolo richiesto si è sviluppato un dibattito significativo. La tesi dominante in dottrina esige il dolo diretto o almeno intenzionale: l'agente deve voler realizzare il fatto tipico, non soltanto accettare il rischio che esso si verifichi. Il dolo eventuale — accettazione del rischio come conseguenza eventuale — è ritenuto da una parte della giurisprudenza sufficiente per il tentativo in taluni reati d'azione, ma la posizione non è unanime e la questione resta aperta sul piano sistematico. È fondamentale che il dolo del tentativo coincida per oggetto con il dolo del reato consumato: chi compie atti diretti a uccidere risponde di tentato omicidio, non di tentate lesioni personali, indipendentemente dal risultato concretamente raggiunto.
Tentativo compiuto e tentativo incompiuto
Nell'ambito del tentativo è tradizionale la distinzione tra tentativo compiuto e tentativo incompiuto. Nel tentativo compiuto l'agente ha eseguito tutti gli atti esecutivi programmati, ma l'evento non si produce per cause indipendenti dalla sua volontà (il colpo non raggiunge il bersaglio, il veleno non produce l'effetto letale). Nel tentativo incompiuto l'esecuzione è interrotta prima del completamento, per causa esterna o per scelta dell'agente stesso. La distinzione, non codificata in modo esplicito ma ricavabile dall'art. 56, commi 3 e 4 c.p., assume rilievo pratico decisivo in sede di desistenza e recesso attivo: la desistenza volontaria che azzera la punibilità per il tentativo opera soltanto nel tentativo incompiuto; il recesso attivo — che riduce solo la pena — opera invece nel tentativo compiuto.
Tentativo e delitto impossibile (art. 49 c.p.)
La norma simmetrica al tentativo è l'art. 49, comma 2 c.p., che disciplina il delitto impossibile: il soggetto che compie un'azione assolutamente inidonea a offendere il bene giuridico protetto, o agisce su un oggetto materiale inesistente, non è punibile. La ratio risiede nell'assenza di pericolosità reale: non vi è offesa al bene giuridico né allarme sociale che giustifichi la reazione penale. Il confine tra tentativo punibile e delitto impossibile è tracciato dalla natura dell'inidoneità: assoluta e originaria per il delitto impossibile, relativa o contingente per il tentativo punibile. Emblematica è la questione dell'arma da fuoco: la giurisprudenza consolidata esclude il tentativo quando l'arma era strutturalmente inidonea in modo assoluto, mentre lo ammette se l'inidoneità era occasionale e non riconoscibile ex ante dall'agente. Si distingue altresì l'inidoneità dell'azione dall'inesistenza dell'oggetto: chi spara su un letto credendo che vi si trovi la vittima risponde (o non risponde) di tentato omicidio a seconda che l'assenza della vittima fosse o meno accidentale e non prevedibile.
«La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso».
Desistenza volontaria e recesso attivo (art. 56, commi 3 e 4 c.p.)
L'art. 56 disciplina due istituti premiali che valorizzano la scelta volontaria dell'agente di non portare a termine il delitto. La desistenza volontaria (comma 3) ricorre quando, nel corso di un tentativo incompiuto, l'agente si astiene dal compimento degli atti residui. Chi desiste non risponde di delitto tentato: risponde soltanto degli atti già compiuti, se essi costituiscono autonomamente un reato diverso. La voluntariness della desistenza è elemento centrale: la causa dell'interruzione non deve essere un ostacolo esterno insormontabile, ma una scelta autonoma dell'agente. Il criterio tradizionale riprende la cosiddetta formula di Frank: «potevo continuare, ma non ho voluto» (desistenza genuina) si contrappone a «avrei voluto continuare, ma non potevo» (mera interruzione causalmente imposta dall'esterno).
Il recesso attivo (comma 4) opera invece nel tentativo compiuto: dopo aver eseguito tutti gli atti esecutivi, l'agente impedisce volontariamente l'evento. A differenza della desistenza, il recesso attivo non elimina la punibilità per il tentativo, ma ne riduce la pena di un terzo alla metà. La ratio premia la contro-decisione del soggetto che — pur avendo fatto tutto il necessario — arresta l'evoluzione causale verso l'evento lesivo. Entrambi gli istituti presentano profili problematici nei reati a evento naturalistico: è necessario che l'agente abbia causalmente e effettivamente impedito il prodursi dell'evento, non che si sia limitato a tentativi inidonei di neutralizzazione. Il nesso causale tra l'intervento dell'agente e la mancata produzione dell'evento è requisito indefettibile del recesso attivo.
Il trattamento sanzionatorio
L'art. 56, comma 2 c.p. configura una diminuzione di pena che opera in modo differenziato. Per i delitti puniti con l'ergastolo, il tentativo è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. Per tutti gli altri delitti, la pena è quella prevista per il reato consumato, diminuita da un terzo a due terzi: la forbice è ampia e consente al giudice di modulare la riduzione in ragione del grado di realizzazione dell'iter criminis e della concreta pericolosità manifestata. In caso di recesso attivo la pena del tentativo è ulteriormente diminuita da un terzo alla metà. Le circostanze aggravanti e attenuanti si applicano al tentativo nelle forme ordinarie, e il giudice procede al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. Sul piano processuale, la prescrizione del reato tentato decorre dal momento in cui cessa la condotta, con i termini ridotti proporzionalmente alla pena edittale del tentativo.
Fattispecie non compatibili con il tentativo
Non tutte le figure di reato ammettono la forma tentata. Sono strutturalmente incompatibili con il tentativo: (a) le contravvenzioni, poiché l'art. 56 c.p. si applica espressamente ai soli delitti; (b) i reati colposi, stante l'incompatibilità strutturale tra tentativo e assenza di volontà diretta all'evento; (c) i reati di pura condotta istantanea nei quali il compimento dell'atto coincide con la consumazione; (d) i reati omissivi propri, nei quali è controversa la configurabilità di un iter criminis parziale. La giurisprudenza e la dottrina ammettono invece il tentativo nei reati a dolo specifico, nei reati plurisoggettivi propri e, con modulazioni, nei reati abituali. Il tentativo è altresì compatibile con il concorso di persone: ciascun concorrente risponde di tentativo quando il reato non si consuma per cause indipendenti dalla volontà di tutti o di alcuni di essi. L'istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è applicabile anche al delitto tentato, purché ne ricorrano i presupposti.
Rinvii
La voce si collega a quelle sul reato — nozione ed elementi, sull'elemento soggettivo: il dolo, sul dolo eventuale, sulla colpa, sul concorso di persone nel reato e sulla prescrizione del reato.
Domande frequenti
Cos'è il tentativo di delitto secondo l'art. 56 c.p.?
Il tentativo di delitto è la forma di manifestazione del reato in cui l'agente compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. L'art. 56 c.p. richiede idoneità e univocità degli atti come requisiti oggettivi, e il dolo come requisito soggettivo.
Atti preparatori e atti esecutivi: conta ancora la distinzione?
Il codice del 1930 ha superato la distinzione formale in favore di un criterio sostanziale: idoneità e univocità. Un atto formalmente preparatorio può integrare il tentativo se è concretamente idoneo e rivela inequivocabilmente la direzione verso uno specifico delitto.
Qual è la differenza tra tentativo e delitto impossibile?
Il delitto impossibile ex art. 49, comma 2 c.p. ricorre quando l'azione è assolutamente inidonea o l'oggetto è inesistente: l'autore non è punibile. Il tentativo punibile richiede atti concretamente idonei; l'inidoneità meramente relativa o contingente non esclude il tentativo.
Cos'è la desistenza volontaria?
La desistenza volontaria (art. 56, comma 3 c.p.) ricorre quando, nel tentativo incompiuto, l'agente si astiene volontariamente dal proseguire. Non risponde di delitto tentato; risponde solo degli atti compiuti se costituiscono reato autonomo. Criterio: «potevo continuare, ma ho scelto di non farlo».
Cos'è il recesso attivo?
Il recesso attivo (art. 56, comma 4 c.p.) ricorre nel tentativo compiuto: l'agente ha già eseguito tutti gli atti ma impedisce volontariamente l'evento. Non elide il tentativo, ma riduce la pena di un terzo alla metà. Si distingue dalla desistenza perché interviene dopo il completamento degli atti esecutivi.
Qual è la pena per il tentativo di delitto?
Art. 56, comma 2 c.p.: ergastolo → reclusione non inferiore a 12 anni; altri casi → pena del delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi. In caso di recesso attivo la pena del tentativo è ulteriormente diminuita da un terzo alla metà.