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Il patteggiamento — applicazione della pena su richiesta delle parti.

L'accordo che evita il dibattimento: PM e imputato concordano la pena, il giudice la ratifica se congrua. Due forme, effetti limitati e un confronto netto con il giudizio abbreviato.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 27 giugno 2026 Artt. 444-448 c.p.p. Lettura ≈ 8 min

Il patteggiamento — definito tecnicamente applicazione della pena su richiesta delle parti — è il rito speciale disciplinato dagli artt. 444-448 c.p.p., collocato nel Libro VI del codice di rito insieme agli altri procedimenti speciali. L'istituto consente all'imputato e al pubblico ministero di concordare la pena da applicare al caso concreto, sottraendo la definizione del procedimento al dibattimento ordinario: il giudice, verificata la legittimità dell'accordo e la congruità della sanzione rispetto alle circostanze del fatto e ai criteri dell'art. 133 c.p., lo ratifica con una sentenza che non costituisce condanna in senso pieno ma produce effetti specifici e limitati, profondamente diversi da quelli di una pronunzia dibattimentale. L'istituto risponde a una duplice esigenza: deflazionare il carico di lavoro della giurisdizione penale e offrire all'imputato un incentivo processuale nella forma di uno sconto di pena fino a un terzo. Il patteggiamento è accessibile dall'inizio delle indagini preliminari sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ferma la possibilità di accedervi — nella forma dell'immediato — entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato ex art. 458 c.p.p.

Le due forme: patteggiamento ordinario e patteggiamento allargato

L'art. 444, co. 1, c.p.p. — nella formulazione originaria — consente alle parti di concordare l'applicazione di una pena detentiva che, dopo la riduzione fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. È la forma tradizionale, comunemente denominata patteggiamento ordinario o semplice. Con la l. 12 giugno 2003, n. 134 è stato introdotto il co. 1-bis dello stesso articolo — il cosiddetto patteggiamento allargato — che consente di accordarsi su pene detentive superiori a due anni e fino a cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, a condizione che sussistano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. Il patteggiamento allargato è inaccessibile ai recidivi reiterati ex art. 99, co. 4, c.p. e ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza ex artt. 102, 105 e 108 c.p.: categorie soggettive per le quali il legislatore ha ritenuto incompatibile la definizione del processo senza un accertamento della responsabilità nel merito.

Art. 444, co. 1, c.p.p. — Applicazione della pena su richiesta

«L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto soli o congiunti a pena pecuniaria.»

L'accordo tra le parti e il ruolo del giudice (artt. 446-447 c.p.p.)

La richiesta può essere avanzata dall'imputato — con il consenso del pubblico ministero — oppure concordata direttamente tra le parti già in sede di indagini preliminari. L'art. 446 c.p.p. consente la presentazione della proposta in ogni fase del procedimento, sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il PM può formulare la proposta autonomamente e l'imputato può accettarla; l'imputato che non abbia ancora proposto una richiesta può rinnovarla o modificarla sino allo stesso momento. Il giudice non è vincolato all'accordo: ai sensi dell'art. 444, co. 2, c.p.p., respinge la richiesta quando ritiene non corretta la qualificazione giuridica del fatto, non congrua la pena ai sensi dell'art. 133 c.p., oppure quando ricorrono le condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In caso di rigetto, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero: l'imputato non perde la facoltà di accedere ai riti premiali e, qualora il procedimento si apra in forma di giudizio immediato, potrà rinnovare la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento nel rispetto dei termini perentori di legge. Il rigetto fondat sulla non congruità della pena non precludes all'imputato di presentare una nuova proposta con pena diversa.

Gli effetti della sentenza (art. 445 c.p.p.)

È sul piano degli effetti che il patteggiamento si distingue radicalmente dalla sentenza dibattimentale di condanna. L'art. 445, co. 1, c.p.p. stabilisce che la sentenza non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi: la persona offesa che non si sia costituita parte civile conserva l'azione risarcitoria dinanzi al giudice civile, senza che il contenuto della sentenza di patteggiamento le sia opponibile come accertamento vincolante della responsabilità. Il co. 1-bis — introdotto dalla l. 134/2003 — precisa che, salvo quanto disposto dall'art. 653 c.p.p., la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna per gli effetti penali in essa indicati. Sul piano sanzionatorio accessorio, la sentenza non comporta l'applicazione di pene accessorie né di misure di sicurezza, con la fondamentale eccezione della confisca obbligatoria, che opera in ogni caso. La sospensione condizionale della pena è applicabile d'ufficio dal giudice e, nel patteggiamento allargato, ne è condizione necessaria di ammissibilità.

Art. 445, co. 2, c.p.p. — Estinzione del reato

«Se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, il reato è estinto.»

Decisivo sul piano pratico è l'effetto estintivo: il reato si estingue se l'imputato non recidiva nel termine di cinque anni (per i delitti) o di due anni (per le contravvenzioni) dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. L'estinzione travolge ogni effetto penale residuo e determina la cancellazione del precedente dal casellario giudiziale nella parte accessibile ai privati, con notevoli ricadute pratiche sulla vita lavorativa e professionale del soggetto. L'imputato che consegue l'estinzione del reato non risulta, in quelle sedi, gravato da condanne: un beneficio che incentiva la scelta del rito ancorché la sentenza di patteggiamento produca sul piano della commisurazione della pena per successivi reati gli stessi effetti di una sentenza di condanna.

La confisca e la responsabilità civile

Nonostante il regime favorevole all'imputato, la sentenza di patteggiamento non è uno scudo assoluto. La giurisprudenza consolidata di legittimità ha chiarito che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 240, co. 2, c.p. — avente ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto o detenzione integra reato in sé — si applica anche in caso di patteggiamento, non richiedendo un accertamento pieno della colpevolezza nel merito ma solo la riferibilità del fatto all'imputato. Analoga soluzione vale per forme specifiche di confisca per equivalente, come quella prevista dall'art. 322-ter c.p. per i delitti contro la pubblica amministrazione: la giurisprudenza di legittimità ne ha affermato l'applicabilità anche nella definizione concordata del procedimento. La responsabilità civile verso la persona offesa sopravvive all'estinzione del reato, secondo le regole ordinarie: il soggetto danneggiato può agire dinanzi al giudice civile per il risarcimento, fermo il divieto di opporre la sentenza di patteggiamento come prova vincolante in quella sede.

«La sentenza di applicazione della pena su richiesta è equiparata a una pronuncia di condanna per gli effetti penali, ma non accerta la responsabilità nel merito e non produce giudicato nei giudizi civili e amministrativi: l'imputato che patteggia sceglie consapevolmente di rinunciare all'accertamento in cambio di uno sconto di pena e di un regime sanzionatorio accessorio più favorevole.» — Giurisprudenza consolidata di legittimità

Le sanzioni sostitutive e la riforma Cartabia

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) ha inciso significativamente sulla disciplina del patteggiamento. L'art. 444, co. 1, c.p.p. nella nuova formulazione consente alle parti di concordare l'applicazione di una sanzione sostitutiva tra quelle introdotte dalla riforma: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva, per pene detentive fino a quattro anni. La possibilità di patteggiare direttamente una sanzione sostitutiva valorizza la logica deflattiva del rito: l'imputato ottiene sin dall'accordo una risposta sanzionatoria non detentiva, senza dover attendere la fase esecutiva per accedere alle misure alternative alla detenzione. L'imputato che patteggi una sanzione sostitutiva beneficia dello stesso regime dell'art. 445 c.p.p. — in primo luogo della non applicazione di pene accessorie — e dell'effetto estintivo al decorso del periodo senza recidiva. La messa alla prova ex art. 168-bis c.p., pur perseguendo una finalità deflattiva analoga, si differenzia strutturalmente: opera prima del giudizio di responsabilità, richiede un programma di trattamento approvato dal giudice e, in caso di esito positivo, estingue il reato già nell'immediato.

Il procedimento e i termini di accesso (artt. 446-447 c.p.p.)

L'art. 447 c.p.p. regola l'udienza di patteggiamento quando la richiesta sia stata presentata fuori udienza o in sede di indagini. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, sentite le parti, e decide sulla richiesta. Quando la richiesta sia presentata in udienza preliminare o in dibattimento, il giudice decide in quella sede senza rinvio. I termini di accesso dipendono dalla fase processuale: sino all'apertura del dibattimento di primo grado nel rito ordinario; entro quindici giorni dalla notificazione del decreto nei procedimenti a citazione diretta o di giudizio immediato ex art. 458 c.p.p. (termine perentorio, la cui violazione determina la decadenza dall'accesso al rito). La giurisprudenza consolidata di legittimità ha qualificato il termine ex art. 458 c.p.p. come tassativo e insuscettibile di proroga, ferma la regola generale della proponibilità sino all'apertura del dibattimento nelle forme ordinarie.

Il ricorso per cassazione (art. 448 c.p.p.)

Una delle caratteristiche strutturali del patteggiamento è la drastica limitazione dell'impugnabilità. L'art. 448, co. 2, c.p.p. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: erronea declaratoria di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione, incompetenza del giudice, illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata, violazione di norme processuali essenziali. Non è possibile contestare nel merito la pena concordata né rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto accettata in sede di accordo. La preclusione vale per entrambe le parti: né l'imputato né il pubblico ministero possono appellare la sentenza. La rinuncia all'impugnazione di merito è il contrappeso necessario dello sconto di pena: il patteggiamento è una scelta processuale consapevole e, entro i limiti di legge, irreversibile. Residua il ricorso per cassazione contro il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta, ma solo per i motivi ammessi dalla legge.

Confronto con il giudizio abbreviato

Il patteggiamento non va confuso con il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.), pur essendo entrambi riti speciali deflativi. Nel giudizio abbreviato il giudice si pronuncia sulla responsabilità dell'imputato sulla base degli atti del fascicolo del pubblico ministero, con una riduzione della pena di un terzo in caso di condanna (art. 442, co. 2, c.p.p.): vi è un accertamento pieno del fatto, che produce tutti gli effetti di una sentenza di condanna, comprese le pene accessorie. Nel patteggiamento, invece, non vi è accertamento della responsabilità nel merito: il giudice verifica solo la correttezza dell'accordo e la congruità della sanzione, senza formarsi un convincimento sulla colpevolezza. Ne derivano effetti diversi: la sentenza di abbreviato ha efficacia di giudicato nel giudizio civile; la sentenza di patteggiamento no. Entrambi i riti sono accessibili nell'immediato custodiale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del decreto ex art. 458 c.p.p. La scelta dipende dalla qualità del compendio probatorio: quando le prove del PM sono sfavorevoli, il patteggiamento è preferibile al giudizio abbreviato perché esclude l'applicazione di pene accessorie e non produce giudicato civile, pur al costo di non contestare la responsabilità. La prescrizione del reato è sospesa durante il procedimento, e il patteggiamento — a differenza della messa alla prova — non sospende autonomamente il decorso del termine: l'imputato che patteggia preferisce la definizione immediata del processo all'attesa prescrizionale.

Rinvii sistematici

La voce si collega a quelle sul giudizio immediato, sulla messa alla prova, sulla sospensione condizionale della pena, sulla recidiva, sulle misure cautelari, sulla funzione e commisurazione della pena e sulla prescrizione del reato.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il patteggiamento?

Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta, artt. 444-448 c.p.p.) è il rito speciale in cui imputato e PM concordano la pena da applicare. Il giudice ratifica l'accordo se la qualificazione del fatto è corretta, la pena è congrua e non vi sono cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Differenza tra patteggiamento ordinario e allargato?

Il patteggiamento ordinario (art. 444 co. 1 c.p.p.) riguarda pene fino a due anni dopo la riduzione. Il patteggiamento allargato (art. 444 co. 1-bis, l. 134/2003) consente di concordare pene fino a cinque anni, a condizione che sussistano i presupposti per la sospensione condizionale e che l'imputato non sia recidivo reiterato.

La sentenza di patteggiamento è una condanna?

No in senso pieno. La sentenza ex art. 444 c.p.p. non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (art. 445 co. 1 c.p.p.) e non comporta l'applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza (salvo confisca obbligatoria). È però equiparata a condanna per determinati effetti penali (art. 445 co. 1-bis c.p.p.).

Dopo quanti anni si estingue il reato?

Ai sensi dell'art. 445 co. 2 c.p.p., il reato si estingue dopo cinque anni (per i delitti) o due anni (per le contravvenzioni) dalla sentenza irrevocabile, senza recidiva dello stesso tipo. L'estinzione cancella il precedente dal casellario giudiziale consultabile da privati.

Chi è escluso dal patteggiamento allargato?

I recidivi reiterati ex art. 99 co. 4 c.p. e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza ex artt. 102, 105 e 108 c.p. Il patteggiamento ordinario (fino a 2 anni) non è soggetto a queste esclusioni soggettive.

Differenza tra patteggiamento e giudizio abbreviato?

Nel giudizio abbreviato il giudice accerta la responsabilità sugli atti del PM (con riduzione di ⅓); la sentenza ha efficacia di giudicato civile e comporta pene accessorie. Nel patteggiamento non vi è accertamento nel merito: il giudice verifica solo congruità e legittimità dell'accordo; non si applicano pene accessorie e non si produce giudicato civile.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Ha dedicato specifici approfondimenti ai riti speciali del codice di procedura penale, con particolare attenzione agli istituti deflativi del procedimento e alle trasformazioni del sistema sanzionatorio nel quadro delle riforme degli ultimi decenni.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma