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Art. 612-bis c.p. — atti persecutori (stalking).
Non un episodio, ma un assedio: lo stalking punisce la persecuzione reiterata che trasforma la vita della vittima in uno stato di paura. Reiterazione, eventi tipici, querela e confine con la molestia.
L'art. 612-bis c.p. (atti persecutori, comunemente stalking) è stato introdotto dal d.l. n. 11/2009, convertito nella l. n. 38/2009, per colmare un vuoto di tutela: le condotte di persecuzione sistematica che non raggiungevano la soglia di delitti più gravi restavano frammentate fra la molestia e la minaccia, senza cogliere il disvalore complessivo dell'assedio reiterato. Il reato di atti persecutori è un reato abituale di evento, che colpisce non il singolo atto ma la serie di condotte e il loro effetto destabilizzante sulla vittima.
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.»
Il bene giuridico e la natura del reato
La norma è collocata fra i delitti contro la libertà morale e tutela la libertà di autodeterminazione e la tranquillità individuale della persona offesa. La dottrina prevalente qualifica lo stalking come reato abituale proprio: il fatto tipico esige una pluralità di condotte omogenee o eterogenee (minacce, molestie, pedinamenti, messaggi ossessivi) che, considerate nel loro insieme, producono uno degli eventi descritti. Il singolo atto, isolatamente, può anche essere penalmente irrilevante: è la serialità a fondare il disvalore.
La condotta: le condotte reiterate
L'elemento centrale è la reiterazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sono sufficienti anche due sole condotte di minaccia o molestia, purché idonee a cagionare uno degli eventi tipici. Le condotte possono essere le più varie: telefonate e messaggi insistenti, appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, pedinamenti, invio di regali sgraditi, comunicazioni sui social network. Con la l. n. 69/2019 ha assunto rilievo crescente lo stalking informatico o cyberstalking, realizzato tramite strumenti telematici, oggi espressamente considerato come circostanza aggravante.
Gli eventi tipici alternativi
Il reato si perfeziona solo se la reiterazione produce almeno uno di tre eventi, fra loro alternativi:
- un perdurante e grave stato di ansia o di paura, accertabile anche in via presuntiva dai sintomi e dalle dichiarazioni della vittima, senza necessità di una diagnosi clinica;
- un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva;
- la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita (cambiare numero di telefono, percorsi, orari, abitazione o lavoro).
La verifica dell'evento è il cuore dell'accertamento processuale e il punto in cui lo stalking si distingue strutturalmente dalle figure di mera condotta.
Differenza con la molestia (art. 660 c.p.)
È il confronto più frequente. La molestia ex art. 660 c.p. è una contravvenzione di pura condotta: si consuma anche con un singolo atto molesto, senza bisogno di eventi ulteriori, e tutela la tranquillità pubblica oltre che individuale. Lo stalking è invece un delitto che esige la reiterazione e la produzione di un evento qualificato. Quando le molestie reiterate raggiungono la soglia dell'evento tipico, si configura lo stalking, con assorbimento della contravvenzione; quando non la raggiungono, residua l'art. 660 c.p., eventualmente in continuazione.
«Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori sono sufficienti anche due sole condotte di minaccia o molestia, purché idonee a cagionare nella vittima uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice.» — Cass. pen., Sez. V, orientamento consolidato
Procedibilità: querela e ipotesi d'ufficio
Lo stalking è di regola procedibile a querela della persona offesa, con un termine ampliato a sei mesi (in deroga al termine ordinario di tre). La querela è irrevocabile quando il fatto è commesso mediante minacce reiterate e gravi; negli altri casi la remissione può avvenire solo in sede processuale. Si procede invece d'ufficio quando: il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità; è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio; l'autore è stato già ammonito dal questore.
L'ammonimento del questore e il codice rosso
Prima della querela, la vittima può chiedere al questore di ammonire l'autore: una misura di prevenzione che invita formalmente a cessare la condotta. Se la persecuzione prosegue, scatta la procedibilità d'ufficio e l'aumento di pena. Con la l. n. 69/2019 (codice rosso) gli atti persecutori sono entrati nel novero dei reati a trattazione prioritaria: il pubblico ministero deve sentire la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione, con tempi accelerati e specifiche misure cautelari a tutela (divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p., braccialetto elettronico).
Pena e circostanze aggravanti
La pena base è la reclusione da uno a sei anni e sei mesi. Operano aumenti quando il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata o già legata da relazione affettiva alla vittima, ovvero attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è ulteriormente aggravata se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata.
Rinvii sistematici
La voce si integra con quelle sulla molestia o disturbo alle persone, sulle misure cautelari (rilevante il divieto di avvicinamento) e sui delitti contro la persona. Per i profili di pena si rinvia alla funzione e commisurazione della pena.
La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
Cos'è lo stalking ex art. 612-bis c.p.?
Il reato di atti persecutori: condotte reiterate di minaccia o molestia che cagionano un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l'incolumità o la costrizione ad alterare le abitudini di vita. Reato abituale, introdotto dalla l. 38/2009.
Si procede a querela o d'ufficio?
Di regola a querela (termine di sei mesi), irrevocabile in caso di minacce gravi o reiterate. D'ufficio se la vittima è minore o disabile, se vi è connessione con delitto d'ufficio, o se l'autore è stato già ammonito dal questore.
Differenza tra stalking e molestia (660)?
Lo stalking richiede reiterazione ed evento tipico (è delitto); la molestia ex art. 660 è contravvenzione di condotta, anche un singolo atto. Verificandosi lo stalking, la contravvenzione resta assorbita.
Qual è la pena?
Reclusione da uno a sei anni e sei mesi, con aumenti se il fatto è commesso da coniuge o partner, con mezzi informatici, o a danno di minore, gestante o persona con disabilità.
Cos'è l'ammonimento del questore?
Una misura di prevenzione richiedibile prima della querela: il questore ammonisce l'autore. Se la condotta prosegue, il reato diventa procedibile d'ufficio e la pena è aumentata.
Lo stalking rientra nel codice rosso?
Sì: la l. 69/2019 lo ha incluso tra i reati a corsia preferenziale, con audizione della vittima entro tre giorni e misure cautelari rafforzate (divieto di avvicinamento, braccialetto elettronico).