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Art. 186 CdS — guida in stato di ebbrezza: soglie, sanzioni e confisca.

Non è solo una questione di limite: tra 0,5 e oltre 1,5 g/l il Codice della Strada costruisce un sistema progressivo di sanzioni — amministrative e penali — che culmina nella confisca del veicolo e nel rischio di anni di reclusione.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 giugno 2026 Art. 186 CdS · D.lgs. 285/1992 Lettura ≈ 8 min

L'art. 186 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disciplina la guida in stato di ebbrezza alcolica attraverso un sistema sanzionatorio a soglie progressive, che distingue tra illecito amministrativo e reato penale in funzione del tasso alcolemico riscontrato al momento del controllo. La norma esprime la scelta del legislatore di colpire con severità crescente i comportamenti pericolosi alla guida, con l'obiettivo primario di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e, in via mediata, l'incolumità di conducenti, passeggeri e terzi. Nell'ambito del panorama dei reati del Codice della Strada — guida sotto stupefacenti, omicidio stradale, lesioni stradali —, l'ebbrezza alcolica è storicamente la fattispecie più ricorrente e quella su cui si addensa il maggior numero di contenziosi penali in Italia.

Natura giuridica: reato di pericolo astratto

La dottrina qualifica la guida in stato di ebbrezza sopra soglia come reato di pericolo astratto (o presunto): la norma non richiede la verificazione di un incidente o di un danno concreto, ma si perfeziona con la sola condotta di guida in presenza di un tasso alcolemico superiore alla soglia penalmente rilevante. Collocandosi tra i reati di pericolo, la fattispecie è strutturata in modo che il legislatore valuti presuntivamente che la guida con tasso superiore a 0,8 g/l comporti un rischio oggettivo per la circolazione, a prescindere dall'effettivo comportamento tenuto dal conducente nel caso concreto. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico: la consapevolezza di trovarsi alla guida in stato di ebbrezza, o almeno la consapevolezza di aver ingerito alcool in quantità suscettibile di determinare alterazione delle capacità psicofisiche. I nessi con la teoria della colpa rilevano invece quando l'ebbrezza determina lesioni o decesso di terzi, fattispecie in cui il legislatore richiede espressamente la violazione colposa delle norme di condotta stradale.

Art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992 (parti penalmente rilevanti)

«[...] b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, quando il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi a un anno, quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). [...] All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e il veicolo è sottoposto a sequestro ai fini della confisca [...].»

Le tre soglie alcolemiche e il sistema sanzionatorio

Il cuore dell'art. 186 CdS è la tripartizione dei tassi alcolemici, che determina il tipo e l'intensità della risposta dell'ordinamento.

Fascia amministrativa (0,5 – 0,8 g/l). Il superamento della soglia di 0,5 g/l integra un illecito puramente amministrativo: multa da 544 a 2.174 euro e sospensione della patente da tre a sei mesi. Non è previsto alcun procedimento penale, né conseguono annotazioni di natura penale nel casellario. Si tratta tuttavia di uno degli illeciti stradali più sanzionati in termini di punti patente e tra i più frequentemente accertati dalla polizia stradale durante i controlli notturni.

Fascia b — reato penale lieve (0,81 – 1,50 g/l). Superata la soglia di 0,8 g/l, la fattispecie si trasforma in reato penale: ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi. La sanzione penale concorre con la sospensione amministrativa della patente da sei a dodici mesi. Il reato è procedibile d'ufficio; l'arresto in flagranza è facoltativo. In questa fascia ricade la gran parte dei procedimenti penali per ebbrezza: è la soglia più frequentemente riscontrata ed è quella su cui si concentra la difesa penale nel tentativo di ricondurre il fatto alla fascia amministrativa attraverso la contestazione dell'accertamento strumentale.

Fascia c — reato penale grave (oltre 1,50 g/l). Quando il tasso supera 1,5 g/l, la risposta sanzionatoria si inasprisce: ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno. La sospensione della patente si estende a uno-due anni; in caso di recidiva nel biennio, la patente è revocata. In questa fascia il veicolo è sottoposto a sequestro preventivo ai fini della confisca, che viene disposta con la sentenza di condanna. L'arresto in flagranza è facoltativo ma frequentemente adottato dalla polizia giudiziaria, con successiva celebrazione del giudizio per direttissima.

La tolleranza zero per categorie speciali (art. 186-bis CdS)

L'art. 186-bis CdS, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, estende il divieto assoluto di guida a specifiche categorie di conducenti considerate ad alto rischio. Per queste categorie il limite tollerato è zero (0,0 g/l): qualsiasi tasso alcolemico positivo integra un illecito. Le categorie soggette sono: conducenti con patente conseguita da meno di tre anni; conducenti di età inferiore ai 21 anni; conducenti nell'esercizio di attività professionali di trasporto; conducenti di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate; conducenti di autobus e di mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose. Per queste categorie, qualora il tasso rilevato superi la soglia di 0,5 g/l, le sanzioni previste dall'art. 186 si applicano in misura maggiorata di un terzo. La ratio è chiara: il professionista al volante o il neopatentato risponde a uno standard di sicurezza oggettivamente più elevato.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento (art. 186, co. 7)

Chi rifiuta di sottoporsi all'accertamento etilometrico commette un reato autonomo, equiparato — per entità delle sanzioni — all'ipotesi più grave (fascia c, tasso oltre 1,5 g/l). Ne conseguono: ammenda nella fascia massima, arresto fino a un anno e sospensione della patente da uno a due anni. La ratio è evidente: il rifiuto rende impossibile l'accertamento del tasso, e il legislatore presume che vi si ricorra per occultare uno stato di ebbrezza grave, scoraggiando l'ostruzionismo con la sanzione più severa. Il rifiuto può essere espresso verbalmente o manifestarsi come ostacolo fattivo all'esecuzione dell'esame. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che non costituisce rifiuto punibile l'impossibilità fisica documentata e non preordinata (ad esempio, una condizione respiratoria incompatibile con il soffio nell'etilometro), mentre l'allegazione di mere difficoltà soggettive è irrilevante.

Le modalità di accertamento: etilometro e test sintomatici

L'accertamento dello stato di ebbrezza avviene primariamente tramite etilometro omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, strumento che rileva il tasso alcolemico dall'aria alveolare espirata. La procedura standard prevede due rilevazioni a distanza di almeno cinque minuti: fa fede il valore inferiore tra i due. Il conducente ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia durante le operazioni; qualora questi non sia reperibile in tempo utile, l'accertamento può procedere in presenza di testimoni. Qualora l'etilometro non sia disponibile sul posto, oppure il conducente si trovi in condizioni fisiche che rendano impraticabile l'alcoltest, la polizia giudiziaria può accertare lo stato di ebbrezza mediante elementi sintomatici (alito vinoso, eloquio sconnesso, andatura instabile, stato confusionale): la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che il metodo sintomatico è sufficiente per le fasce inferiori, mentre per la configurazione della fascia c — che implica conseguenze più gravi come la confisca — è in linea di principio necessaria la conferma strumentale.

«Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico integra il reato previsto dall'art. 186, co. 7, CdS, equiparato alla fattispecie più grave, indipendentemente dall'effettivo stato di ebbrezza del conducente, il cui accertamento è reso impossibile dal rifiuto stesso.» — Cass. pen., Sez. IV, orientamento consolidato

L'aggravante del sinistro stradale (art. 186, co. 2-bis)

L'art. 186, co. 2-bis, CdS dispone che, in caso di sinistro stradale causato dal conducente in stato di ebbrezza, le pene e le sanzioni amministrative accessorie previste per la fascia in cui ricade il tasso siano raddoppiate. Il raddoppio opera tanto sull'ammenda quanto sulla durata della sospensione della patente. L'aggravante è speciale e non suscettibile di bilanciamento con eventuali attenuanti generiche. Qualora il sinistro cagioni lesioni gravi o gravissime a terzi, entrano in campo le circostanze aggravanti speciali dei delitti di lesioni stradali (art. 590-bis c.p.) e, in caso di decesso, dell'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), con effetti cumulativi — nell'ambito del concorso materiale di reati — sul computo finale della pena.

La confisca del veicolo

La confisca del veicolo prevista per la fascia c è una sanzione accessoria a carattere obbligatorio: consegue alla condanna (o al patteggiamento) e non lascia margine di discrezionalità al giudice circa l'an. La giurisprudenza di legittimità ne ha chiarito la natura di confisca-sanzione — e non di misura di sicurezza —, con le conseguenti implicazioni in materia di successione di leggi penali nel tempo e di irretroattività. Il limite è dato dalla titolarità del veicolo: se l'auto appartiene a un terzo estraneo al reato, la confisca non può essere disposta, a meno che il terzo fosse consapevole dell'uso illecito o vi avesse acconsentito. Il mero prestito del veicolo non implica automaticamente consapevolezza del terzo, ma la prova è a carico dell'interessato. Per il conducente professionista che utilizza il mezzo aziendale, la giurisprudenza valuta caso per caso la posizione dell'ente proprietario.

Rapporti con l'omicidio stradale e le lesioni stradali

La relazione tra l'art. 186 CdS e l'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale), introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, è di concorso materiale: quando il conducente in stato di ebbrezza cagiona la morte di un terzo, i due reati concorrono autonomamente. L'ebbrezza grave (fascia c, tasso oltre 1,5 g/l) assurge a circostanza aggravante speciale dell'omicidio stradale, elevando la pena a otto-dodici anni di reclusione, con divieto di bilanciamento di circostanze ex art. 590, co. 4, c.p. richiamato dall'art. 589-bis. Anche l'ebbrezza in fascia b (0,8-1,5 g/l) è circostanza aggravante dell'omicidio stradale, seppure con cornice edittale più mite (cinque-dieci anni). Analogamente, l'art. 590-bis c.p. presidia le lesioni gravi o gravissime causate in violazione del CdS in stato di ebbrezza. Il concorso di reati determina l'applicazione del cumulo giuridico delle pene ai sensi dell'art. 81 c.p., con aumento per i reati satellite che non può superare il triplo della pena base.

Profili processuali: arresto, direttissima e prescrizione

Sul piano processuale, la guida in stato di ebbrezza è reato procedibile d'ufficio per tutte le fasce penalmente rilevanti. L'arresto in flagranza è facoltativo per la fascia b e per la fascia c; segue frequentemente la celebrazione del processo per direttissima (art. 449 c.p.p.), che consente al pubblico ministero di portare il soggetto innanzi al giudice entro 48 ore dall'arresto. Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è ammissibile nei limiti ordinari ed è spesso la via scelta dalla difesa per contenere la pena e beneficiare della riduzione di un terzo; non esime tuttavia dalla confisca del veicolo nei casi di fascia c. Le misure cautelari diverse dall'arresto sono infrequenti nei procedimenti per sola ebbrezza; acquistano rilievo quando concorrono l'omicidio stradale o le lesioni gravi. La prescrizione del reato matura, in base alla pena massima edittale, su un termine base di sei anni per entrambe le fasce penali (fascia b: pena massima sei mesi; fascia c: pena massima un anno); le sospensioni previste dalla riforma Cartabia e dai precedenti interventi normativi incidono sull'andamento concreto del procedimento e devono essere verificate in relazione alla data di commissione del fatto.

Cenni alla guida sotto effetto di stupefacenti (art. 187 CdS)

Fattispecie autonoma e complementare è la guida in stato di alterazione da stupefacenti, disciplinata dall'art. 187 CdS. A differenza dell'ebbrezza alcolica, non esistono soglie quantitative: qualsiasi accertamento positivo di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti integra reato (ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni). L'accertamento avviene primariamente tramite prelievo biologico (ematico o salivare) con successiva analisi di laboratorio e, ove necessario, perizia tossicologica. In caso di sinistro con decesso, le aggravanti dell'omicidio stradale operano analogamente a quelle previste per l'ebbrezza alcolica grave. Per i profili di commisurazione della pena nei reati stradali, il giudice tiene conto delle circostanze del sinistro, della gravità delle conseguenze e del comportamento post-factum del conducente.

Rinvii sistematici

La voce si integra con quelle sul Codice della Strada — reati e omicidio stradale, sull'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), sulla colpa, sui reati di pericolo, sulle circostanze del reato, sulle misure cautelari, sulla prescrizione del reato e sulla commisurazione della pena.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Da quale tasso alcolemico la guida in stato di ebbrezza è reato?

Da 0,8 g/l in su. Tra 0,5 e 0,8 g/l è illecito amministrativo. Tra 0,8 e 1,5 g/l (fascia b): ammenda fino a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Oltre 1,5 g/l (fascia c): ammenda fino a 6.000 euro, arresto fino a 1 anno e confisca del veicolo.

Cosa succede se si rifiuta l'etilometro?

Il rifiuto è equiparato per sanzioni alla fascia più grave (oltre 1,5 g/l): ammenda massima, arresto fino a 1 anno e sospensione della patente da 1 a 2 anni. Non costituisce rifiuto l'impossibilità fisica documentata e non preordinata.

Quando scatta la confisca del veicolo?

La confisca è obbligatoria per la fascia c (tasso oltre 1,5 g/l) e per il rifiuto equiparato. Non si applica se il veicolo appartiene a un terzo estraneo al reato che non era consapevole dell'uso illecito.

Chi è soggetto alla tolleranza zero (art. 186-bis)?

Neopatentati (meno di 3 anni di patente), conducenti under 21, professionisti in servizio, conducenti di veicoli pesanti (oltre 3,5 t) e autobus. Per queste categorie qualsiasi tasso positivo integra illecito; oltre 0,5 g/l le sanzioni dell'art. 186 sono maggiorate di un terzo.

La guida in stato di ebbrezza è reato doloso o colposo?

È reato doloso: il conducente agisce volontariamente e con consapevolezza dello stato di ebbrezza. Non occorre la volontà di causare danni: la fattispecie si perfeziona con la sola guida al di sopra della soglia alcolica vietata.

Qual è il rapporto con l'omicidio stradale?

I due reati concorrono materialmente. L'ebbrezza oltre 1,5 g/l è circostanza aggravante speciale dell'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), con pena da 8 a 12 anni e divieto di bilanciamento con attenuanti. Il reato di ebbrezza non viene assorbito dall'omicidio stradale.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è occupato dei reati del codice della strada, con attenzione alle problematiche probatorie dell'accertamento etilometrico e ai rapporti tra la legislazione speciale e il codice penale.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma