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Calunnia — art. 368 c.p.: incolpare un innocente.
Tra i reati più gravi contro il sistema giudiziario: incolpare di un reato chi si sa innocente o simulare prove false a suo carico. La calunnia colpisce il doppio bersaglio — la persona offesa e il processo — con pene che salgono fino a dodici anni nei casi più gravi.
La calunnia, disciplinata dall'art. 368 c.p., è uno dei delitti più gravi tra quelli che il Titolo III del Libro II del codice penale dedica alla tutela dell'amministrazione della giustizia. Il suo disvalore è duplice: da un lato lede la reputazione e la libertà personale della vittima, che può essere sottoposta a un'indagine infondata e, nei casi estremi, a un processo e a una condanna; dall'altro falsa il materiale su cui si fonda il processo penale, inquinando le indagini e distorcendo la funzione accertativa del giudice. Per questo la dottrina tende a qualificare la calunnia come reato plurioffensivo: aggredisce simultaneamente l'interesse individuale dell'incolpato innocente e l'interesse collettivo al corretto funzionamento dell'apparato giudiziario.
«Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se si tratta di un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni.
Si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.»
Le due forme di calunnia: formale e reale
La norma incriminatrice descrive due condotte alternative, tradizionalmente denominate calunnia formale e calunnia reale (o materiale).
La calunnia formale si realizza mediante un atto dichiarativo: denunzia, querela, richiesta o istanza — anche anonima o sotto falso nome — diretta all'autorità giudiziaria o a un soggetto che abbia l'obbligo di riferire a essa. L'atto deve avere per contenuto l'incolpazione di un reato a carico di una persona determinata, che l'autore della dichiarazione sa essere innocente. Sono pacificamente ricomprese le denunzie presentate alla polizia giudiziaria, le querele alla procura della Repubblica, le segnalazioni agli organi di vigilanza. È invece irrilevante, ai fini della configurazione del reato, che la denuncia sia anonima o che l'autore abbia utilizzato un nome fittizio: la norma espressamente li include.
La calunnia reale consiste nella simulazione materiale di tracce di un reato a carico di una persona innocente. Non si tratta di una dichiarazione falsa, ma di un comportamento attivo di manipolazione del contesto probatorio: lasciare impronte digitali altrui sulla scena, collocare un oggetto incriminante tra le cose di un terzo, alterare un documento per farlo apparire opera di un'altra persona. La calunnia reale non richiede una dichiarazione accusatoria; si perfeziona con il solo comportamento materiale di simulazione, purché esso sia destinato a ricadere su una persona determinata.
Soggetti attivi e passivi
La calunnia è un reato comune: può essere commessa da chiunque, senza che l'autore rivesta una qualifica soggettiva particolare. Anche il pubblico ufficiale può commetterla, sebbene in tal caso possa concorrere con altri reati. Il soggetto passivo, invece, deve essere una persona fisica determinata e deve trovarsi nella condizione di essere effettivamente innocente rispetto all'incolpazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il soggetto passivo non deve essere necessariamente identificato nominativamente nell'atto calunnioso: è sufficiente che sia individuabile con certezza dal contesto, così che le investigazioni si possano dirigere nei suoi confronti.
L'elemento soggettivo: il dolo generico e la consapevolezza dell'innocenza
La calunnia è un reato doloso che richiede il dolo generico: coscienza e volontà di incolpare o di simulare tracce di reato, accompagnate dalla positiva consapevolezza dell'innocenza della persona designata. Quest'ultimo requisito è il tratto più caratteristico e problematico del reato. Non è sufficiente il dubbio sull'innocenza del soggetto, né la mera speranza che le sue colpe vengano accertate: l'autore deve sapere — con certezza o almeno con la rappresentazione del fatto come sicuro — che la persona incolpata è innocente rispetto al reato attribuitole.
Non è richiesto alcun dolo specifico: l'autore non deve necessariamente perseguire la condanna dell'incolpato, la propria impunità o un qualsiasi ulteriore vantaggio. È sufficiente il dolo generico sopra descritto. Questo distingue la calunnia da alcune ipotesi di dolo specifico tipico di altri reati contro l'amministrazione della giustizia. La prova del dolo, e in particolare della consapevolezza dell'innocenza altrui, è l'ostacolo processuale più difficile da superare per l'accusa: la giurisprudenza ritiene che essa possa essere desunta da elementi indiziari, purché il ragionamento probatorio superi l'alternativa del ragionevole dubbio.
«Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza dell'innocenza della persona incolpata, senza che sia necessario il dolo specifico di far subire un procedimento penale al soggetto, bastando la coscienza e la volontà di accusare ingiustamente un innocente.» — Cass. pen., giurisprudenza consolidata
Il requisito dell'innocenza: accertamento e problemi applicativi
Il requisito che il denunziante «sappia innocente» la persona incolpata ha generato un vasto dibattito applicativo. In primo luogo, occorre stabilire quale sia il termine di riferimento dell'innocenza: la dottrina prevalente ritiene che l'innocenza debba intendersi in senso sostanziale, non processuale — cioè che la persona incolpata non abbia effettivamente commesso il reato contestato, indipendentemente da quanto risulti nel procedimento a suo carico. In secondo luogo, quando l'autore presenta la denuncia in modo mendace su alcuni elementi (la data, il luogo, le circostanze) pur riferendosi a fatti che la persona incolpata ha in realtà commesso, il reato non si configura: la calunnia presuppone l'innocenza totale rispetto all'incolpazione, non una semplice alterazione di dettagli veritieri. In terzo luogo, la chiamata in correità calunniosa — l'accusa di partecipazione a un reato che l'incolpato non ha commesso, resa dal coimputato o dall'imputato — integra calunnia se l'autore è consapevole della falsità dell'accusa.
Le circostanze aggravanti
L'art. 368 c.p. prevede un'aggravante speciale: la pena è aumentata quando la calunnia riguarda un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni. In tali casi, considerata la maggiore gravità del rischio cui è esposto l'incolpato (una pena detentiva assai rilevante o addirittura l'ergastolo), il legislatore ha ritenuto opportuno inasprire il trattamento sanzionatorio. La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto la possibilità di applicare le circostanze aggravanti comuni, tra cui quelle relative all'aggravamento delle conseguenze del reato, quando dalla calunnia derivi una condanna irrevocabile a carico dell'innocente o, più in generale, gravi conseguenze per la vittima. È altresì prevista la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
Differenza con la simulazione di reato (art. 367 c.p.)
La distinzione tra calunnia e simulazione di reato è fondamentale, poiché le due norme si collocano a ridosso l'una dell'altra e possono sovrapporsi nelle situazioni concrete. L'art. 367 c.p. punisce chi afferma falsamente che è avvenuto un reato o ne simula le tracce, ma senza che vi sia un'incolpazione diretta verso una persona determinata. La calunnia, al contrario, presuppone che l'autore indirizzi la propria condotta — dichiarativa o materiale — contro un soggetto individuato, sapendolo innocente. Quando la simulazione di tracce è già di per sé diretta a far ricadere la responsabilità su una persona determinata, si configura la calunnia reale e la simulazione di reato viene assorbita nella fattispecie più grave. In altri termini, la simulazione di reato è la figura meno grave che descrive la condotta di chi inganna il sistema processuale senza bersagliare un individuo preciso; la calunnia è la figura che aggiunge il connotato della persecuzione individuale.
Rapporto con la falsa testimonianza (art. 372 c.p.)
Il confine con la falsa testimonianza richiede attenzione quando la calunnia viene commessa nel contesto di un processo penale già pendente. Chi, deponendo come testimone, afferma il falso in modo tale da incolpare un innocente commette simultaneamente falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.): la giurisprudenza di legittimità ritiene in questo caso configurabile il concorso formale di reati, non l'assorbimento dell'uno nell'altro, poiché le due norme tutelano beni giuridici parzialmente distinti e le condotte tipiche non si sovrappongono integralmente. A differenza della falsa testimonianza, però, la calunnia non richiede che l'autore sia nel processo nella veste di testimone: la denuncia può essere presentata del tutto al di fuori di un procedimento già pendente.
L'inapplicabilità della ritrattazione e dell'esimente per i prossimi congiunti
Due importanti istituti che operano per altri reati contro l'amministrazione della giustizia non trovano applicazione per la calunnia. La ritrattazione, disciplinata dall'art. 376 c.p., è una causa di non punibilità che consente a chi ha reso falsa testimonianza o falsa perizia di sottrarsi alla pena, se ritratta le proprie dichiarazioni prima che sia pronunciata sentenza di primo grado sul fatto oggetto della deposizione. Il legislatore ha espressamente limitato questo istituto alla falsa testimonianza e alla falsa perizia, con esclusione della calunnia. Chi ha presentato una denuncia calunniosa non può dunque invocare la ritrattazione per andare esente da pena; al più, la revoca tempestiva della denuncia può essere valutata come attenuante generica.
Analogamente, l'esimente per i prossimi congiunti di cui all'art. 384 c.p., che esclude la punibilità di chi ha commesso certi reati contro la giustizia (favoreggiamento, false informazioni al PM) per necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave nocumento, non è applicabile alla calunnia: l'elenco delle fattispecie coperte ha carattere tassativo, e la calunnia non vi compare. Questa esclusione è coerente con la scelta legislativa di non ammettere alcun bilanciamento tra l'interesse solidaristico familiare e la tutela di chi viene ingiustamente accusato.
Prescrizione e procedibilità
La calunnia è procedibile d'ufficio: non è richiesta querela della persona offesa, e il pubblico ministero è tenuto ad iscrivere la notizia di reato e a svolgere le relative indagini non appena ne abbia conoscenza. Quanto alla prescrizione, il termine ordinario si calcola sulla base della pena massima edittale: considerato che la pena base è la reclusione fino a sei anni, il termine di prescrizione ordinario (prima della sospensione o interruzione) è di sei anni, elevato in base alle circostanze aggravanti. Il momento consumativo del reato coincide, per la calunnia formale, con il deposito dell'atto accusatorio presso l'autorità; per la calunnia reale, con il momento in cui la simulazione di tracce viene percepita dall'autorità procedente o comunque entra nella disponibilità del sistema giudiziario.
Rinvii
La voce si integra con quelle sui delitti contro l'amministrazione della giustizia, sulle false informazioni al pubblico ministero, sul dolo e sulla prescrizione del reato. Per la nozione di prossimo congiunto rilevante nell'art. 384 c.p. si rinvia alla voce sul concorso di persone nel reato e ai rinvii ivi contenuti.
La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
Cos'è la calunnia (art. 368 c.p.)?
È il delitto che punisce chi incolpa taluno di un reato sapendolo innocente (calunnia formale, tramite denuncia, querela o istanza) oppure simula materialmente tracce di reato a carico di un innocente (calunnia reale). La pena è la reclusione da due a sei anni, con interdizione dai pubblici uffici.
Qual è la differenza tra calunnia formale e calunnia reale?
La calunnia formale si realizza con un atto dichiarativo (denuncia, querela, istanza, anche anonima) diretto all'autorità giudiziaria; la calunnia reale con la simulazione materiale di tracce di reato a carico di un innocente, senza necessità di una dichiarazione accusatoria.
La calunnia richiede dolo specifico?
No: è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di incolpare o di simulare tracce di reato, unite alla positiva consapevolezza che la persona designata è innocente. Non occorre alcun fine ulteriore come quello di farla condannare.
Qual è la differenza tra calunnia e simulazione di reato?
La simulazione di reato (art. 367 c.p.) non richiede un'incolpazione verso una persona determinata; la calunnia (art. 368 c.p.) presuppone che la condotta — dichiarativa o materiale — sia diretta contro un soggetto individuato, saputo innocente. Quando la simulazione di tracce colpisce già una persona identificata, si configura la calunnia reale, che assorbe la fattispecie meno grave.
La ritrattazione salva dalla condanna per calunnia?
No. La ritrattazione (art. 376 c.p.) è causa di non punibilità solo per la falsa testimonianza e la falsa perizia, non per la calunnia. Chi revoca la denuncia calunniosa non va esente da pena, sebbene il giudice possa valutare la revoca ai fini delle attenuanti generiche.
L'esimente per i prossimi congiunti si applica alla calunnia?
No. L'art. 384 c.p. — che esclude la punibilità di chi ha favoreggiato o fornito false informazioni al PM per salvare un prossimo congiunto — non copre la calunnia, il cui elenco di reati applicabili ha carattere tassativo e non include l'art. 368 c.p.