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L'errore di fatto e di diritto (artt. 47 e 5 c.p.).
Sbagliare non è sempre punibile: il diritto penale riconosce che chi agisce sulla base di una falsa rappresentazione della realtà o dell'illiceità può essere esente da responsabilità. La disciplina dell'errore — artt. 5, 47, 48 e 59 c.p. — traccia i confini del dolo e della colpevolezza.
Nel diritto penale italiano la disciplina dell'errore presidia il confine tra imputazione dolosa e responsabilità esclusa: chi agisce sulla base di una falsa rappresentazione della realtà o del divieto non può essere punito con la stessa intensità — o affatto — di chi agisce in piena consapevolezza. Il legislatore del 1930 ha regolato due figure distinte: l'errore di fatto (art. 47 c.p.), che investe gli elementi materiali del fatto costitutivo di reato, e l'errore di diritto (art. 5 c.p.), che verte sulla conoscenza della norma penale. La Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 364 del 1988, ha integrato il sistema introducendo il correttivo dell'ignoranza inevitabile della legge penale, ricavato direttamente dal principio di colpevolezza sancito dall'art. 27, comma 1, Cost. Le due figure non si sovrappongono ma si completano: entrambe operano nell'area della colpevolezza, sottraendo alla punibilità — o modulandola — nei casi in cui il rimprovero penale non può attingere l'agente nella sua pienezza.
La distinzione fondamentale: errore sul fatto ed errore sul divieto
La dottrina distingue, muovendo dalla struttura del fatto tipico, tra error facti ed error iuris. L'errore sul fatto incide sugli elementi materiali del tipo: l'agente si rappresenta erroneamente la situazione concreta e, per questo, non vuole il fatto nella sua conformità alla fattispecie incriminatrice — manca così il dolo. L'errore sul divieto incide invece sulla consapevolezza dell'illiceità penale: l'agente si rappresenta correttamente il fatto materiale ma non sa che quel fatto costituisce reato. La distinzione è decisiva per il trattamento normativo: art. 47 c.p. governa l'errore sul fatto; art. 5 c.p. governa l'errore sul divieto penale. Ne discende che un soggetto può essere in errore di fatto pur conoscendo la norma penale, e viceversa può ignorare la legge penale pur percependo correttamente la realtà empirica in cui agisce.
Art. 5 c.p. — L'ignoranza della legge penale
L'art. 5 c.p. stabilisce la regola di principio: «nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale». Il principio ignorantia legis non excusat, di antica tradizione romanistica, è la clausola di chiusura che garantisce l'efficacia generale dell'ordinamento: se l'ignoranza scusasse sempre, nessuna norma penale potrebbe funzionare come deterrente e il suo accertamento processuale diventerebbe impraticabile. Nella formulazione originaria del 1930, l'art. 5 c.p. non tollerava eccezioni: l'ignoranza della legge penale era assolutamente inescusabile, quale che fosse la sua causa e il grado di diligenza dell'agente. La sentenza C. cost. n. 364 del 1988 ha radicalmente innovato questo assetto, dichiarando l'incostituzionalità parziale della norma e introducendo nell'ordinamento la categoria dell'ignoranza inevitabile. Il testo vigente risulta pertanto integrato da quell'addizione tacita: la regola di inescusabilità permane come principio generale, ma cede di fronte all'ignoranza che non era possibile vincere con la normale diligenza.
«Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.»
La clausola in corsivo è il frutto della sentenza C. cost. n. 364/1988, che ha aggiunto l'eccezione dell'inevitabilità all'originaria formulazione.
La sentenza C. cost. n. 364/1988: il principio di colpevolezza e l'ignoranza inevitabile
Con la sentenza n. 364 del 24 marzo 1988, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non escludeva dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. La ratio è nel principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.): punire chi non poteva conoscere il divieto significherebbe rispondere per un fatto — la norma che il cittadino non conosceva — la cui incolpevolezza è assoluta, ledendo il fondamento personalistico della pena. La Corte ha elaborato il criterio della conoscibilità normativa: l'ignoranza è inevitabile quando, secondo un parametro oggettivo di rimproverabilità ragionevole, neppure il cittadino diligente avrebbe potuto conoscere la norma. I criteri elaborati dalla giurisprudenza successiva includono: l'oscurità o la formulazione tecnica impenetrabile della norma; il contrasto irriducibile nella giurisprudenza sulla sua applicabilità; l'informazione positiva ma erronea fornita dall'autorità amministrativa competente; la novità assoluta della norma e la difficoltà oggettiva di conoscerla. Non basta la soggettiva ignoranza dell'imputato: occorre l'inevitabilità oggettiva, valutata alla stregua del modello di agente ragionevole e diligente nelle circostanze concrete. La sentenza 364/1988, insieme alla coeva n. 1085/1988, ha rappresentato la svolta costituzionale che ha pienamente fondato il principio di colpevolezza nel sistema penale italiano.
«Non si può muovere un rimprovero per ciò che non era possibile conoscere. L'art. 27 Cost. esige che la sanzione penale sia legata ad un fatto cui è possibile ascrivere, anche sul piano normativo, la responsabilità personale dell'agente.» — C. cost. n. 364/1988, sintesi della ratio decidendi
Art. 47 c.p. — L'errore di fatto e i suoi effetti sul dolo
L'art. 47, comma 1, c.p. dispone che l'errore «sul fatto che costituisce il reato» esclude la punibilità dell'agente. Il meccanismo è diretto: il dolo richiede la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi del fatto tipico; un errore su un elemento costitutivo del tipo priva la condotta del momento cognitivo necessario all'imputazione dolosa. L'agente agisce, ma la sua azione non è sorretta dalla consapevolezza di compiere il fatto vietato: manca il dolo, e con esso la responsabilità per il reato doloso. Esempi ricorrenti nella casistica: chi si impossessa di un bene altrui credendolo di propria pertinenza non ha il dolo del furto; chi cacciando scambia un essere umano per un animale non ha il dolo dell'omicidio; chi somministra una sostanza pericolosa credendola innocua non ha il dolo del delitto contro l'incolumità della persona. L'errore rilevante, per giurisprudenza consolidata, deve cadere su un elemento normativo essenziale della fattispecie: non basta l'errore su circostanze del tutto marginali o su elementi privi di incidenza sulla tipicità.
«L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.»
Errore su legge extrapenale (art. 47, comma 2, c.p.)
L'art. 47, comma 2, c.p. estende il meccanismo dell'errore di fatto all'ipotesi di errore su una «legge diversa dalla legge penale» — ossia su una norma extrapenale (civile, amministrativa, tributaria) — quando quell'errore abbia cagionato un errore sul fatto costitutivo di reato. La ratio è che molte fattispecie incriminatrici incorporano elementi normativi desunti da altri settori dell'ordinamento: chi non conosce correttamente le norme tributarie sull'obbligo di versamento non potrà formarsi una corretta rappresentazione del fatto di reato tributario; chi ignora le norme amministrative sulla titolarità di un bene non si rappresenterà la sua altruità. In questi casi l'errore sulla legge extrapenale non è errore di diritto in senso penalistico — non riguarda la norma penale in sé — ma si traduce in un errore sul fatto tipico. La giurisprudenza di legittimità applica la norma in modo restrittivo, esigendo che il nesso tra errore sulla legge extrapenale ed errore sul fatto tipico sia diretto e causalmente necessario: non ogni ignoranza di una norma extrapenale rileva, ma solo quella che incide in modo determinante sugli elementi del tipo penale.
Errore determinato da colpa e residua punibilità per il reato colposo
L'art. 47, comma 1, seconda parte, c.p. introduce una clausola fondamentale: «se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo». L'errore non scusa sempre. Se l'agente vi è caduto per negligenza, imprudenza o imperizia — cioè se l'errore era evitabile con la diligenza media dovuta nelle circostanze concrete — residua la responsabilità per il reato colposo, qualora la fattispecie colposa esista nell'ordinamento. Il meccanismo è coerente col principio che non si può invocare a propria scusa l'errore auto-indotto dalla propria negligenza: il dolo è escluso, ma la colpa nella formazione dell'errore può fondare un'imputazione alternativa. Cruciale è che il delitto colposo sia previsto espressamente dalla legge: ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p., la responsabilità colposa per i delitti è eccezionale e richiede previsione normativa espressa.
Art. 48 c.p. — Errore determinato dall'altrui inganno
L'art. 48 c.p. disciplina l'ipotesi in cui l'errore non sorga autonomamente nell'agente, ma sia il frutto dell'inganno altrui: un terzo induce intenzionalmente nell'agente una falsa rappresentazione della realtà per fargli commettere un fatto che costituisce reato. In questo caso le disposizioni dell'art. 47 c.p. si applicano al soggetto ingannato — che non risponde del fatto — mentre «del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo». L'ingannatore è l'autore mediato del reato: ha strumentalizzato il soggetto ingannato come uno strumento incolpevole della propria condotta criminosa. La figura si raccorda con la teoria del concorso di persone nel reato e con l'autoria mediata: il soggetto ingannato è equiparabile, sotto il profilo dogmatico, al costretto fisico ex art. 46 c.p. — uno strumento nelle mani dell'autore reale — e non è perseguibile a titolo doloso, salvo che versasse in un errore colposo che non esclude il reato colposo.
«Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.»
Errore sulle cause di giustificazione: le scriminanti putative (art. 59, comma 4, c.p.)
L'art. 59, comma 4, c.p. estende la disciplina dell'errore alle circostanze di esclusione della pena — le cause di giustificazione (legittima difesa, stato di necessità, esercizio del diritto, adempimento del dovere): «se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo». Le scriminanti putative — le cause di giustificazione credute esistenti ma in realtà assenti — operano come se la causa di giustificazione sussistesse realmente: chi crede erroneamente di essere aggredito e reagisce con mezzi proporzionati non risponde di lesioni dolose. L'errore sulla scriminante è, in sostanza, un errore di fatto sulla situazione che la norma permissiva presuppone. Corollario importante: se l'errore è colposo — l'agente avrebbe dovuto e potuto rendersi conto che la situazione di pericolo non esisteva — residua la responsabilità per il delitto colposo ove la fattispecie colposa sia prevista. La distinzione tra scriminante putativa incolpevole e colposa è cruciale nella casistica della legittima difesa e dello stato di necessità, nei quali l'erronea valutazione della situazione di pericolo si presta a graduazioni di rimproverabilità assai diverse. Le circostanze del reato non conosciute non possono aggravare la pena: è questa la regola generale del medesimo art. 59, commi 1 e 2, c.p.
Errore sulla persona offesa (art. 60 c.p.)
L'art. 60 c.p. regola l'ipotesi particolare in cui l'errore riguarda l'identità della persona offesa: l'agente vuole colpire il soggetto A e invece colpisce il soggetto B (error in persona). La norma esclude che quell'errore valga ad escludere la responsabilità per il fatto: l'agente risponde del reato commesso nei confronti della persona effettivamente offesa. Tuttavia, le circostanze aggravanti che riguardano condizioni, qualità o rapporti relativi alla persona offesa effettiva non si imputano all'agente — perché non erano coperte dal suo dolo — mentre le circostanze attenuanti riferibili alla persona che egli credeva di colpire sono ugualmente valutate a suo favore. Il principio è di mitigazione in bonam partem: l'errore sull'identità della vittima non comporta responsabilità aggravata per qualità o rapporti che l'agente non si era rappresentato.
Rinvii sistematici
La voce si integra con quelle sul dolo (art. 43 c.p.), sulla colpa, sul reato — nozione ed elementi, sulla suitas e sull'imputabilità. Per la fondazione costituzionale del principio di colpevolezza che sottende la disciplina dell'errore, v. la sentenza C. cost. n. 364/1988; per il trattamento delle circostanze del reato non conosciute, v. l'art. 59, commi 1–3, c.p.
La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
Cos'è l'errore di fatto ex art. 47 c.p.?
La falsa rappresentazione di un elemento materiale del fatto tipico. Esclude il dolo perché priva la condotta del momento cognitivo necessario per l'imputazione dolosa. Se l'errore è determinato da colpa, residua la responsabilità per il delitto colposo ove previsto dalla legge.
L'ignoranza della legge penale è sempre inescusabile?
No. La C. cost. n. 364/1988 ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 5 c.p.: l'ignoranza inevitabile della legge penale esclude la colpevolezza. L'inevitabilità è valutata con parametro oggettivo — non basta l'ignoranza soggettiva — secondo il modello del cittadino ragionevole e diligente.
Quando l'ignoranza è 'inevitabile'?
Quando: la norma è oscura o tecnicamente impenetrabile; vi è contrasto irriducibile nella giurisprudenza; l'autorità ha fornito informazioni erronee; la norma è di nuova e difficile conoscibilità. Non basta la sola ignoranza soggettiva dell'imputato: occorre l'inevitabilità oggettiva.
Cos'è l'errore su legge extrapenale?
L'art. 47, comma 2, c.p. tratta come errore di fatto l'errore su una norma civile, amministrativa o tributaria che abbia cagionato un errore sugli elementi del fatto tipico penale. Non è errore sul divieto penale, ma errore sugli elementi normativi del tipo che quella legge contribuisce a definire.
Cosa sono le scriminanti putative?
Cause di giustificazione erroneamente ritenute esistenti. L'art. 59, comma 4, c.p. le valuta sempre a favore dell'agente: se crede erroneamente di essere aggredito e reagisce proporzionalmente, non risponde di lesioni dolose. Se però l'errore è colposo, residua la punibilità per il delitto colposo.
Chi risponde se un terzo inganna qualcuno inducendolo a commettere un reato?
Ai sensi dell'art. 48 c.p., risponde l'ingannatore, come autore mediato del reato. Il soggetto ingannato non è punibile perché privo di dolo, salvo profili di responsabilità colposa se l'errore era evitabile con ordinaria diligenza.