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Art. 572 c.p. — maltrattamenti in famiglia.

Non una lite, ma un regime: i maltrattamenti in famiglia puniscono la sopraffazione sistematica nel contesto domestico e nei rapporti di autorità. Condotta abituale, pena aggravata e codice rosso.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 7 giugno 2026 Art. 572 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) punisce la condotta di chi, in un contesto domestico o di autorità qualificata, sottopone la vittima a un regime sistematico di sopraffazione fisica e psicologica. Collocata nel Titolo XII del Libro II (delitti contro la persona), la norma ha subito una serie di modifiche legislative significative, culminate nella l. n. 69/2019 (c.d. codice rosso), che ha elevato i minimi e i massimi edittali, introdotto nuove aggravanti speciali e potenziato gli strumenti processuali di protezione della vittima. L'art. 572 costituisce oggi il perno del sistema repressivo della violenza domestica nell'ordinamento penale italiano, operando in stretta connessione con l'art. 612-bis c.p. (stalking), con le misure cautelari di allontanamento e con il reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) da cui si distingue per la sistematicità delle condotte.

Art. 572 c.p. — Maltrattamenti contro familiari e conviventi

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici, o se commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione personale gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.»

Il bene giuridico tutelato e la struttura plurioffensiva

La dottrina tradizionale individuava il bene giuridico protetto nella famiglia come istituzione. L'indirizzo prevalente — consolidato dalla giurisprudenza di legittimità — identifica invece il bene protetto nella persona del soggetto passivo, nella sua integrità fisica, psicologica e nell'autodeterminazione nei rapporti interpersonali. Questa lettura personalistica, conforme ai principi costituzionali degli artt. 2 e 3 Cost., ha permesso di superare la visione istituzionalistica dell'istituto familiare e di estendere la tutela a ogni comunità domestica stabile, indipendentemente dal vincolo giuridico formale. L'art. 572 è un reato plurioffensivo: lede al tempo stesso la persona individualmente considerata e il contesto relazionale in cui essa vive, aggravando il disvalore dell'azione in ragione della peculiare fiducia che connota i rapporti domestici e di autorità. Questa dimensione doppia spiega l'elevata cornice edittale e la procedibilità d'ufficio.

La condotta tipica: il reato abituale e gli atti maltrattanti

Il tratto qualificante del reato è la sua natura abituale: non è sufficiente un episodio isolato di violenza, per quanto grave, ma occorre una pluralità di atti — omogenei o eterogenei — che si ripetano nel tempo e che, valutati complessivamente, realizzino un regime di sopraffazione sistematica della vittima. La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione ha precisato che anche soltanto due episodi, ove idonei a rivelare la stabilità del proposito maltrattante e il conseguente assoggettamento della vittima, possono essere sufficienti a integrare il reato. Il momento consumativo coincide con l'ultima condotta maltrattante, ma il reato si perfeziona a partire già dal secondo atto rilevante.

Le condotte tipiche sono eterogenee e comprendono: violenze fisiche (percosse, lesioni, spinte); violenze psicologiche (insulti sistematici, umiliazioni, denigrazione pubblica, intimidazioni); privazioni materiali (sottrazione di cibo, medicinali, denaro necessario al sostentamento); controllo coercitivo (isolamento dalla rete familiare e sociale, limitazione della libertà di movimento, controllo ossessivo delle comunicazioni); coercizione economica (gestione unilaterale delle risorse familiari con conseguente stato di dipendenza materiale della vittima). La pluralità e l'eterogeneità delle condotte non impedisce di configurare il reato unitario: ciò che conta è la valutazione complessiva del comportamento dell'agente come espressione di un atteggiamento stabile di dominio e sopraffazione.

«Il reato di maltrattamenti in famiglia, quale reato abituale, è integrato da una serie di atti, ciascuno dei quali può anche non costituire reato se considerato isolatamente, ma che acquistano rilevanza penale in ragione della loro reiterazione e del complessivo effetto mortificante che producono sulla vittima.» — Cass. pen., giurisprudenza consolidata

I soggetti passivi: l'estensione della cerchia tutelata

L'art. 572 individua due categorie di soggetti passivi. La prima abbraccia i familiari o conviventi: coniugi (anche separati, ove residui il rapporto qualificato), partner di unioni civili, conviventi more uxorio, figli minori e maggiorenni conviventi, genitori conviventi. La giurisprudenza ha progressivamente esteso la nozione di «famiglia», ricomprendendovi ogni comunità domestica caratterizzata da stabili relazioni affettive, a prescindere dalla formalizzazione giuridica del vincolo.

La seconda categoria comprende le persone sottoposte all'autorità dell'agente o a lui affidate per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio di una professione o arte: allievi, apprendisti, dipendenti, degenti in strutture di cura, ospiti di comunità residenziali. Questa previsione estende la tutela ben oltre il nucleo familiare stretto, colpendo ogni rapporto di potere in cui il soggetto dominante possa perpetrare sistematici abusi al riparo dalla visibilità esterna. L'ex coniuge o l'ex convivente non è automaticamente soggetto passivo dopo la cessazione della convivenza, salvo che residui un rapporto qualificato (es. coaffidamento dei figli minori).

Il soggetto attivo e l'elemento soggettivo

Il reato è comune quanto al soggetto attivo, ma strutturalmente esige che l'agente si trovi in una delle relazioni qualificate descritte dalla norma. L'elemento soggettivo è il dolo generico: è sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte maltrattanti, con consapevolezza del loro carattere reiterato. Non è richiesto un animus maltrattandi specifico né la predeterminazione di un piano di sopraffazione: la giurisprudenza consolidata ritiene sufficiente che l'agente sia consapevole di mantenere la vittima in uno stato di assoggettamento attraverso comportamenti che, nella loro reiterazione, rivelano un disegno unitario di dominio. Il dolo omissivo è configurabile quando l'agente, pur avendo la possibilità di interrompere le condotte maltrattanti, le prolunghi deliberatamente.

Procedibilità d'ufficio e tutela cautelare

Il reato è procedibile d'ufficio: non è richiesta la querela della persona offesa, e le indagini possono essere avviate d'iniziativa del pubblico ministero o su segnalazione di qualsiasi soggetto. Questa scelta legislativa riflette la natura di interesse pubblico alla repressione della violenza domestica, nonché la frequente condizione di dipendenza — psicologica, economica, affettiva — della vittima rispetto all'autore, che rende concretamente difficile la presentazione di una querela formale.

Sul piano delle misure cautelari, le più frequentemente applicate sono l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), spesso abbinati al controllo tramite braccialetto elettronico. La violazione delle misure cautelari comporta, ai sensi dell'art. 276 c.p.p., l'applicazione di una misura più grave sino alla custodia cautelare in carcere. Con il codice rosso è stato introdotto il reato autonomo di violazione dei provvedimenti di allontanamento (art. 387-bis c.p.), che punisce la sola disobbedienza al provvedimento del giudice.

La pena e le circostanze aggravanti

La pena base è la reclusione da tre a sette anni (art. 572, comma 1, c.p., come modificato dalla l. 69/2019, che ha sostituito la cornice edittale precedente di due-sei anni). La commisurazione della pena segue i criteri generali dell'art. 133 c.p. e risente significativamente delle aggravanti speciali.

La norma prevede due ordini di aggravanti:

  • Aggravanti speciali (art. 572, comma 2, c.p.): la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici; in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità (ai sensi dell'art. 3, l. 104/1992); con armi.
  • Aggravanti da evento lesivo (art. 572, comma 3, c.p.): se dal fatto deriva una lesione grave, reclusione da quattro a nove anni; per lesione gravissima, da sette a quindici anni; per morte della vittima, da dodici a ventiquattro anni. Quest'ultima ipotesi si distingue dall'omicidio doloso per il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo: la responsabilità è tipicamente preterintenzionale o a dolo eventuale.

Rapporti con altri reati: ius corrigendi, lesioni e stalking

Il rapporto con l'art. 571 c.p. (ius corrigendi) è segnato dalla clausola «fuori dei casi indicati nell'articolo precedente» contenuta nell'art. 572: l'art. 571 è episodico e presuppone un singolo atto di abuso correttivo che integri il pericolo di malattia nel corpo o nella mente; l'art. 572 richiede la sistematicità. Quando gli atti di abuso correttivo divengono reiterati e sistematici, superano la soglia dell'art. 571 e integrano il più grave art. 572, con un rapporto di specialità progressiva fondato sulla maggiore intensità del fatto.

Quanto alle lesioni e percosse (artt. 582 e 581 c.p.), la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una regola di assorbimento parziale: i singoli episodi di violenza, ricompresi nel quadro unitario dei maltrattamenti, vengono assorbiti dall'art. 572 e non concorrono autonomamente; quelli di distinta e autonoma gravità (es. lesioni gravissime dolose) possono concorrere con esso.

Il concorso con lo stalking (art. 612-bis c.p.) è configurabile quando, cessata la convivenza, le condotte persecutorie proseguano con le modalità proprie degli atti persecutori, o quando le condotte eterogenee realizzino autonomamente entrambe le fattispecie. L'art. 572 assorbe di regola le molestie ex art. 660 c.p. quando queste si inseriscono nel quadro delle condotte maltrattanti sistematiche.

Il codice rosso (L. 69/2019) e le sue implicazioni processuali

La l. n. 69/2019 (c.d. codice rosso) ha profondamente inciso sulla disciplina dei maltrattamenti, sia sul piano sostanziale sia processuale. Sul piano sostanziale: innalzamento della pena base da due-sei a tre-sette anni; introduzione di nuove aggravanti speciali; istituzione del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.).

Sul piano processuale: obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; priorità dell'iscrizione dei reati connessi alla violenza domestica e di genere; divieto di definire anticipatamente il procedimento senza ascolto della vittima; potenziamento degli strumenti di protezione urgente (es. misure di allontanamento con notifica immediata al difensore dell'indagato). Il sistema dei delitti contro la persona ha trovato nell'art. 572, nella sua lettura post-codice rosso, un asse portante della tutela dell'individuo nei rapporti di prossimità.

Rinvii sistematici

La voce si integra con quelle sui delitti contro la persona, sullo stalking (art. 612-bis c.p.), sullo ius corrigendi (art. 571 c.p.), sulle misure cautelari, sulle percosse e lesioni personali e sulla funzione e commisurazione della pena.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il reato di maltrattamenti in famiglia?

Il reato punisce la condotta abituale di chi, in un rapporto familiare o di autorità, sottopone la vittima a sopraffazione sistematica fisica o psicologica. Non è sufficiente un episodio isolato: occorre la reiterazione delle condotte. Procedibile d'ufficio, pena da 3 a 7 anni.

Chi è tutelato dall'art. 572 c.p.?

I familiari e conviventi (coniugi, partner di fatto, figli, genitori) e le persone sottoposte all'autorità dell'agente per ragioni di educazione, cura o custodia (allievi, dipendenti, degenti). La nozione di «famiglia» è interpretata in senso ampio.

È necessaria la querela per i maltrattamenti?

No: il reato è procedibile d'ufficio. Le indagini scattano su denuncia di chiunque o d'iniziativa del PM. La vittima non è tenuta a sporgere querela.

Quali aggravanti prevede l'art. 572?

Pena aumentata fino alla metà se vittima è minore di 14 anni, donna in gravidanza, disabile, o se è commesso con armi. Per lesioni gravi: 4-9 anni; lesioni gravissime: 7-15 anni; morte: 12-24 anni.

Differenza tra maltrattamenti e stalking?

I maltrattamenti (art. 572) richiedono un rapporto familiare o di autorità e una condotta abituale di sopraffazione. Lo stalking (art. 612-bis) presuppone eventi tipici (ansia, paura, alterazione delle abitudini) e può operare anche fuori dal contesto familiare. I due reati possono concorrere.

Cosa ha introdotto il codice rosso per i maltrattamenti?

La L. 69/2019 ha alzato la pena base (da 2-6 a 3-7 anni), introdotto nuove aggravanti, imposto al PM di sentire la vittima entro tre giorni e istituito il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento (art. 387-bis c.p.).

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è occupato a lungo dei delitti contro la persona e degli strumenti di tutela penale nelle relazioni di prossimità, con attenzione al diritto penale di genere e alla violenza domestica.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma