Voce enciclopedica · Parte speciale · Delitti contro la persona
Art. 584 c.p. — omicidio preterintenzionale.
Colpire senza voler uccidere, eppure causare la morte: l'omicidio preterintenzionale occupa la zona grigia tra dolo e colpa. Atti diretti a percosse o lesioni, nesso causale, pena e distinzione dalle figure limitrofe.
L'art. 584 c.p. disciplina l'omicidio preterintenzionale, una delle figure più delicate del diritto penale italiano in materia di tutela della vita umana. Il termine «preterintenzione» deriva dal latino praeter intentionem — letteralmente «al di là dell'intenzione» — e designa la situazione in cui l'agente vuole realizzare un risultato meno grave di quello che effettivamente si produce. Nel caso dell'art. 584, il soggetto intende commettere percosse (art. 581 c.p.) o lesioni personali (art. 582 c.p.), ma dall'azione scaturisce — non voluta — la morte della vittima. La fattispecie si colloca, nell'architettura del codice, tra l'omicidio doloso (art. 575) e l'omicidio colposo (art. 589), riflettendo un disvalore intermedio sia sul piano dell'elemento soggettivo sia su quello della pena.
«Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.»
Inquadramento sistematico e bene giuridico
L'omicidio preterintenzionale è collocato nel Titolo XII, Capo I, del Libro II del codice penale, assieme alle altre forme di omicidio (artt. 575-589). Il bene giuridico tutelato è la vita umana, nella sua accezione più ampia. La norma esprime una scelta di politica criminale precisa: chi pone in essere un'aggressione volontaria — ancorché diretta a un risultato meno grave — e da questa aggressione deriva la morte deve rispondere in modo più severo di chi causa la morte per mera colpa, giacché l'atto iniziale è comunque espressione di una volontà lesiva.
Nell'ambito dei delitti contro la persona, l'omicidio preterintenzionale rappresenta una forma di responsabilità aggravata per l'evento: l'agente risponde della morte non perché l'abbia voluta, ma perché l'ha causata mediante un atto già di per sé penalmente rilevante, il cui disvalore si propaga e si amplifica sul risultato finale.
La preterintenzione come forma di elemento soggettivo
L'art. 43, comma 3, c.p. definisce il delitto preterintenzionale come quello in cui «dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente». La dottrina tradizionale inquadra la preterintenzione come una forma mista di elemento soggettivo: dolo rispetto all'atto iniziale, responsabilità oggettiva (o, secondo la lettura costituzionalmente orientata, colpa presunta) rispetto all'evento morte non voluto. Questa seconda componente ha generato un intenso dibattito dopo le sentenze della Corte costituzionale che, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, hanno progressivamente eroso gli spazi della responsabilità oggettiva pura, imponendo di interpretare le fattispecie preterintenzionali in senso coerente con il principio di colpevolezza (art. 27 Cost.).
Il punto di equilibrio raggiunto dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione è che, nell'omicidio preterintenzionale, l'agente deve poter prevedere — in astratto, alla stregua di un agente modello — che dagli atti di percossa o lesione possa derivare la morte. Questa prevedibilità non necessita di essere concretamente rappresentata dall'agente: è sufficiente che si tratti di una conseguenza oggettivamente prevedibile nella situazione data. In tal senso, l'elemento di colpa si integra in re ipsa nella violenza volontaria che produce la morte.
La condotta: atti diretti a commettere percosse o lesioni
Il presupposto della fattispecie è che gli atti siano diretti a commettere percosse (art. 581 c.p.) o lesioni personali (art. 582 c.p.). La norma non richiede che le percosse o le lesioni si consumino: è sufficiente che la condotta sia oggettivamente diretta a realizzarle. Il requisito dell'animus laedendi — la volontà di colpire o di cagionare un danno fisico — è elemento costitutivo della fattispecie. Se l'agente non ha nemmeno l'intenzione di colpire (ad esempio, se causa involontariamente la caduta della vittima), manca il presupposto del preterintenzionale e si ricade nell'omicidio colposo.
La distinzione tra l'atto diretto a commettere percosse o lesioni personali è rilevante soprattutto ai fini del regime delle circostanze aggravanti: le percosse sono condotte di minor gravità (nessun danno alla salute), mentre le lesioni presuppongono una malattia nel corpo o nella mente. In entrambi i casi, se la morte ne deriva, si applica l'art. 584.
Il nesso causale e la morte non voluta
Il nesso causale tra gli atti violenti e la morte deve essere rigorosamente accertato secondo i principi generali ex art. 40 c.p. La morte deve essere la conseguenza diretta e immediata degli atti di percossa o lesione, non di cause sopravvenute indipendenti e sufficienti da sole a determinare l'evento (art. 41, comma 2, c.p.). Un profilo particolarmente controverso riguarda i casi in cui la vittima presenti una patologia preesistente (ad esempio, una cardiopatia) che, innescata dalla violenza, ne determina la morte: la giurisprudenza prevalente ritiene che, anche in tali ipotesi, il nesso causale sussista, poiché la condotta violenta ha comunque costituito la conditio sine qua non dell'exitus, salvo che la patologia fosse del tutto autonoma e imprevedibile rispetto alla violenza.
Un altro caso classico è la caduta e il trauma cranico: l'agente colpisce la vittima con un pugno, questa cade a terra battendo la testa su un muretto, e muore per emorragia cerebrale. Qui il nesso causale tra il colpo e la morte è diretto; l'omicidio preterintenzionale è configurabile in pieno.
«Per la configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale occorre che l'agente abbia agito con la volontà di percuotere o di ledere la vittima (animus laedendi vel verberandi) e che la morte sia conseguenza causale di tale condotta, senza che egli l'abbia voluta.» — Cass. pen., orientamento consolidato
Distinzione dall'omicidio doloso e dall'omicidio colposo
Il triplice quadro delle forme di omicidio nel codice penale italiano si fonda proprio sulla diversità di elemento soggettivo:
- Omicidio doloso (art. 575 c.p.): l'agente vuole la morte (dolo diretto) o la accetta come conseguenza probabile e possibile della sua condotta (dolo eventuale). Pena: reclusione non inferiore a ventuno anni, ergastolo nelle ipotesi aggravate.
- Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.): l'agente vuole le percosse o le lesioni; la morte va oltre l'intenzione. Pena: reclusione da dieci a diciotto anni.
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.): l'agente non vuole né la morte né l'evento lesivo; la morte è conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia. Pena: reclusione da sei mesi a cinque anni, con aumenti in specifiche ipotesi aggravate.
Il discrimine tra preterintenzionale e doloso si misura sull'elemento soggettivo rispetto all'evento morte: il giudice deve accertare, sulla base di tutti gli elementi concreti (la violenza dell'azione, le modalità, il mezzo usato, la parte del corpo colpita, la reiterazione dei colpi), se l'agente avesse o meno accettato il rischio di cagionare la morte. Se sì, si configura il dolo eventuale di omicidio. Se no, il preterintenzionale.
Il discrimine tra preterintenzionale e colposo è invece la presenza o l'assenza dell'animus laedendi nell'atto iniziale: nell'omicidio colposo manca del tutto la volontà di aggredire fisicamente la vittima.
Le circostanze aggravanti (art. 585 c.p.)
L'art. 585 c.p. estende all'omicidio preterintenzionale le circostanze aggravanti previste per le lesioni personali dolose. In particolare, rientrano le aggravanti già contemplate per le forme gravi di lesioni, tra cui: la premeditazione, l'uso di sostanze venefiche o insidiose, il fine di eseguire o di occultare un altro reato, ovvero di agevolare o assicurare a sé o ad altri il profitto, il prezzo o l'impunità di un reato, la qualità di ascendente, discendente, adottante o adottato della vittima. In queste ipotesi la pena può superare la soglia ordinaria dei diciotto anni.
Profili processuali e concorso di persone
Nei procedimenti per omicidio preterintenzionale, il tema probatorio centrale è l'accertamento dell'animus laedendi al momento della condotta. L'accusa deve dimostrare che l'agente agiva intenzionalmente per colpire, non che si trattasse di un atto involontario. Nella prassi giudiziaria, la qualificazione tra omicidio doloso (dolo eventuale) e preterintenzionale è spesso oggetto di dibattito nelle aule di tribunale, con l'esito che dipende dalla valutazione complessiva delle circostanze concrete.
In tema di concorso di persone, se più soggetti partecipano a un'aggressione con animus laedendi e dalla rissa deriva la morte di uno dei partecipanti o di un terzo, si pone il problema dell'imputazione dell'evento morte a tutti i concorrenti. La soluzione dipende dall'accertamento della posizione causale di ciascuno: risponde di omicidio preterintenzionale chi ha compiuto l'atto causalmente determinante, salva l'applicazione dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo) per chi aveva una rappresentazione dei fatti diversa.
Rinvii sistematici
Per l'elemento soggettivo del preterintenzionale si rinvia alla voce il dolo (art. 43 c.p.) e a quella sulla colpa. Il nesso causale è trattato nella voce rapporto di causalità (art. 40 c.p.). Per il confronto sistematico con le altre forme di omicidio si vedano le voci sull'omicidio volontario (art. 575 c.p.) e sull'omicidio colposo (art. 589 c.p.). Per le figure di confine nell'aggressione fisica si rinvia a percosse o lesioni personali. Il quadro complessivo dei delitti in materia è nella voce delitti contro la persona.
La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
Cos'è l'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)?
Il reato in cui chi, con atti diretti a commettere percosse o lesioni personali, cagiona la morte della vittima senza averla voluta. La morte va praeter intentionem: oltre l'intenzione iniziale dell'agente.
Qual è la pena?
Reclusione da dieci a diciotto anni. Le circostanze aggravanti ex art. 585 c.p. possono aumentare la pena. È superiore all'omicidio colposo (6 mesi – 5 anni) ma inferiore al doloso (non inferiore a 21 anni).
Differenza con l'omicidio doloso?
Nell'omicidio doloso (art. 575) l'agente vuole la morte o l'accetta come probabile (dolo eventuale). Nell'omicidio preterintenzionale vuole solo le percosse o le lesioni: la morte va al di là dell'intenzione. Diverso è anche il trattamento sanzionatorio.
Differenza con l'omicidio colposo?
Nell'omicidio colposo (art. 589) manca del tutto la volontà lesiva iniziale: la condotta è negligente o imprudente. Nel preterintenzionale c'è invece un atto intenzionalmente aggressivo (animus laedendi) alla base, anche se non vi è la volontà di uccidere.
Come si accerta il dolo di lesioni e non di omicidio?
Il giudice valuta le circostanze concrete: la violenza dei colpi, il mezzo usato, la parte del corpo colpita, la reiterazione dell'azione. Se da questi elementi emerge che l'agente aveva accettato il rischio della morte, si configura il dolo eventuale di omicidio ex art. 575; se no, il preterintenzionale ex art. 584.
È possibile il tentativo di omicidio preterintenzionale?
No, secondo l'orientamento dottrinale prevalente. La preterintenzione implica per definizione che l'agente non voglia la morte: non è concepibile un tentativo di causare un evento non voluto. Se gli atti di percossa o lesione non si completano, si potrà configurare al più il tentativo di lesioni (artt. 582 e 56 c.p.).