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Furto e furto aggravato (artt. 624-625 c.p.).

Il più antico dei delitti patrimoniali: l'impossessamento della cosa altrui con fine di profitto. Struttura della condotta, dolo specifico, circostanze aggravanti e confine con la rapina.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 30 maggio 2026 Artt. 624-625 c.p. Lettura ≈ 8 min

Il furto (art. 624 c.p.) è il più diffuso tra i delitti contro il patrimonio e il primo reato per frequenza statistica nel sistema penale italiano. La fattispecie base punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola al detentore, al fine di trarne profitto. Con le circostanze aggravanti dell'art. 625 c.p. e la figura autonoma del furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), il legislatore ha costruito un sistema graduato di risposta sanzionatoria: dalla reclusione minima per il furto semplice di modico valore fino a pene di rilievo per le ipotesi qualificate. Il reato rappresenta il banco di prova del principio di offensività e del giudizio di proporzionalità in materia penale patrimoniale.

Il bene giuridico tutelato

L'art. 624 c.p. è collocato nel Titolo XIII del Libro II — Delitti contro il patrimonio — e protegge in via principale il possesso e la proprietà della cosa mobile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che oggetto dell'aggressione tipica è il rapporto di signoria materiale sulla cosa (possesso in senso naturalistico), indipendentemente dal titolo giuridico che lo fonda: può quindi essere vittima di furto anche il detentore non proprietario (locatario, comodatario, depositario). Il danno patrimoniale che ne deriva può consistere tanto nella perdita definitiva della cosa quanto nella mera privazione temporanea, se accompagnata da dolo specifico di profitto.

La condotta tipica: impossessamento e sottrazione

La condotta si articola in due elementi strutturalmente inscindibili: l'impossessamento e la sottrazione. L'impossessamento consiste nell'acquisto della disponibilità materiale della cosa (apprehensio rei): il soggetto agente la porta sotto il proprio dominio di fatto, anche in modo momentaneo, con l'intenzione di esercitare su di essa un potere in luogo del detentore. La sottrazione è la perdita del possesso in capo a chi la deteneva: solo quando entrambi gli elementi coesistono si integra il furto consumato.

Oggetto materiale è la cosa mobile altrui. La mobilità è intesa in senso funzionale: sono cose mobili ai fini del furto anche quelle che divengono mobili per effetto della sottrazione (pietre staccate da un muro, prodotti agricoli raccolti) nonché l'energia elettrica e le energie aventi valore economico, espressamente assimilate alle cose mobili dalla seconda disposizione dell'art. 624 c.p. L'altruità esclude la cosa propria — salvo il caso di chi la sottrae a chi ha diritto a ritenere la cosa (es. pegno) — e la res nullius o la cosa abbandonata.

Art. 624, comma 1, c.p. — Furto

«Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.»

L'elemento soggettivo: il dolo specifico di profitto

Il furto è reato a dolo specifico: non è sufficiente la cosciente e volontaria sottrazione della cosa altrui; occorre il fine di trarne profitto per sé o per altri. Il profitto è inteso in accezione ampia — qualsiasi utilità economicamente apprezzabile, ma anche vantaggio non patrimoniale purché percepibile — e non coincide necessariamente con un vantaggio conseguito: è sufficiente la finalità, anche se l'agente non riesce a godere del frutto della sottrazione.

L'assenza di questo fine speciale distingue il furto dal furto d'uso (art. 626 c.p.) — in cui il soggetto agisce con l'intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l'uso — e da condotte di mera distruzione o danneggiamento. La prova del dolo specifico è di regola inferita dal contesto della condotta: la sottrazione clandestina, il possesso di strumenti di effrazione, la fuga alla vista degli agenti costituiscono elementi sintomatici frequentemente valorizzati dalla giurisprudenza.

Il momento consumativo e il tentativo

La questione del momento consumativo del furto è stata al centro di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, tra le teorie della contrectatio (il mero toccare la cosa), dell'amotio (lo spostamento materiale) e dell'ablatio (il trasporto fuori dalla sfera del detentore). La giurisprudenza di legittimità ha adottato la teoria dell'ablatio temperata: il furto si consuma nel momento in cui l'agente acquista, anche per breve tempo, un autonomo potere di fatto sulla cosa sottratta, tale da consentirne la disponibilità indipendentemente dal detentore originario.

Il tentativo di furto è integrato quando la condotta è univocamente diretta all'impossessamento ma non lo raggiunge per cause indipendenti dalla volontà dell'agente: il ladro sorpreso mentre apre il portafoglio della vittima prima di estrarne il denaro, o l'agente fermato dopo aver forzato la serratura ma prima di impossessarsi dei beni. Il confine tra furto tentato e consumato è spesso oggetto di accertamento dibattimentale.

Le circostanze aggravanti (art. 625 c.p.)

L'art. 625 c.p. elenca un catalogo di circostanze aggravanti ad effetto speciale che aumentano la pena base fino alla reclusione da uno a sei anni e alla multa da euro 103 a euro 1.032. Le principali ipotesi, illustrate nella norma, riguardano:

  • Violenza sulle cose o mezzi fraudolenti: l'agente forza serrature, fracassa infissi, utilizza strumenti tecnici per superare la protezione fisica della cosa (scasso), oppure ricorre a mezzi insidiosi per ingannare o neutralizzare sistemi di sicurezza;
  • Porto di armi o strumenti di effrazione: la mera detenzione al momento del fatto — anche se non utilizzata — aggrava il disvalore per il maggiore potenziale di pericolo insito nell'azione;
  • Destrezza: l'agente approfitta della distrazione, della calca o di circostanze favorevoli per sottrarre senza che la vittima se ne avveda (borseggio nel trasporto pubblico, scippo con prelievo digitale, furto al mercato);
  • Concorso di due o più persone: l'agire in gruppo aumenta l'efficacia dell'azione criminosa, riduce il rischio di interruzione e amplia il danno potenziale;
  • Cose esposte alla pubblica fede: beni lasciati incustoditi per necessità, abitudine o destinazione (auto parcheggiate, offerte votive, merce in vetrina aperta, attrezzi lasciati sul cantiere);
  • Furto su mezzi di trasporto: l'azione commessa su veicoli in sosta su pubblica via o sulla rete stradale, ovvero su mezzi di trasporto pubblico in circolazione.
«La circostanza aggravante della destrezza richiede che l'agente abbia approfittato della situazione favorevole per agire in modo tale da non essere percepito dalla vittima, non già che abbia semplicemente agito con abilità manuale.» — Cass. pen., orientamento consolidato delle Sezioni semplici

Furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.)

L'art. 624-bis c.p., introdotto dalla l. n. 128/2001 e oggetto di successive modifiche sanzionatorie, configura due autonome fattispecie di delitto trattate con pena più severa rispetto al furto semplice (reclusione da tre a sei anni).

Art. 624-bis c.p. — Furto in abitazione e furto con strappo

«Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.»

Il furto in abitazione richiede l'introduzione — anche parziale, purché idonea a consentire l'impossessamento — nell'edificio o luogo destinato a privata dimora. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la destinazione a dimora è il criterio decisivo, non la presenza effettiva della vittima: l'appartamento temporaneamente disabitato per vacanze, il box pertinenziale, il giardino recintato rientrano nell'ambito applicativo della norma.

Il furto con strappo (comma 2) punisce chi si impossessa della cosa mobile strappandola di mano o di dosso alla persona (borsa, telefono, collana, portafoglio). Si distingue dalla rapina perché lo strappo è finalizzato alla sottrazione, non a vincere una resistenza della vittima: se la vittima si oppone e l'agente risponde con violenza diretta alla persona, il fatto degrada in rapina impropria ex art. 628 comma 2 c.p.

Distinzione dal furto d'uso (art. 626 c.p.)

L'art. 626 c.p. prevede una causa speciale di non punibilità — o più precisamente una fattispecie di reato attenuato — per il furto d'uso: chi si impossessa della cosa altrui per farne uso momentaneo e la restituisce dopo tale uso, entro breve tempo, non risponde di furto ai sensi dell'art. 624 c.p. La non punibilità è tuttavia esclusa se la restituzione non avviene in concreto o viene differita oltre ogni ragionevole limite. Il furto d'uso rileva frequentemente nei casi di utilizzo non autorizzato di veicoli altrui (auto, motociclo) con successiva riconsegna; in tale contesto è applicabile, in luogo dell'art. 624 c.p., la fattispecie di cui all'art. 626 c.p. con pena della sola multa.

La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)

Per i furti di minore entità, la causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) è in astratto applicabile: occorre che la pena edittale non superi il limite massimo previsto dalla norma, che l'offesa sia di particolare tenuità e che il comportamento non risulti abituale. La giurisprudenza di legittimità ha però delineato con nettezza i limiti dell'istituto in materia di furto: la tenuità del fatto è tendenzialmente incompatibile con le aggravanti che esprimono un disvalore qualificato (furto in abitazione, porto di strumenti di effrazione, furto con destrezza reiterato), mentre può trovare spazio per il furto semplice di beni di modestissimo valore in assenza di precedenti specifici. La valutazione è rimessa al giudice, che deve considerare le modalità della condotta e le conseguenze del reato per la persona offesa.

Profili processuali: procedibilità e prescrizione

Il furto è di regola procedibile d'ufficio. La prescrizione del reato si calcola sulla pena massima edittale: per il furto semplice (pena massima tre anni) il termine ordinario è di sei anni, elevato a sette anni e mezzo con atti interruttivi; per il furto aggravato ex art. 625 c.p. (pena massima sei anni) il termine è di dodici anni, elevato a quindici. La valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti incide significativamente sulla determinazione della pena in concreto e sulla durata del termine prescrizionale.

Quanto al concorso di persone, la partecipazione di due o più soggetti integra l'aggravante ex art. 625 n. 5 c.p. quando tutti gli agenti partecipano materialmente all'azione; la giurisprudenza ha tuttavia ritenuto sufficiente anche la sola presenza sul posto con funzione di palo o di agevolazione. Il reato di furto, infine, può concorrere con altri delitti patrimoniali o contro la persona nelle ipotesi più complesse (es. furto con scasso in immobile occupato, furto commesso dopo aver neutralizzato il proprietario).

Rinvii sistematici

La voce si integra con quelle sui delitti contro il patrimonio, sulla teoria delle circostanze del reato, sull'art. 131-bis c.p. — particolare tenuità del fatto, sul concorso di persone nel reato e sulla prescrizione del reato.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il furto ex art. 624 c.p.?

Il furto è l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. È un reato a dolo specifico: non basta la volontà di sottrarre, occorre il fine di profitto. Pena base: reclusione da sei mesi a tre anni e multa.

Qual è la pena per il furto aggravato (art. 625)?

Il furto aggravato è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa. Le principali aggravanti: violenza sulle cose, porto di armi o strumenti di effrazione, destrezza, concorso di due o più persone, furto di cose esposte alla pubblica fede.

Cos'è il furto in abitazione (art. 624-bis)?

È una fattispecie autonoma che punisce chi si introduce in un luogo destinato a privata dimora (o nelle pertinenze) per impossessarsi di cose altrui. Pena: reclusione da tre a sei anni. Rileva la destinazione del luogo, non la presenza della vittima al momento del fatto.

Qual è la differenza tra furto e rapina?

Nel furto non vi è violenza o minaccia alle persone; nella rapina (art. 628 c.p.) la violenza o minaccia è diretta alla persona per ottenere l'impossessamento o assicurarsi l'impunità. Il furto con strappo (art. 624-bis) diventa rapina se la vittima oppone resistenza e l'agente reagisce con violenza.

Cos'è il furto d'uso (art. 626 c.p.)?

Chi si impossessa della cosa altrui per uso momentaneo e la restituisce immediatamente dopo non risponde di furto ex art. 624 c.p. La causa di non punibilità decade se la restituzione non avviene. Ricorre spesso per l'utilizzo non autorizzato di veicoli altrui.

Si applica la tenuità del fatto (art. 131-bis) al furto?

Sì, per il furto semplice di modico valore in assenza di precedenti specifici. La giurisprudenza tende a escluderla in presenza di aggravanti qualificate (furto in abitazione, porto di effrazione, destrezza reiterata), incompatibili con la tenuità dell'offesa.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Ha dedicato una parte rilevante della sua ricerca al diritto penale patrimoniale e ai delitti contro il patrimonio, con particolare attenzione al rapporto tra tipicità, offensività e proporzionalità della pena.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma