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Art. 605 c.p. — il sequestro di persona.

Privare taluno della libertà personale: una fattispecie dal dolo semplice ma dalla conseguenza grave, che diventa enormemente più severa quando si aggiunge il fine di lucro. Condotta, reato permanente, aggravanti e distinzione dall'art. 630 c.p.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 10 giugno 2026 Art. 605 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 605 c.p. disciplina il sequestro di persona, fattispecie posta a tutela della libertà personale quale diritto fondamentale garantito dall'art. 13 della Costituzione. Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto passivo viene privato, anche solo parzialmente, della propria libertà di locomozione: una stanza chiusa a chiave, una costrizione fisica prolungata, un'autovettura condotta contro la volontà del passeggero. Collocato nel Titolo XII, Capo III del codice penale («Dei delitti contro la libertà individuale»), il sequestro di persona si distingue nettamente dal sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e da quello a scopo di terrorismo (art. 289-bis c.p.), fattispecie speciali più gravi che richiedono un dolo specifico aggiuntivo rispetto al semplice dolo generico dell'art. 605.

Art. 605 c.p. — Sequestro di persona

«Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un minore, da più persone riunite, ovvero con armi o da persona travisata. Se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni quattordici ovvero se il sequestrato è sottoposto a violenze o minacce gravi, la pena è ulteriormente aggravata.»

Il bene giuridico: la libertà personale

Il bene tutelato dall'art. 605 c.p. è la libertà personale in senso fisico, intesa come libertà di movimento e di autodeterminazione spaziale della persona. La norma si pone in attuazione diretta dell'art. 13 della Costituzione, che qualifica la libertà personale come inviolabile e riserva alla legge e all'autorità giudiziaria ogni limitazione legittima. La dottrina è concorde nel distinguere, all'interno del macro-bene «libertà individuale», la libertà di locomozione — oggetto specifico dell'art. 605 — dalla libertà morale (protetta dagli artt. 610-612 c.p., in tema di violenza privata e minaccia) e dalla libertà sessuale (artt. 609-bis ss.). Il sequestro di persona tutela dunque il diritto della persona di andare dove vuole, senza essere trattenuta contro la propria volontà da alcuno. Il reato può concorrere formalmente con altre fattispecie: con le lesioni personali qualora la vittima subisca danni fisici nel corso della privazione; con i maltrattamenti in famiglia nelle ipotesi di sequestro endofamiliare sistematico; con l'estorsione qualora alla privazione si associ una richiesta di denaro non qualificabile come riscatto ai sensi dell'art. 630 c.p.

La condotta tipica

La condotta consiste nel «privare taluno della libertà personale», formula volutamente ampia che ricomprende qualsiasi modalità di impedimento alla libertà di movimento. La norma descrive un risultato piuttosto che una specifica azione: ciò che conta è che la vittima sia privata, sia pure parzialmente, della possibilità di muoversi liberamente secondo la propria volontà. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che la privazione può essere anche parziale: non occorre che il soggetto passivo sia completamente isolato dal mondo esterno, purché risulti concretamente menomata la sua libertà di locomozione.

Non è necessaria la violenza fisica diretta sulla persona: è sufficiente la costrizione, anche indiretta, come rinchiudere qualcuno in un locale, legare la vittima, trattenerla all'interno di un veicolo, impedirne la fuga con la propria presenza o con la minaccia di un'arma. Il mezzo impiegato è irrilevante ai fini dell'integrazione del fatto tipico: può essere fisico (forza bruta, armi, legami), psicologico (minacce che annullano la volontà di fuga) o materiale (porte chiuse a chiave, recinzioni, trappole). L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: la coscienza e la volontà di impedire alla vittima di muoversi liberamente. Non è richiesto alcun dolo specifico — fine di lucro, vendetta o altro — la cui presenza determinerebbe l'applicazione di una fattispecie speciale (artt. 289-bis o 630 c.p.).

Il reato permanente

Il sequestro di persona è qualificato unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza come reato permanente (o a condotta perdurante): il disvalore del fatto non si esaurisce in un momento isolato, ma si prolunga per tutta la durata della privazione della libertà. Il reato inizia a consumarsi nel momento in cui la vittima viene privata della libertà e cessa quando la vittima riacquista la propria libertà di movimento: a seguito di rilascio volontario da parte dell'autore, di fuga riuscita o di intervento liberatorio delle forze dell'ordine.

La permanenza del reato ha importanti conseguenze giuridiche. Quanto alla prescrizione, il termine inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza e non dal momento iniziale della privazione. Quanto al concorso di persone, chiunque contribuisce alla privazione in qualsiasi momento della sua durata — e non soltanto all'inizio — risponde del reato come concorrente. Il reato rimane unico anche se la privazione si protrae in luoghi diversi nel tempo: non si configurano più reati in continuazione ma un unico reato consumato progressivamente. La natura permanente rileva anche ai fini della legittima difesa: la reazione difensiva è ammissibile per tutta la durata della privazione, che costituisce un'aggressione ingiusta continuata.

Le circostanze aggravanti

La legge prevede circostanze aggravanti che determinano un sensibile aumento della pena rispetto alla cornice base. Tra le ipotesi aggravate figurano: il fatto commesso in danno di un minore degli anni diciotto, considerata la maggiore vulnerabilità della vittima e la gravità della lesione allo sviluppo della personalità; il fatto commesso da più persone riunite o con armi, che riflette la maggiore capacità coercitiva dell'azione concertata o armata; il fatto commesso da persona travisata, che accentua il timore nella vittima e rende più difficile l'identificazione dell'autore.

Ipotesi ancora più gravi, con un ulteriore inasprimento della pena, sono previste quando il sequestro è commesso ai danni di un minore degli anni quattordici — categoria meritevole di protezione rafforzata per la totale incapacità di autodifesa — o quando la vittima è sottoposta a violenze o minacce gravi durante la privazione, circostanza che trasforma il sequestro in uno strumento di tormento e non solo di costrizione. La ratio di questi aggravamenti risiede nel maggiore disvalore del fatto, misurato tanto in termini di vulnerabilità della vittima quanto di intensità della condotta lesiva.

La distinzione dal sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il confine più rilevante è quello con l'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), figura speciale di assai maggiore gravità. L'elemento differenziale è il dolo specifico: nell'art. 630 il soggetto agente non solo vuole privare la vittima della libertà, ma persegue il fine di conseguire per sé o per altri un profitto come prezzo della liberazione (il cosiddetto riscatto). L'art. 605 c.p. richiede soltanto il dolo generico: la coscienza e la volontà di privare il soggetto della libertà, senza alcun fine ulteriore tipizzato dalla legge.

La differenza pratica è radicale quanto al trattamento sanzionatorio: l'art. 630 prevede la reclusione da venticinque a trenta anni, con ulteriori aumenti se dal fatto deriva la morte della vittima. La giurisprudenza ha qualificato il sequestro estorsivo come reato complesso, che assorbe sia la privazione della libertà (art. 605) sia la componente estorsiva collegata. Quando l'intenzione di chiedere il riscatto emerge solo nel corso di un sequestro inizialmente privo di tale fine, la questione della qualificazione — art. 630 oppure concorso di reati — è rimessa alla verifica del momento in cui il dolo specifico si è formato e ha iniziato a orientare la condotta. Per i profili dell'estorsione (art. 629 c.p.) si rinvia alla relativa voce enciclopedica.

«Il reato di sequestro di persona ha natura di reato permanente: la consumazione inizia con la privazione della libertà personale della vittima e si protrae ininterrottamente sino al momento del recupero della libertà stessa; di conseguenza, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza.» — Cass. pen., orientamento consolidato

La distinzione dal sequestro a scopo di terrorismo (art. 289-bis c.p.)

L'art. 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) costituisce un'ulteriore fattispecie speciale rispetto all'art. 605. Il dolo specifico qui richiesto è la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero la finalità di costringere un soggetto a compiere o a omettere un atto ovvero di creare uno stato di terrore. La pena è della reclusione da venticinque a trenta anni, analoga a quella dell'art. 630. Anche questa fattispecie presuppone la privazione della libertà personale (elemento strutturale comune con l'art. 605 c.p.), ma si distingue per il fine politico-eversivo e per un regime sanzionatorio nettamente più severo, in ragione della particolare pericolosità sociale delle condotte terroristiche.

Rapporti con altre figure limitrofe

Meritano di essere precisati anche i rapporti con altre fattispecie confinanti nel sistema dei delitti contro la libertà individuale.

Violenza privata (art. 610 c.p.): punisce chi costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia. La distinzione con il sequestro di persona risiede nella durata e nella struttura della condotta: la violenza privata è tendenzialmente istantanea e consiste nel costringere la vittima a un determinato comportamento; il sequestro implica una privazione della libertà protratta nel tempo come fine in sé. Quando la costrizione consiste precisamente nel trattenere la persona contro la propria volontà per un apprezzabile lasso di tempo, si configura l'art. 605 e non l'art. 610 c.p.

Arresto illegale (art. 606 c.p.): è la fattispecie speciale commessa dal pubblico ufficiale che esegue un arresto privando la persona della libertà personale al di fuori dei casi previsti dalla legge o senza osservare le formalità prescritte. Si tratta di reato proprio del pubblico ufficiale, che in quanto lex specialis esclude il concorso con l'art. 605 c.p. nelle condotte poste in essere nell'esercizio (anche abusivo) delle funzioni pubbliche. Il sequestro di persona può concorrere formalmente con lesioni, minacce o rapina quando la privazione della libertà è strumentale o connessa a ulteriori condotte criminose.

Procedibilità e profili processuali

Il sequestro di persona è un delitto procedibile d'ufficio: non è necessaria querela della persona offesa. Le forze dell'ordine e il pubblico ministero procedono autonomamente dalla notizia di reato, senza che sia richiesto un atto di iniziativa della vittima. Data la gravità della fattispecie, il sequestro di persona giustifica frequentemente l'adozione di misure cautelari personali — in primo luogo la custodia cautelare in carcere — in presenza dei presupposti dell'art. 274 c.p.p. (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato). La giurisprudenza ammette misure meno severe, come gli arresti domiciliari con controllo elettronico (braccialetto elettronico), nelle ipotesi in cui le esigenze cautelari siano soddisfatte senza il ricorso alla detenzione intramuraria.

Profilo sanzionatorio e commisurazione della pena

La cornice edittale base — reclusione da sei mesi a otto anni — consente al giudice una commisurazione flessibile in funzione della gravità concreta della privazione, valutando la durata, i mezzi usati, le sofferenze inflitte alla vittima e le condizioni personali dell'autore. Il giudice terrà conto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e, eventualmente, della recidiva o delle aggravanti sopra descritte. Per i criteri generali di cui all'art. 133 c.p. si rinvia alla voce sulla funzione e commisurazione della pena.

Rinvii sistematici

La voce si raccorda con quella sui delitti contro la persona, hub della materia (Titolo XII c.p.), con la voce sulla minaccia (art. 612 c.p.) per i profili della libertà morale, e con la voce sull'estorsione (art. 629 c.p.) per il collegamento con il sequestro a scopo di estorsione. Sul versante processuale, si vedano le voci sulle misure cautelari e sulla custodia cautelare. Per le implicazioni del reato permanente con la prescrizione, si veda la prescrizione del reato.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.)?

Il sequestro di persona punisce chiunque privi taluno della libertà personale, impedendone la libera locomozione con qualsiasi mezzo. È un reato permanente, procedibile d'ufficio, punito con la reclusione da sei mesi a otto anni nella fattispecie base.

Qual è la differenza tra art. 605 e art. 630 c.p.?

L'art. 630 richiede il dolo specifico di conseguire un profitto come prezzo della liberazione; l'art. 605 richiede solo il dolo generico. Il trattamento sanzionatorio è radicalmente diverso: l'art. 630 prevede la reclusione da 25 a 30 anni, l'art. 605 da 6 mesi a 8 anni.

Il sequestro di persona è un reato permanente?

Sì. Il reato si consuma dall'inizio della privazione della libertà e si protrae sino al momento in cui la vittima la riacquista. La prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza.

Quali sono le circostanze aggravanti del sequestro di persona?

La pena è aggravata quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, da più persone riunite, con armi o da persona travisata. Ipotesi ancora più gravi riguardano i minori di anni quattordici o quando la vittima è sottoposta a violenze o minacce gravi.

Il sequestro di persona si procede a querela?

No. Il sequestro di persona è procedibile d'ufficio: non è richiesta querela della persona offesa. Le forze dell'ordine e il pubblico ministero agiscono autonomamente dalla notizia di reato.

Qual è la differenza tra sequestro di persona e violenza privata?

La violenza privata (art. 610 c.p.) è tendenzialmente istantanea e costringe a un comportamento; il sequestro di persona tutela la libertà di locomozione in sé. Quando la costrizione consiste nel trattenere la vittima per un apprezzabile lasso di tempo, si configura l'art. 605 c.p.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è occupato a lungo dei delitti contro la persona e dei profili processuali legati alla tutela della libertà individuale, con particolare attenzione alle misure cautelari.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma