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Art. 590 c.p. — lesioni personali colpose.

Non un atto voluto, ma la conseguenza di una condotta imprudente o negligente: le lesioni personali colpose puniscono chi ferisce senza volerlo, con pene graduate in base alla gravità del danno e aggravate quando si violano le norme a tutela della sicurezza sul lavoro.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 16 ottobre 2026 Art. 590 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) è la norma cardine della responsabilità penale per i danni all'integrità fisica cagionati senza dolo. Il reato si colloca nel sistema dei delitti contro la persona (Titolo XII del Libro II del codice penale) e costituisce lo speculare colposo delle lesioni dolose (art. 582 c.p.). L'ampiezza pratica della fattispecie è notevole: ricomprende gli incidenti sul lavoro, le lesioni da circolazione stradale di minore gravità, i casi di colpa professionale medica e qualunque altra condotta imprudente o negligente che provochi un'alterazione patologica a carico di terzi.

Art. 590 c.p. — Lesioni personali colpose

«Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da tre mesi a uno anno; se la lesione è gravissima, da uno a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.»

Il bene giuridico e la struttura del reato

Il bene tutelato è l'integrità fisica e psichica della persona, valore protetto a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. Il reato ha struttura di delitto di evento: la condotta colposa deve produrre un evento lesivo con il quale sia in rapporto di causalità, verificato secondo i principi generali (artt. 40-41 c.p.). Non è configurabile il tentativo, trattandosi di reato colposo; è invece possibile il concorso di colpa della vittima, che può influire sulla ripartizione della responsabilità e sull'entità della causalità imputabile all'agente. La sussistenza del nesso di causalità tra condotta e lesione deve essere accertata secondo il criterio del «più probabile che non», in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

La nozione di lesione personale

La locuzione «lesione personale» rinvia alla definizione dell'art. 582 c.p., che punisce chi «cagiona ad altri una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente». Il concetto di malattia è interpretato in senso funzionale e non strettamente nosologico: costituisce malattia qualsiasi alterazione del processo fisiologico o psichico — anche temporanea — che menomi le funzioni organiche e richieda cure o un periodo di riposo. Sono sufficienti, ad esempio, contusioni, fratture, lacerazioni, ustioni, ma anche traumi psichici rilevanti. Non integra il reato la mera sensazione di dolore senza apprezzabile riduzione della funzionalità: la distinzione dalla percossa (art. 581 c.p.) si fonda esattamente su questo discrimine.

L'elemento soggettivo: la colpa

Il reato è esclusivamente colposo: l'elemento psicologico richiesto è la colpa nella duplice forma prevista dall'art. 43 c.p.:

  • Colpa generica: negligenza (mancata attenzione o cura dovuta), imprudenza (condotta avventata o temeraria), imperizia (difetto di competenza tecnica o professionale);
  • Colpa specifica: violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, tra cui le norme antinfortunistiche e quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La distinzione è rilevante ai fini delle aggravanti e della procedibilità. Il dolo eventuale — in cui l'agente accetta il rischio del risultato lesivo come possibile conseguenza della propria condotta — non è compatibile con la struttura dell'art. 590: qualora la coscienza dell'elevato rischio si traduca in accettazione del risultato, si configurano le lesioni dolose (art. 582 c.p.) o, in caso di morte, l'omicidio con dolo eventuale. In ambito di colpa professionale medica, la giurisprudenza applica i criteri fissati dalla l. n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco), che limita la responsabilità penale del sanitario ai casi di imperizia, con esclusione della colpa lieve quando l'esercente si è attenuto alle linee guida accreditate.

I gradi della lesione: semplici, gravi e gravissime

Il trattamento sanzionatorio dell'art. 590 si modula in ragione della gravità dell'evento lesivo, desunta dai criteri dell'art. 583 c.p.:

Lesioni gravi (art. 583, primo comma): ricorrono quando il fatto produce:

  • una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
  • un pericolo per la vita della persona offesa;
  • l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesioni gravissime (art. 583, secondo comma): ricorrono quando il fatto produce:

  • una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  • la perdita di un senso;
  • la perdita di un arto, ovvero una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare;
  • una permanente e grave difficoltà della favella;
  • la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

La qualificazione dell'evento lesivo riveste importanza centrale: incide sulla pena applicabile, sulla competenza, sul regime di procedibilità e sull'accesso ai riti alternativi. La perizia medico-legale è di norma lo strumento di accertamento dei parametri di cui all'art. 583.

Le pene e l'aggravante per violazione delle norme sul lavoro

Il sistema sanzionatorio dell'art. 590 è articolato:

  • Lesioni semplici: reclusione fino a tre mesi o multa fino a euro 309;
  • Lesioni gravi: reclusione da uno a sei mesi o multa da euro 123 a euro 619;
  • Lesioni gravissime: reclusione da tre mesi a due anni o multa da euro 309 a euro 1.239.

L'aggravante di maggiore impatto pratico è quella per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle norme sull'igiene del lavoro: in tal caso la pena per le lesioni gravi sale alla reclusione da tre mesi a un anno; per le lesioni gravissime, da uno a tre anni. Il rilievo pratico è significativo: nei procedimenti per infortuni sul lavoro, la colpa specifica del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza o del preposto consiste ordinariamente nella violazione del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), con conseguente applicazione dell'aggravante e cambiamento del regime di procedibilità. Le circostanze del reato possono inoltre determinare ulteriori variazioni nella cornice edittale.

Il rapporto con l'art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali)

Con la l. n. 41/2016 (legge sull'omicidio stradale) è stato introdotto l'art. 590-bis c.p., che scorpora dall'ambito dell'art. 590 le lesioni personali stradali gravi o gravissime e le eleva a fattispecie autonoma con pene sensibilmente più severe: reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi, da quattro a sette anni per le gravissime, con aumenti consistenti in presenza di aggravanti specifiche (guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, superamento dei limiti di velocità, fuga dopo il sinistro). Il raccordo con l'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) è stretto: la medesima logica di deterrenza, risposta alla percezione di impunità per i sinistri gravi, ha ispirato entrambe le norme. L'art. 590 c.p. rimane applicabile alle lesioni colpose da circolazione stradale di gravità semplice e a tutte le fattispecie lesive non stradali.

«In tema di lesioni personali colpose, il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'agente e l'evento lesivo deve essere accertato secondo la regola probatoria del "più probabile che non", con esclusione della necessità di certezza assoluta.» — Cass. pen., Sez. IV, orientamento consolidato

La procedibilità: querela e casi d'ufficio

L'art. 590 c.p. prevede un regime di procedibilità differenziata:

  • Lesioni semplici colpose: procedibili a querela della persona offesa (termine ordinario di tre mesi dalla conoscenza del fatto; la remissione è ammessa);
  • Lesioni gravi o gravissime: procedibili d'ufficio, indipendentemente dalla volontà della vittima;
  • Fatti commessi con violazione di norme antinfortunistiche o di igiene del lavoro, ovvero che abbiano determinato una malattia professionale: procedibili d'ufficio anche per le lesioni gravi o gravissime derivanti da tale violazione.

Il regime di procedibilità rileva altresì in ordine all'estinzione del reato: per le fattispecie a querela, la remissione opera sino alla sentenza di primo grado e determina la declaratoria di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

Profili comparativi con l'omicidio colposo

La struttura dell'art. 590 ricalca quella dell'omicidio colposo (art. 589 c.p.), con cui condivide l'elemento soggettivo colposo e la rilevanza delle medesime aggravanti (in particolare quella lavoristica). I due reati si differenziano per l'evento: la morte nell'omicidio colposo, la lesione nell'art. 590. Quando una medesima condotta cagioni la morte di alcuni e lesioni ad altri, si configura un concorso formale tra le due fattispecie, con cumulo materiale delle pene. Il confine tra lesioni colpose gravi e omicidio colposo tentato non è configurabile, trattandosi di delitti colposi per i quali il tentativo è strutturalmente escluso.

Rinvii sistematici

La voce si integra con quelle sull'omicidio colposo (art. 589 c.p.), sull'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), sulla colpa, sul rapporto di causalità, sulle circostanze del reato e sulle percosse e lesioni dolose. Per l'approfondimento delle lesioni stradali si rinvia all'art. 590-bis c.p. e alla legge n. 41/2016.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Che cos'è il reato di lesioni personali colpose?

L'art. 590 c.p. punisce chiunque, per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di norme cautelari), cagioni ad altri una malattia nel corpo o nella mente. Il reato è colposo, per cui manca ogni componente volitiva rivolta all'evento lesivo.

Quali sono le lesioni gravi e gravissime?

Gravi (art. 583 c. 1): malattia o incapacità alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni; pericolo per la vita; indebolimento permanente di un senso o organo. Gravissime (art. 583 c. 2): malattia certamente o probabilmente insanabile; perdita di un senso; perdita o inservibilità di un arto; sfregio permanente del viso; etc.

Qual è la pena dell'art. 590 c.p.?

Lesioni semplici: reclusione fino a tre mesi o multa fino a €309. Lesioni gravi: reclusione da uno a sei mesi. Lesioni gravissime: reclusione da tre mesi a due anni. Con aggravante infortuni lavoro: fino a tre anni per le gravissime.

Il reato si procede a querela o d'ufficio?

A querela per le lesioni semplici. D'ufficio per le lesioni gravi o gravissime e per i fatti commessi con violazione di norme antinfortunistiche o che abbiano determinato una malattia professionale.

Qual è la differenza tra art. 590 e art. 590-bis c.p.?

L'art. 590-bis c.p. (l. 41/2016) disciplina le lesioni stradali gravi o gravissime con pene molto più severe (fino a sette anni, con aggravanti fino a dodici). L'art. 590 copre le lesioni colpose non stradali e quelle stradali di minore gravità.

Come si distinguono lesioni colpose da lesioni dolose?

Le lesioni dolose (art. 582) richiedono dolo (anche eventuale): la coscienza e volontà di cagionare la lesione o l'accettazione del rischio. Le lesioni colpose (art. 590) presuppongono colpa: negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari, senza alcuna componente volitiva orientata all'evento.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è occupato a lungo della responsabilità penale colposa, con particolare attenzione agli infortuni sul lavoro, alla colpa medica e ai reati della circolazione stradale.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma