Voce enciclopedica · Parte speciale · Delitti contro la P.A.
Art. 314 c.p. — il peculato.
Il pubblico ufficiale che vira a proprio profitto ciò che custodisce per conto della collettività: il peculato è la forma più arcaica e paradigmatica di tradimento del mandato pubblico. Possesso istituzionale, appropriazione e peculato d'uso.
L'art. 314 c.p. disciplina il peculato, fattispecie cardine tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Il peculato è il paradigma dell'abuso di potere patrimoniale nell'esercizio di funzioni pubbliche: l'autore sfrutta la propria posizione istituzionale per trarne un vantaggio privato a danno della collettività, tradendo il mandato che la legge gli conferisce. La l. 26 aprile 1990, n. 86 ha profondamente riformato la fattispecie, separando il peculato dall'originaria malversazione e ridisegnando il Titolo II del Libro II del codice penale nella struttura che ancora oggi lo caratterizza.
«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.»
Il bene giuridico e la collocazione sistematica
Il peculato tutela in via primaria il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), interessi costituzionalmente presidiati che l'esercizio corretto delle funzioni pubbliche è chiamato a garantire. In via secondaria, la norma protegge il patrimonio dell'ente pubblico o del privato che ha affidato beni al soggetto qualificato per ragione del suo ruolo istituzionale. Il peculato appartiene alla categoria dei reati propri di posizione: il fondamento del disvalore non sta soltanto nell'appropriazione del bene, ma nel tradimento della fiducia riposta nell'agente dalla legge e dai cittadini. La sua collocazione nel Titolo II del Libro II è il dato sistematico essenziale: a differenza dell'appropriazione indebita ex art. 646 c.p., il peculato non è un reato contro il patrimonio, bensì un reato contro la pubblica amministrazione commesso mediante un'aggressione al patrimonio.
I soggetti attivi qualificati: pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
Il peculato è un reato proprio: possono commetterlo soltanto il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e l'incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.). Il pubblico ufficiale è chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dall'esercizio di poteri autoritativi o certificativi. L'incaricato di pubblico servizio è chi, pur senza esercitare pubbliche funzioni, svolge un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma priva dei poteri tipici di questa. La qualifica soggettiva è elemento costitutivo del reato: in sua assenza, l'appropriazione di denaro o cose ricevute nell'ambito di un rapporto privatistico è ricondotta all'art. 646 c.p., con trattamento sanzionatorio assai più mite. Un privato extraneus può tuttavia concorrere nel peculato ai sensi dell'art. 110 c.p., subendo per effetto dell'art. 117 c.p. il mutamento del titolo del reato.
Il presupposto del possesso per ragione dell'ufficio o del servizio
La norma esige che l'autore abbia il possesso o la disponibilità del bene per ragione del suo ufficio o servizio: non un possesso qualsiasi, ma un possesso che trovi la propria causa nell'esercizio delle funzioni pubbliche. La giurisprudenza consolidata distingue il possesso istituzionale — direttamente connesso alle funzioni, come nel caso del cassiere comunale, del funzionario che detiene il fondo spese, del militare che custodisce le armi del reparto — dal mero possesso occasionale, che non integra il presupposto del peculato. Quando il legame funzionale è assente o meramente accidentale, l'appropriazione può degradare ad appropriazione indebita o, se l'agente non aveva neppure la detenzione consensuale, al furto. Il discrimine tra possesso istituzionale e possesso occasionale è il nodo più delicato dell'accertamento, ed è affidato alla valutazione del giudice di merito.
La condotta di appropriazione
L'appropriazione si realizza attraverso atti incompatibili con il titolo del possesso, che manifestano la volontà di esercitare sul bene il potere uti dominus, come se fosse proprio. La dottrina distingue tre profili: la conversione del possesso (trasformare la detenzione qualificata in possesso animo domini), la distrazione (impiegare il bene per fini diversi da quelli istituzionali) e la consumazione diretta (spendere o utilizzare personalmente il denaro altrui). La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito che anche la semplice distrazione — l'impiego delle somme per finalità diverse da quelle d'ufficio, senza restituzione — integra già la condotta appropriativa, senza necessità di provare un previo animus lucri. È sufficiente che il soggetto utilizzi il denaro per fini propri, anche in modo temporaneo, senza restituirlo. Il momento consumativo coincide con il compimento del primo atto incompatibile con il titolo del possesso.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
Una fattispecie distinta ma limitrofa al peculato è quella dell'art. 316 c.p., che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità per sé o per un terzo. A differenza del peculato ordinario, qui il soggetto non si impossessa di beni già in suo possesso istituzionale: si avvantaggia invece del pagamento indebito di chi, per errore, gli versa somme non dovute. Il condottiero che riscuote contributi in misura maggiore del dovuto senza rettificare l'errore del privato, il funzionario che incassa duplicazioni di pagamenti senza darne notizia, rispondono dell'art. 316 c.p. La pena è identica a quella del peculato ordinario: reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. La fattispecie è autonoma rispetto all'arricchimento indebito privatistico e si distingue dalla concussione perché l'errore è spontaneo, non indotto con costrizione o induzione.
Il peculato d'uso (art. 314, comma 2, c.p.)
Il secondo comma dell'art. 314 c.p. prevede una fattispecie attenuata: il peculato d'uso, che ricorre quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, che è stata immediatamente restituita dopo l'uso. La norma richiede due condizioni cumulative e rigorose. La prima è il dolo specifico circoscritto all'uso momentaneo: l'agente deve avere avuto, sin dall'inizio, l'intenzione esclusiva di un impiego temporaneo, senza volontà di trattenere definitivamente il bene o di convertirlo nel proprio patrimonio. La seconda è la restituzione immediata: non una riconsegna tardiva o comunque distanziata nel tempo, ma un ritorno del bene nella disponibilità dell'ente immediatamente dopo l'utilizzo. La giurisprudenza di legittimità interpreta il requisito dell'immediatezza in modo rigoroso: una restituzione dilazionata, anche di breve periodo, non integra il peculato d'uso e riporta il fatto al primo comma. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.
«Il peculato d'uso postula che l'agente abbia agito con la specifica intenzione di fare uso soltanto momentaneo della cosa, e che la restituzione, dopo l'uso, sia stata immediata: qualsiasi soluzione di continuità tra l'uso e la restituzione esclude la fattispecie attenuata e riconduce il fatto al peculato ordinario del primo comma.» — Cass. pen., orientamento consolidato delle Sezioni semplici
L'elemento soggettivo
Il peculato ordinario richiede il dolo generico: la coscienza e la volontà di appropriarsi di beni altrui di cui si ha il possesso per ragione dell'ufficio, con la consapevolezza dell'altrui titolarità e della propria qualità di soggetto qualificato. Non è necessario un dolo specifico di arricchimento; è sufficiente la volontà di compiere atti incompatibili con il titolo del possesso. Il peculato d'uso esige invece un dolo specifico in negativo: l'agente deve avere sin dall'inizio escluso l'appropriazione definitiva e agire soltanto con l'intenzione dell'uso momentaneo e della restituzione immediata. La distinzione tra le due figure — dolo generico nel primo comma, dolo specifico attenuato nel secondo — è il campo di battaglia più frequente nelle aule di giudizio, poiché la difesa tende a ricondurre la condotta al peculato d'uso per beneficiare della pena assai più mite.
Pena e regime della prescrizione
La pena base del peculato ordinario è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Per il peculato d'uso la pena scende a reclusione da sei mesi a tre anni. L'art. 316 c.p. prevede la stessa pena del peculato base. Quanto alla prescrizione del reato, il peculato ordinario, con pena massima superiore ai dieci anni, si prescrive in un termine non inferiore a dieci anni dalla consumazione, secondo le regole degli artt. 157 ss. c.p. come modificati dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022). Il peculato d'uso, con pena massima di tre anni, è soggetto al termine ordinario di sei anni. Non esistono circostanze aggravanti speciali tipizzate per il peculato, ma le aggravanti comuni (artt. 61-62 c.p.) possono operare secondo i principi generali, fermo il bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p.
Rapporti con le figure limitrofe
Il confronto sistematico più rilevante è con l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.): entrambi i reati hanno come nucleo la condotta appropriativa, ma divergono per soggetto attivo, presupposto del possesso e trattamento sanzionatorio. Nel peculato il soggetto è qualificato e il possesso è istituzionale; nell'appropriazione indebita è un privato che trattiene beni ricevuti per ragione di un rapporto privatistico (mandato, deposito, contratto di lavoro). Le pene sono assai più lievi per l'art. 646: reclusione fino a tre anni, procedibile a querela di regola. Il peculato può concorrere con il falso in atto pubblico quando l'appropriazione viene mascherata da documentazione contabile alterata, nonché con la corruzione o la concussione in schemi criminosi complessi. Il concorso di persone è frequente nelle fattispecie di peculato organizzato, ove più soggetti qualificati si accordano per la distrazione sistematica di risorse pubbliche.
Rinvii sistematici
La voce si collega alla panoramica sui delitti contro la Pubblica Amministrazione per il quadro del Titolo II, alla voce sulla corruzione e concussione per le figure contigue, all'appropriazione indebita per il principale raffronto privatistico, alla pena — funzione e commisurazione per i profili sanzionatori generali e al falso in atto pubblico per i possibili reati concorrenti nelle condotte di mascheramento contabile.
La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
Cos'è il peculato ex art. 314 c.p.?
Il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o cose mobili altrui di cui ha il possesso per ragione dell'ufficio o del servizio. Pena: reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
Cos'è il peculato d'uso?
La fattispecie attenuata del secondo comma: il soggetto usa la cosa soltanto momentaneamente e la restituisce immediatamente dopo l'uso. Pena: sei mesi-tre anni. La giurisprudenza è rigorosa: anche una breve dilazione della restituzione esclude il peculato d'uso.
Chi può commettere il peculato?
Solo il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o l'incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.). In mancanza della qualifica soggettiva, l'appropriazione ricade nell'art. 646 c.p. Un privato può concorrere nel peculato ex artt. 110-117 c.p.
Qual è la differenza tra peculato e appropriazione indebita?
Peculato (art. 314): soggetto qualificato (p.u./i.p.s.), possesso istituzionale, pena 4-10,5 anni. Appropriazione indebita (art. 646): privato, possesso per ragione privatistica, pena fino a 3 anni. Il peculato è un reato contro la P.A.; l'appropriazione indebita un reato contro il patrimonio.
Qual è la pena per il peculato?
Peculato ordinario (comma 1): reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Peculato d'uso (comma 2): reclusione da sei mesi a tre anni. L'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) prevede la stessa pena del primo comma.
Cos'è il peculato mediante profitto dell'errore altrui?
L'art. 316 c.p. punisce il p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvantaggia dell'errore spontaneo del privato ricevendo o trattenendo somme non dovute, senza indurlo né costringerlo. È autonomo rispetto al peculato ordinario e alla concussione; la pena è la stessa del peculato base.