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Art. 591 c.p. — abbandono di persone minori o incapaci.

Lasciare senza protezione chi non può proteggersi da solo: l'art. 591 c.p. sanziona la dismissione della posizione di garanzia verso il minore o l'incapace, punendo non la violenza ma l'abbandono in sé.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 19 ottobre 2026 Art. 591 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 591 c.p. (Abbandono di persone minori o incapaci) presidia un settore della tutela penale della persona che si distingue nettamente sia dai maltrattamenti in famiglia sia dall'omissione di soccorso: non una violenza reiterata, non la passività di un passante, ma la rottura consapevole del vincolo di custodia o cura da parte di chi vi è giuridicamente tenuto. Il reato si colloca nel Titolo XII del Libro II — delitti contro la persona — a garanzia dell'incolumità fisica e della vita dei soggetti più vulnerabili: i minori che, per la loro età, non dispongono degli strumenti cognitivi e fisici per far fronte ai pericoli; e le persone che, per malattia, vecchiaia o altra causa, non sono in grado di provvedere autonomamente a se stesse. La norma risponde a un'esigenza di continuità assistenziale: il semplice fatto di sottrarre la propria presenza e il proprio presidio a chi ne dipende strutturalmente realizza già, di per sé, un disvalore penalmente rilevante.

Il bene giuridico tutelato

Il bene protetto è l'incolumità fisica e la vita delle persone vulnerabili in senso strutturale: coloro che dipendono dalla cura altrui non occasionalmente, ma in modo tendenzialmente continuativo. La dottrina prevalente legge la norma in chiave di garanzia della continuità assistenziale: l'ordinamento impone a chi ha assunto la responsabilità di una persona incapace di autotutelarsi di non spezzare unilateralmente quel vincolo, perché la rottura stessa crea — o aggrava — la situazione di pericolo. Il fondamento costituzionale si rintraccia negli artt. 2 e 31 Cost., che impongono alla Repubblica di proteggere l'infanzia e tutelare i soggetti deboli, nonché nell'art. 30 Cost., che attribuisce ai genitori il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli.

La condotta tipica: il concetto di abbandono

Il nucleo della fattispecie è la condotta di abbandono, che la giurisprudenza di legittimità interpreta in senso ampio: non solo l'allontanamento fisico dal luogo in cui si trova il soggetto passivo, ma anche la dismissione della posizione di garanzia che si concretizza nel lasciare la persona priva di ogni sorveglianza e assistenza per un tempo e in una situazione tali da esporne l'incolumità a un pericolo concreto. La condotta è tipicamente omissivo-commissiva: l'azione è l'abbandonare, ma il disvalore del fatto sta nell'omissione del dovere di custodia che ne consegue. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che non è necessario che il pericolo si sia già materializzato al momento dell'abbandono: è sufficiente che la condotta sia idonea ex ante a esporre la persona vulnerabile a una situazione di rischio.

L'abbandono si distingue dall'inadempimento momentaneo o dalla mera negligenza nell'esercizio della cura: la breve assenza giustificata, la dimenticanza isolata non costituiscono reato. Ciò che rileva è la privazione sostanziale e consapevole della protezione dovuta, valutata in concreto in relazione all'età, alla condizione e alla capacità di autogoverno del soggetto passivo. Né il reato richiede la permanenza dello stato di abbandono per un tempo prolungato: è la creazione del pericolo che conta, non la sua durata.

Art. 591 c.p. — Abbandono di persone minori o incapaci

«Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, se il fatto è commesso dal genitore o da chi ne ha la tutela.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la reclusione da uno a sei anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.»

Il soggetto attivo: reato proprio e posizione di garanzia

L'art. 591 c.p. è un reato proprio: può commetterlo esclusivamente chi abbia la custodia del soggetto passivo o debba averne cura. La posizione di garanzia può derivare dalla legge (genitori, tutori, curatori, esercenti la responsabilità genitoriale), da un contratto (assistenti familiari, badanti, educatori in strutture residenziali, personale medico e infermieristico) o da una situazione di fatto spontaneamente assunta e consolidata nel tempo. La giurisprudenza consolidata ha esteso il concetto anche a chi, pur in assenza di un titolo formale, si è volontariamente accollato la responsabilità della persona incapace, creando in essa un affidamento ragionevole. Chi non riveste tale posizione e abbandona il soggetto passivo risponde semmai, al ricorrere dei presupposti, di omissione di soccorso ex art. 593 c.p.

Il soggetto passivo: il minore infra-quattordicenne e l'incapace

Il primo comma tutela due categorie di soggetti passivi. La prima è il minore degli anni quattordici: la scelta di questa soglia — e non di diciotto anni — riflette la valutazione legislativa che al di sotto di quella età il soggetto sia strutturalmente incapace di fronteggiare situazioni di pericolo in modo autonomo. La seconda categoria comprende le persone incapaci di provvedere a se stesse per «malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa»: la formula è volutamente aperta e consente di ricomprendere qualsiasi condizione di riduzione della capacità di autogoverno, purché sufficientemente grave da rendere necessaria la presenza di un terzo. La valutazione è concreta e contestuale: occorre verificare che in quella situazione specifica la persona non potesse effettivamente provvedere a sé. Rientrano nell'ambito applicativo persone con disabilità intellettive gravi, con disturbi cognitivi di origine demenziale, con gravi patologie fisiche invalidanti, con stati di incoscienza o di alterazione sensoriale acuta.

L'elemento soggettivo: il dolo generico

Il reato è doloso. Il dolo richiesto è quello generico: è sufficiente che l'agente sia consapevole di rivestire la posizione di garanzia e agisca intenzionalmente, abbandonando il soggetto protetto pur sapendo della sua incapacità di autotutelarsi. Non è richiesto il dolo di danneggiamento né il dolo diretto verso le conseguenze lesive; è sufficiente la rappresentazione e la volontà della condotta di abbandono in sé. Le conseguenze ulteriori — lesione personale o morte — sono elementi costitutivi delle fattispecie aggravate e, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza di legittimità, soggiacciono al regime della responsabilità per colpa, nel rispetto del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost.

L'abbandono all'estero del minore infradicioottenne

Il secondo comma dell'art. 591 c.p. prevede una fattispecie autonoma di abbandono all'estero, che eleva la soglia di età a diciotto anni e restringe il novero dei soggetti attivi al genitore e a chi abbia la tutela legale del minore. La ratio è quella di reprimere il fenomeno degli abbandoni perpetrati trasportando il minore fuori dai confini nazionali e lasciandovelo, sottraendosi agli obblighi di mantenimento e di cura. La pena è identica a quella del primo comma: reclusione da sei mesi a cinque anni. Trova applicazione, tra l'altro, nelle ipotesi di abbandono in paesi terzi durante tragitti migratori o nei casi in cui il genitore, recatosi all'estero con il figlio, vi si trattenga senza assicurare al minore protezione e assistenza adeguata.

Le fattispecie aggravate per evento

Il terzo comma configura due aggravanti per evento, dipendenti dalle conseguenze che l'abbandono produce sul soggetto passivo. Se dall'abbandono deriva una lesione personale, la pena è aumentata e diviene la reclusione da uno a sei anni; se ne deriva la morte, la reclusione è da tre a otto anni. Queste ipotesi presentano una struttura mista: la condotta di base è dolosa, ma le conseguenze più gravi sono imputate a titolo di responsabilità per colpa, coerentemente con la lettura costituzionalmente orientata. La giurisprudenza ha precisato che il nesso causale tra abbandono ed evento lesivo o mortale deve essere rigorosamente accertato, escludendo le conseguenze derivate da cause sopravvenute autonome e imprevedibili ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p. Non è sufficiente la semplice coincidenza temporale tra l'abbandono e l'evento.

«Ai fini dell'integrazione del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è sufficiente la creazione di una situazione di pericolo per l'incolumità fisica del soggetto passivo, non essendo necessario che il pericolo si sia concretizzato in un danno effettivo.» — Cass. pen., orientamento consolidato

Rapporto con i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)

Il raffronto con i maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. è necessario perché nella prassi le due condotte si sovrappongono frequentemente. Le differenze strutturali sono decisive. I maltrattamenti richiedono una condotta abituale e sistematica, caratterizzata dalla reiterazione di atti di violenza fisica o psicologica verso familiari o conviventi: il nucleo del disvalore è la relazione oppressiva perdurante. L'abbandono, al contrario, può consumarsi con un unico atto di privazione della custodia, anche relativamente breve, purché idoneo a esporre il soggetto a pericolo. Ne consegue che le due fattispecie possono concorrere formalmente: chi sistematicamente priva i propri figli minori della custodia, unendo l'abbandono a episodi di violenza, risponde in concorso formale di entrambe le norme. Merita attenzione anche il collegamento con il ius corrigendi (art. 571 c.p.): il potere correttivo sui minori trova un limite assoluto nell'abbandono, che non può mai essere giustificato dall'esercizio della potestà genitoriale o educativa.

Differenza con l'omissione di soccorso (art. 593 c.p.)

Mentre l'omissione di soccorso è un reato comune — chiunque trovi una persona in pericolo — e presuppone che il pericolo già sussista al momento della condotta, l'abbandono ex art. 591 c.p. è un reato proprio che presuppone il preesistente rapporto di garanzia e può realizzarsi anche prima che il pericolo sia manifesto. La norma sull'omissione soccorre per le ipotesi in cui l'autore non rivesta la posizione di garanzia richiesta dall'art. 591, ma si imbatta in un minore o in un incapace già in pericolo e non intervenga. Le due norme operano dunque in ambiti non perfettamente sovrapponibili, ma possono concorrere formalmente nel caso in cui il garante, dopo aver abbandonato il soggetto, si trovi di fronte alla situazione di pericolo così creata senza intervenire. Il medesimo fatto può integrare anche il sequestro di persona qualora l'abbandono avvenga in condizioni tali da privare il soggetto della libertà di movimento.

Rinvii sistematici

La voce si collega a quelle sui delitti contro la persona, sui maltrattamenti in famiglia, sull'omissione di soccorso, sul sequestro di persona e sull'istigazione o aiuto al suicidio. Per i profili di imputazione soggettiva si rinvia alla voce sul dolo.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il reato di abbandono di minori o incapaci?

L'art. 591 c.p. punisce chiunque abbandoni un minore degli anni quattordici o una persona incapace di provvedere a sé stessa, della quale abbia la custodia o debba avere cura. La pena base è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Chi può commettere il reato?

Solo chi rivesta una posizione di garanzia: genitori, tutori, affidatari, operatori di strutture residenziali o chiunque abbia assunto la responsabilità giuridica o di fatto della persona vulnerabile. È un reato proprio.

Qual è la pena?

Reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale: uno a sei anni. Se ne deriva la morte: tre a otto anni.

Differenza con i maltrattamenti in famiglia?

I maltrattamenti (art. 572) richiedono condotta abituale e sistematica. L'abbandono si può consumare con un unico atto di privazione della custodia idoneo a esporre il soggetto a pericolo. Le due fattispecie possono concorrere.

Differenza con l'omissione di soccorso?

L'omissione di soccorso (art. 593) è reato comune: chiunque trovi una persona in pericolo; presuppone il pericolo già in atto. L'abbandono è reato proprio e può realizzarsi anche prima che il pericolo sia manifesto, per il solo fatto della dismissione della posizione di garanzia.

Fino a quale età è tutelato il minore dal primo comma?

Il primo comma tutela i minori degli anni quattordici. Per i minori dai 14 ai 18 anni la tutela opera solo se incapaci di provvedere a sé stessi. Il secondo comma prevede una fattispecie autonoma per l'abbandono all'estero del cittadino italiano minore degli anni diciotto da parte del genitore o tutore.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è occupato a lungo dei delitti contro la persona e della tutela penale dei soggetti vulnerabili, con particolare attenzione ai reati commessi in ambito familiare e assistenziale.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma