Voce enciclopedica · Parte speciale · Delitti contro la persona

Art. 593 c.p. — omissione di soccorso.

Il dovere penale di solidarietà: chi trova una persona in pericolo deve soccorrerla o avvisare l'Autorità. Struttura del reato, elemento soggettivo, aggravante per morte o lesioni e confini con l'omicidio colposo.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 17 ottobre 2026 Art. 593 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 593 c.p. (omissione di soccorso) sancisce il dovere penalmente sanzionato di solidarietà sociale: chiunque si imbatta in una persona in stato di bisogno o di pericolo deve attivarsi, prestando l'assistenza necessaria o dando immediato avviso all'Autorità. La disposizione è collocata nel Titolo XII del Libro II del codice penale, fra i delitti contro la persona, e presidia un valore fondamentale: la vita e l'incolumità individuale non sono beni che lo Stato possa tutelare solo mediante il divieto di ledere; occorre anche imporr un obbligo positivo di protezione reciproca tra consociati.

Art. 593 c.p. — Omissione di soccorso

«Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da tali omissioni deriva, come conseguenza non voluta, la morte o le lesioni gravi o gravissime, le pene sono aumentate.»

Bene giuridico e ratio della norma

Il reato di omissione di soccorso tutela in via diretta la vita e l'incolumità della persona in pericolo, e in via mediata il principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). A differenza dei reati commissivi contro la persona — che vietano un'azione lesiva — l'art. 593 c.p. impone un obbligo positivo di condotta: la norma incriminatrice punisce non già chi ferisce, bensì chi, trovandosi dinanzi a una situazione di pericolo già in atto, si volta dall'altra parte. Il legislatore ha così positivizzato il principio romano del neminem laedere nella sua dimensione solidaristica, estendendo il perimetro del penalmente rilevante all'omissione del soccorso dovuto.

La struttura della fattispecie: i due commi

La norma si articola in due ipotesi, formalmente autonome ma sanzionate in modo identico.

Comma 1: persona incapace abbandonata o smarrita

Il primo comma punisce chi trova un fanciullo minore di anni dieci abbandonato o smarrito, oppure un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa — per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa — e omette di darne immediato avviso all'Autorità. L'incapacità deve essere concreta e attuale: non basta che la persona sia anziana o portatrice di disabilità, occorre che in quel preciso frangente non sia in grado di tutelarsi autonomamente. La condotta obbligata è qui più limitata rispetto al secondo comma: non si richiede necessariamente di prestare assistenza personale, ma è sufficiente — ed è obbligatorio — informare senza indugio le forze dell'ordine, il pronto soccorso o comunque l'Autorità competente a intervenire. Questo assetto ridotto dell'obbligo si giustifica col fatto che la persona si trova in una condizione di vulnerabilità strutturale, spesso non immediatamente pericolosa per la vita, ma che esige comunque un intervento dei soggetti istituzionalmente preposti.

Comma 2: corpo inanimato o persona ferita o in pericolo

Il secondo comma, nella prassi il più frequentemente applicato, punisce chi trova un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, e omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. La situazione di pericolo deve essere obiettivamente percepibile: la norma non punisce chi ignori un pericolo che non era in condizione di avvertire. Rispetto al comma 1, l'obbligo è disgiuntivo e alternativo: il soggetto agente può scegliere tra l'intervento diretto (soccorso materiale) e la segnalazione alle Autorità. Se però è in condizione di prestare entrambi, l'omissione totale resta punibile. L'assistenza occorrente non richiede competenze specialistiche: comprende la chiamata al numero di emergenza 112 o 118, la messa in sicurezza della persona, le manovre elementari di primo soccorso se si è in grado di eseguirle, o più semplicemente l'impedire che la situazione si aggravi nelle more dell'arrivo dei soccorsi.

«Ai fini della configurabilità del reato di omissione di soccorso, è necessario che il soggetto abbia avuto effettiva percezione della situazione di pericolo in cui versava la persona bisognosa di aiuto; in assenza di tale consapevolezza non è configurabile l'elemento soggettivo del dolo richiesto dalla norma.» — Cass. pen., Sez. IV, orientamento consolidato

L'elemento soggettivo: il dolo generico

L'omissione di soccorso è un reato doloso: richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza della situazione di pericolo e la volontà — o quanto meno l'accettazione — di non attivarsi. Non è sufficiente la mera colpa: chi non si avvede della situazione perché distratto, perché non ve ne erano segnali visibili, o perché versava in condizioni tali da non poter percepire la realtà circostante non risponde del reato. Questo profilo distingue nettamente l'art. 593 c.p. dalle ipotesi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, che invece puniscono la condotta negligente, imprudente o imperita che cagiona l'evento dannoso. La consapevolezza deve abbracciare sia la situazione di pericolo sia la praticabilità dell'intervento o della segnalazione: il soggetto deve rendersi conto che poteva fare qualcosa e ha scelto di non farlo.

La scusante del pericolo per il soccorritore

La norma non punisce il coraggioso che affronta il pericolo, né pretende atti eroici. La dottrina e la giurisprudenza concordano nell'escludere la responsabilità quando il soccorso materiale avrebbe esposto il soccorritore a un pericolo grave e attuale per la propria incolumità. Si pensi all'incendio di un edificio in fiamme, ai rischi da esplosione o da traffico incontrollato. In tali casi, però, residua intatto l'obbligo alternativo di dare immediato avviso all'Autorità: chiamare il 112 o il 118 è quasi sempre possibile e non comporta alcun pericolo. Chi omette anche questa minima attivazione non può invocare il pericolo per il soccorritore come esimente.

L'aggravante del comma 3: morte o lesioni gravi

Il terzo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale: se dall'omissione deriva, come conseguenza non voluta, la morte o le lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.) della persona non soccorsa, le pene sono aumentate. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità aggravata dall'evento: l'agente non vuole la morte o le lesioni, ma risponde dell'evento più grave perché la sua omissione ha contribuito causalmente a determinarlo. Il nesso causale tra l'omissione e l'evento aggravato deve essere provato: la morte o le lesioni devono essere riconducibili, almeno in parte, al mancato soccorso e non a fattori causali del tutto autonomi ed esclusivi. Sul piano del concorso di norme, l'aggravante del co. 3 non assorbe le ipotesi in cui vi sia un dolo di lesioni o di omicidio: in quel caso trovano applicazione le fattispecie commissive (artt. 575, 582, 584 c.p.).

Omissione di soccorso e incidenti stradali

La fattispecie assume rilievo pratico di primissimo piano nelle ipotesi di sinistri stradali. Chi provoca o è comunque coinvolto in un incidente con danni a persone ha l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso. Se omette di farlo, risponde sia dell'art. 593 c.p. sia dell'art. 189 del Codice della strada (d.lgs. 285/1992), che sanziona autonomamente la fuga dal luogo dell'incidente. Le due disposizioni possono concorrere formalmente, in quanto tutelano beni e interessi parzialmente distinti: l'una il dovere generico di solidarietà, l'altra la disciplina specifica della circolazione. Il rapporto tra le norme è analizzato anche in connessione con l'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e con le responsabilità per omicidio colposo.

Rapporto con la posizione di garanzia (art. 40 cpv. c.p.)

Un profilo sistematico di rilievo riguarda il rapporto tra l'art. 593 c.p. e la clausola di equivalenza dell'art. 40 capoverso c.p., secondo cui «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». L'omissione di soccorso non genera automaticamente una posizione di garanzia idonea a fondare la responsabilità per l'evento come se fosse stato causato attivamente. La posizione di garanzia richiede una fonte qualificata — legge, contratto o precedente comportamento pericoloso — che non si esaurisce nel mero trovare per caso una persona in difficoltà. Pertanto il passante che non soccorre non risponde dell'omicidio colposo o delle lesioni colpose come se le avesse causate; risponde solo dell'art. 593 c.p. Diverso è il caso del professionista sanitario, del bagnino o di chi ha assunto volontariamente la custodia della persona: qui la posizione di garanzia è fondata su titolo autonomo e l'art. 40 cpv. opera pienamente, con concorso dell'art. 593 c.p. ove residui spazio per l'applicazione.

Natura del reato e qualificazione dogmatica

L'art. 593 c.p. è un reato omissivo proprio: la condotta tipica consiste esclusivamente in un'omissione, senza necessità di alcun evento naturalistico per la consumazione. È altresì un reato comune (soggetto attivo è «chiunque»), a differenza dei reati propri che richiedono una qualifica speciale dell'agente. Si consuma nel momento e nel luogo in cui scade l'obbligo di attivarsi: ossia nel momento in cui il soggetto, percepita la situazione di pericolo, avrebbe dovuto soccorrere o avvisare e non lo ha fatto. Il tentativo è dogmaticamente inconfigurabile, poiché si tratta di reato omissivo puro: o si omette (e il reato è consumato) o si agisce (e il reato non sussiste). Per un'analisi della colpa come criterio di imputazione soggettiva nelle fattispecie omissive, si rinvia alla relativa voce enciclopedica.

Rinvii sistematici

La voce si integra con quella sui delitti contro la persona (quadro sistematico del Titolo XII), sull'omicidio colposo (art. 589 c.p.), sull'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e sulle lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Per i profili generali relativi all'elemento soggettivo si rinvia a il dolo: nozione e specie.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il reato di omissione di soccorso?

L'art. 593 c.p. punisce chi, trovando una persona in pericolo (ferita, incapace o in condizione di emergenza), omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. È un reato omissivo proprio, punito con la reclusione fino a 3 mesi o la multa.

Qual è la pena?

Reclusione fino a tre mesi o multa fino a 516 euro (base). Se dall'omissione deriva, come conseguenza non voluta, la morte o le lesioni gravi o gravissime, le pene sono aumentate (art. 593, co. 3, c.p.).

Vale anche per gli incidenti stradali?

Sì. Chi è coinvolto in un incidente con feriti e non soccorre risponde sia dell'art. 593 c.p. sia dell'art. 189 C.d.S. (obbligo di fermarsi e soccorrere). Le due disposizioni possono concorrere formalmente.

È necessario il dolo?

Sì: occorre il dolo generico, ossia la consapevolezza della situazione di pericolo e la volontà di non attivarsi. Chi non si avvede della situazione non risponde del reato.

Il soccorso è obbligatorio anche se pericoloso per il soccorritore?

No: se il soccorso materiale esporrebbe il soccorritore a un grave pericolo, l'omissione non è punibile. Resta però sempre l'obbligo alternativo di avvisare immediatamente l'Autorità (chiamare il 112 o il 118), che non comporta alcun rischio.

L'omissione di soccorso crea una posizione di garanzia?

No, in via diretta. Il semplice trovare per caso una persona in difficoltà non genera una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. c.p.: il passante non risponde dell'evento-morte come se lo avesse causato. La posizione di garanzia richiede un titolo qualificato (legge, contratto, precedente condotta pericolosa).

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Specialista di delitti contro la persona e di teoria generale del reato, con particolare attenzione alle fattispecie omissive e alla causalità nel diritto penale.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma