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Art. 612 c.p. — la minaccia.

Prospettare un male futuro per piegare la volontà altrui: la minaccia tutela la libertà morale e costituisce la radice sistematica di molti delitti più gravi. Danno ingiusto, forma aggravata, querela e differenze con estorsione e stalking.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 9 giugno 2026 Art. 612 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 612 c.p. punisce il reato di minaccia: chiunque prospetti ad altri un ingiusto danno incorre nelle sanzioni previste dalla norma, che distingue una forma semplice — punita con la sola multa — e una forma aggravata — sanzionata con la reclusione. La fattispecie è collocata nel Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, tra i delitti contro la persona, e in particolare tra i delitti contro la libertà morale: una collocazione che rivela immediatamente il bene giuridico protetto e la funzione della norma. Nella sua forma autonoma la minaccia è un reato di modesta gravità edittale, ma la sua importanza sistematica è di primo piano: costituisce elemento costitutivo o circostanza aggravante di numerosi delitti più gravi, dalla rapina all'estorsione, dalla violenza sessuale al sequestro di persona.

Art. 612 c.p. — Minaccia

«Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.»

Collocazione sistematica e bene giuridico

La libertà morale — intesa come libertà di formare e manifestare la propria volontà senza condizionamenti psicologici coattivi — è il bene giuridico tutelato dall'art. 612 c.p. La norma presidia la serenità psichica e la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo: a differenza della violenza fisica, che aggredisce l'integrità corporea, la minaccia aggredisce la sfera volitiva, imponendo alla vittima la percezione di un pericolo che restringe il suo spazio di libera scelta.

La collocazione nella stessa sezione in cui figurano la violenza privata (art. 610 c.p.), il sequestro di persona (art. 605 c.p.) e, in progressione di gravità, gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) riflette una scala crescente di lesività: dalla sola intimidazione psicologica fino alla privazione fisica della libertà. L'art. 612 occupa il gradino più basso di questa scala, il che giustifica la sanzione prevalentemente pecuniaria della forma semplice, ma non ne riduce l'importanza come norma di chiusura del sistema.

La condotta tipica: il concetto di "danno ingiusto"

La condotta tipica consiste nel minacciare taluno di un ingiusto danno. Quattro sono gli elementi che la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato per definire quando si configura una minaccia penalmente rilevante:

  • Futuro e possibile: il male prospettato deve riguardare un evento non ancora verificato, che l'agente rappresenta come realizzabile. Riferirsi a un danno già avvenuto non integra la minaccia.
  • Ingiusto: il danno deve essere contra ius, privo di fondamento giuridico. Non integra il reato la minaccia di esercitare un proprio diritto: la comunicazione all'avversario che si intende agire in giudizio, presentare denuncia o denunciare l'inadempimento di un contratto non è, in sé, minaccia penalmente rilevante. La prospettazione di un danno astrattamente lecito diventa tuttavia illecita — e può configurare l'estorsione — quando è strumentale a ottenere un vantaggio indebito a cui l'agente non avrebbe altrimenti diritto.
  • Dipendente dalla volontà dell'agente: la vittima deve percepire che la realizzazione del male è rimessa alla scelta del soggetto agente. Profetizzare un disastro naturale, la morte inevitabile o un evento del tutto indipendente dalla condotta dell'agente non configura minaccia.
  • Idoneo a incutere timore: è sufficiente l'idoneità oggettiva della condotta a turbare la sfera volitiva di una persona di normale sensibilità. Non è necessario che la vittima abbia effettivamente provato timore; occorre tuttavia che la minaccia fosse, nelle circostanze concrete, atta a spaventarla. Il giudice compie una valutazione ex ante, tenendo conto del contesto e delle caratteristiche del soggetto passivo.

Minaccia esplicita, implicita e indiretta

La minaccia non deve assumere forme rituali o esplicite. Può essere esplicita — verbale, scritta, veicolata a mezzo di messaggi di testo, e-mail o piattaforme social — ovvero implicita: in quest'ultimo caso emerge dal contesto, da atti concludenti, da silenzi carichi di significato o da comportamenti che, valutati nel loro insieme, lasciano inequivocabilmente intendere la prospettazione di un male. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che anche espressioni in apparenza generiche — ove pronunciate in determinate circostanze o con specifico riferimento alla persona offesa — possano integrare la fattispecie, se idonee a incutere timore in un destinatario di normale sensibilità.

La minaccia può altresì essere indiretta, trasmessa cioè per il tramite di un terzo, oppure rivolta non direttamente alla vittima ma a un suo prossimo congiunto per attingere, mediatamente, la libertà morale della persona offesa. In tutte queste ipotesi il reato si perfeziona nel momento in cui la minaccia giunge a conoscenza del destinatario.

Elemento soggettivo

L'art. 612 c.p. è un reato a dolo generico: è sufficiente la consapevolezza e la volontà di prospettare un male ingiusto idoneo a turbare la sfera volitiva della vittima. Non è richiesto alcun dolo specifico — come il fine di coartare la volontà della vittima o di ottenere un vantaggio — che caratterizza invece le fattispecie più gravi (violenza privata, estorsione). Questa distinzione è cruciale: la medesima condotta intimidatoria può integrare la sola minaccia o assurgere a elemento di un reato più grave a seconda del fine soggettivo perseguito dall'agente.

La minaccia aggravata (art. 612, co. 2)

La pena diventa la reclusione fino a un anno — in luogo della mera multa — quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • la minaccia è grave, ossia di particolare intensità ovvero riferita a un male di rilevante entità (minacce di morte, di gravi lesioni fisiche, di gravissimi danni patrimoniali);
  • la minaccia è commessa con le modalità dell'art. 339 c.p.: uso o ostentazione di armi o di altri strumenti atti a offendere; concorso di più persone riunite; azione compiuta da persona travisata; commissione di notte in luogo isolato o deserto; minaccia effettuata con scritto anonimo o in modo simbolico o non facilmente intellegibile.

La "gravità" della minaccia va valutata con giudizio relativo al contesto: la stessa espressione può essere grave in determinate circostanze e non in altre. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un criterio oggettivo fondato sull'idoneità a incutere timore in un uomo di normale sensibilità, temperato da considerazioni soggettive legate alle caratteristiche del soggetto passivo e all'ambiente in cui la condotta si è svolta. Le circostanze del reato previste dall'art. 339 operano in questo caso come elementi costitutivi della figura autonoma aggravata, non come mere circostanze in senso tecnico soggette al bilanciamento ex art. 69 c.p.

Procedibilità e pena

La forma semplice (co. 1) è punita con la multa fino a euro 1.032 ed è procedibile a querela della persona offesa, nel termine ordinario di tre mesi dalla conoscenza del fatto. La forma aggravata (co. 2) è punita con la reclusione fino a un anno; la procedibilità resta di regola a querela, salvo che la minaccia sia commessa con le modalità dell'art. 339 che ingenerano un pericolo comune, ipotesi in cui si procede d'ufficio. Alla luce della tenuità della pena edittale, la minaccia semplice può frequentemente beneficiare della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ove ne ricorrano i presupposti.

La minaccia come elemento costitutivo di fattispecie complesse

L'art. 612 c.p. è la norma "madre" di cui si nutrono numerose fattispecie di più elevata gravità. In queste ipotesi la minaccia è assorbita nel reato complesso e non sussiste autonomamente:

  • Rapina (art. 628 c.p.): la sottrazione della cosa mobile altrui avviene con violenza o minaccia alla persona; la minaccia non si aggiunge alla rapina, la costituisce.
  • Estorsione (art. 629 c.p.): la costrizione mediante violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa, procurando un ingiusto profitto, assorbe integralmente l'art. 612.
  • Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.): la minaccia è uno dei mezzi di costrizione tipizzati dalla norma.
  • Violenza privata (art. 610 c.p.): la minaccia è strumentale alla costrizione — fare, tollerare o omettere — che integra il fatto tipico.
  • Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): la condotta abituale di maltrattamenti include tipicamente minacce sistematiche verso familiari o conviventi, che vengono assorbite nel reato abituale.

L'art. 612 torna ad assumere autonoma rilevanza solo quando non siano integrati gli estremi del reato più grave; il concorso formale è invece ammesso quando le fattispecie tutelano beni giuridici autonomi e distinti.

Minaccia, molestia e stalking: le distinzioni

I confini con le fattispecie contigue sono oggetto di frequente esame giurisprudenziale.

La molestia ex art. 660 c.p. è una contravvenzione di condotta che si consuma anche con un singolo atto disturbante, privo del carattere della minaccia: non richiede la prospettazione di un danno futuro né l'idoneità a incutere timore qualificato. La minaccia, al contrario, presuppone che il male prospettato sia futuro, ingiusto e dipendente dalla volontà dell'agente; è un delitto, non una contravvenzione, ed è pertanto di rango superiore.

Con gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) il rapporto è di specialità per aggiunta: la reiterazione di minacce che produce almeno uno degli eventi tipici — perdurante stato di ansia o paura, fondato timore per l'incolumità, costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita — integra il reato abituale di stalking, con assorbimento delle singole violazioni dell'art. 612. La minaccia isolata o comunque non sufficientemente intensa da produrre gli eventi tipici dello stalking rimane invece autonomamente configurabile ex art. 612 c.p.

«Ai fini del reato di minaccia, l'idoneità della condotta a incutere timore nel destinatario va valutata con giudizio ex ante, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e alle caratteristiche della persona offesa, senza che sia necessario accertare che essa abbia effettivamente provato paura: è sufficiente che la minaccia fosse oggettivamente idonea a turbare la sfera psichica di un uomo di normale sensibilità.» — Cass. pen., Sez. V, orientamento consolidato

Rinvii sistematici

La voce si integra con quelle sugli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), sulla molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), sui delitti contro la persona e sulle misure cautelari (rilevante il divieto di avvicinamento applicabile in sede cautelare a tutela della persona offesa). Per i profili sanzionatori si rinvia alla funzione e commisurazione della pena.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il reato di minaccia ex art. 612 c.p.?

L'art. 612 c.p. punisce chiunque prospetti ad altri un ingiusto danno futuro, idoneo a incutere timore e dipendente dalla propria volontà. Tutela la libertà morale della vittima: non è necessario che il danno si realizzi, ma solo che la minaccia fosse oggettivamente intimidatoria.

Qual è la pena per la minaccia?

Forma semplice: multa fino a euro 1.032, procedibile a querela. Forma aggravata (minaccia grave o commessa ex art. 339 c.p.): reclusione fino a un anno; in talune ipotesi si procede d'ufficio.

Quando la minaccia di agire in giudizio è reato?

Di regola non lo è, perché la prospettazione dell'esercizio di un diritto non è "danno ingiusto". Lo diventa — configurando l'estorsione — quando è strumentale a ottenere un vantaggio indebito a cui il soggetto non avrebbe altrimenti diritto.

Qual è la differenza tra minaccia ed estorsione?

La minaccia (art. 612) è fine a sé stessa o non è strumentale a un profitto ingiusto; l'estorsione (art. 629) usa la minaccia come strumento per costringere la vittima a fare o omettere qualcosa, procurando un ingiusto profitto. Il dolo specifico di profitto distingue le due fattispecie.

La minaccia può assorbire lo stalking?

È il contrario: lo stalking (art. 612-bis) assorbe la minaccia quando le minacce sono reiterate e producono gli eventi tipici (ansia, paura, alterazione delle abitudini). La singola minaccia o quella non sufficientemente grave da produrre quegli eventi configura solo l'art. 612 c.p.

Cosa distingue la minaccia dalla molestia (art. 660)?

La molestia (art. 660) è una contravvenzione di pura condotta, anche con un singolo atto; non richiede la prospettazione di un male futuro. La minaccia è un delitto che esige la prospettazione di un danno ingiusto idoneo a incutere timore; ha dunque un contenuto offensivo più qualificato.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Ha dedicato particolare attenzione ai delitti contro la persona, alla tutela della libertà morale e ai reati contro la violenza di genere, con numerose pubblicazioni in materia.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma