Voce enciclopedica · Parte speciale · Delitti contro l'amministrazione della giustizia
False informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.).
Mentire al magistrato che indaga non è come mentire al giudice. Chi è sentito come persona informata sui fatti ha l'obbligo di verità: la condotta, il confine con la falsa testimonianza e la peculiare sospensione del processo.
L'art. 371-bis c.p. (false informazioni al pubblico ministero) è stato introdotto dal d.l. n. 306/1992, convertito nella l. n. 356/1992, per colmare una lacuna emersa con il codice di procedura penale del 1988: la falsa testimonianza (art. 372 c.p.) presidiava la sola deposizione davanti al giudice, lasciando privo di sanzione il mendacio reso al magistrato inquirente nelle indagini preliminari. La norma colma quel vuoto: chi, sentito dal pubblico ministero come persona informata sui fatti, mente o tace ciò che sa, risponde di un autonomo delitto contro l'amministrazione della giustizia.
«Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.»
Il bene giuridico tutelato
La norma protegge la genuinità delle indagini preliminari e, più in generale, l'amministrazione della giustizia nel suo corretto funzionamento. L'attività del pubblico ministero diretta all'accertamento dei fatti di reato presuppone che le persone informate riferiscano lealmente quanto a loro conoscenza: la falsità o la reticenza inquinano la ricostruzione e ostacolano l'esercizio dell'azione penale. È, in questo senso, un reato di pericolo per il regolare svolgimento dell'attività investigativa.
Il soggetto attivo: la persona informata sui fatti
Il reato può essere commesso dalla persona informata sui fatti, cioè dal potenziale testimone sentito dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 362 c.p.p. (o dalla polizia giudiziaria delegata, ex art. 370 c.p.p.). È decisivo invece che non risponde l'indagato: chi è sottoposto a indagini ha diritto al silenzio e non è tenuto a dire la verità. La giurisprudenza di legittimità estende la garanzia anche al soggetto che avrebbe dovuto essere sentito come indagato e che, indebitamente assunto come persona informata, abbia reso dichiarazioni mendaci: in tal caso le dichiarazioni sono inutilizzabili e il fatto non è punibile. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo, ossia la coscienza e volontà di rendere il falso o di tacere il vero.
La condotta: dichiarazioni false e reticenza
La condotta tipica si articola in due forme alternative. La prima è la dichiarazione falsa in senso proprio: affermare il falso o negare il vero su circostanze rilevanti. La seconda è la reticenza: «tacere, in tutto o in parte, ciò che si sa» sui fatti oggetto delle domande. La reticenza penalmente rilevante non è il semplice «non ricordo», ma il silenzio consapevole su circostanze conosciute e pertinenti all'oggetto dell'esame. La falsità deve cadere su fatti rilevanti per le indagini: dichiarazioni su elementi del tutto marginali o inidonei a sviare l'accertamento non integrano il reato.
Differenza con la falsa testimonianza (art. 372 c.p.)
È il confronto centrale. Le due fattispecie tutelano lo stesso bene ma si distinguono per la sede e l'autorità davanti alla quale la falsità è resa:
- Art. 371-bis c.p. — dichiarazioni rese al pubblico ministero (o alla polizia giudiziaria su delega) nella fase delle indagini preliminari.
- Art. 372 c.p. — deposizione resa davanti al giudice, nel dibattimento o nell'incidente probatorio, dal testimone già assunto in tale veste con giuramento di dire il vero.
Lo stesso soggetto può, in momenti diversi, rispondere dell'una o dell'altra figura: mente al PM in indagini (371-bis) e poi nuovamente al giudice in dibattimento (372). Per le dichiarazioni rese alla sola polizia giudiziaria al di fuori della delega del PM, l'inquadramento è più controverso e va valutato caso per caso secondo la giurisprudenza di legittimità.
La sospensione del procedimento (comma 3)
Una peculiarità marca questo delitto. L'art. 371-bis, comma 3, c.p. dispone che il procedimento penale per le false informazioni resti sospeso fino alla definizione del procedimento nel corso del quale le informazioni sono state assunte: di regola, fino alla sentenza di primo grado o al provvedimento di archiviazione. La ratio è duplice: evitare interferenze fra i due processi e consentire la ritrattazione finché il procedimento «principale» è ancora in corso. La sospensione incide anche sul decorso della prescrizione, che resta a sua volta sospesa.
«L'obbligo di verità della persona informata sui fatti, presidiato dall'art. 371-bis c.p., presuppone l'avvertimento delle responsabilità penali connesse e non si estende a chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato, le cui dichiarazioni restano inutilizzabili.» — Cass. pen., orientamento consolidato in tema di false informazioni al PM
Ritrattazione ed esimente (artt. 376 e 384 c.p.)
Il comma 2 richiama gli istituti generali del Titolo III. Si applica anzitutto la ritrattazione (art. 376 c.p.): chi ritratta il falso e manifesta il vero non è punibile, purché lo faccia nei termini previsti in relazione allo stato del procedimento. Opera inoltre l'esimente dell'art. 384 c.p.: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. È la valvola che tutela il legame familiare e il principio per cui nessuno è tenuto ad autoaccusarsi (nemo tenetur se detegere).
L'avvertimento e i presupposti formali
Perché sorga l'obbligo di verità, la persona deve essere stata regolarmente avvertita degli obblighi e delle responsabilità penali connessi alla sua qualità, secondo le forme dell'art. 362 c.p.p. In assenza di un valido avvertimento, o quando l'audizione avviene in violazione delle garanzie (ad esempio nei confronti di chi doveva essere sentito con l'assistenza del difensore), le dichiarazioni non possono fondare la responsabilità ex art. 371-bis. Il rispetto della cornice procedurale è dunque condizione di tipicità sostanziale del fatto.
Sanzione e regime processuale
La pena è la reclusione fino a quattro anni e il reato è procedibile d'ufficio. Si tratta di un delitto contro l'amministrazione della giustizia, collocato nel Libro II, Titolo III, accanto alla falsa testimonianza e alle altre fattispecie che presidiano la genuinità della prova. Per il quadro d'insieme si rinvia alla voce sui delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 c.p.).
La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
Cos'è il reato di false informazioni al PM?
L'art. 371-bis c.p.: chi, sentito dal pubblico ministero come persona informata sui fatti nel corso di un procedimento penale, rende dichiarazioni false o tace ciò che sa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Differenza con la falsa testimonianza (372)?
Cambia la sede: l'art. 371-bis riguarda le informazioni rese al PM nelle indagini; la falsa testimonianza (art. 372) riguarda la deposizione davanti al giudice in dibattimento o incidente probatorio.
L'indagato può commettere il reato?
No. L'indagato ha diritto al silenzio e non è tenuto alla verità. Anche chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato non è punibile: le sue dichiarazioni sono inutilizzabili.
È vero che il processo resta sospeso?
Sì: l'art. 371-bis, comma 3, sospende il procedimento per false informazioni fino alla definizione del procedimento in cui sono state assunte (di norma sentenza di primo grado o archiviazione), con sospensione anche della prescrizione.
La ritrattazione salva dalla pena?
Sì: si applica l'art. 376 c.p. (ritrattazione). Opera inoltre l'esimente dell'art. 384 c.p. se il fatto è commesso per salvare sé o un prossimo congiunto da grave nocumento nella libertà o nell'onore.
Qual è la pena e come si procede?
Reclusione fino a quattro anni, procedibilità d'ufficio. La persona va previamente avvertita degli obblighi e delle responsabilità penali.