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Appropriazione indebita — art. 646 c.p.

Non un furto, ma un tradimento: l'appropriazione indebita colpisce chi, avendo ricevuto in custodia la cosa altrui, la volge a sé con l'animo del proprietario. Possesso, interversione e ingiusto profitto.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 2 giugno 2026 Art. 646 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 646 c.p. sanziona l'appropriazione indebita: la figura paradigmatica del tradimento della fiducia patrimoniale, nella quale l'agente non trafuga la cosa altrui ma ne volge a sé il possesso già legittimamente detenuto. Il reato presuppone che il soggetto attivo entri in possesso del bene — denaro o cosa mobile — a qualsiasi titolo lecito (deposito, mandato, comodato, pegno, locazione, rapporto di lavoro) e poi ponga in essere una condotta incompatibile con il diritto del proprietario, appropriandosene con il fine di trarne un ingiusto profitto. La fattispecie occupa un posto centrale nel Titolo XIII del Libro II del codice penale tra i delitti contro il patrimonio ed è la cerniera tra il furto, che presuppone l'assenza di qualsiasi titolo, e il peculato, che richiede la qualifica pubblicistica dell'agente.

Art. 646 c.p. — Appropriazione indebita (primo comma)

«Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.»

Il bene giuridico e la struttura del reato

Il bene protetto dalla norma è il patrimonio nella sua dimensione di proprietà e di diritti reali di godimento su cosa mobile. La norma tutela in modo peculiare la certezza della restituzione nelle relazioni di affidamento: il mandatario, il depositario, il comodatario, il lavoratore che riceve beni del datore d'opera sono vincolati da un rapporto fiduciario che l'art. 646 c.p. presidia penalmente. Il reato è a forma libera: la condotta appropriativa può manifestarsi nelle forme più diverse, dall'alienazione all'occultamento, dalla distruzione al consumo del bene. Sul piano strutturale, l'appropriazione indebita è un reato comune (soggetto attivo è «chiunque»), istantaneo e di danno, che si consuma nel momento in cui l'agente compie il primo atto incompatibile con il diritto del proprietario con animus sibi habendi.

Il possesso a qualsiasi titolo: il presupposto fondamentale

Il presupposto della fattispecie — e ciò che la distingue strutturalmente dal furto — è che il soggetto attivo abbia già il possesso (in senso penalistico: la disponibilità materiale con potere di fatto) della cosa a qualsiasi titolo. Non è necessario che il titolo sia contrattuale in senso stretto: è sufficiente una consegna di fatto, anche meramente temporanea o informale, purché la trasmissione del possesso sia volontaria da parte del proprietario. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che il titolo di possesso può essere anche orale o desumibile dal contegno concludente delle parti.

Il confine tra detenzione e possesso è decisivo per la configurabilità del reato. La semplice detenzione qualificata priva di autonomia gestionale (il lavoratore che maneggia il registratore di cassa per conto del datore senza alcun margine di autonomia) può non bastare; viceversa, il cassiere che riceve i pagamenti e ne dispone nell'ambito di una delega gestionale possiede, nel senso richiesto dalla norma. Emblematici sono: il commesso che trattiene per sé la merce consegnatagli, l'avvocato che non versa al cliente le somme riscosse per suo conto, il commercialista che non trasferisce al fisco i tributi ritirati dal contribuente.

La condotta appropriativa e l'interversione del possesso

Il nucleo del fatto tipico è l'appropriazione: l'agente trasforma il possesso a titolo precario in possesso uti dominus, compiendo atti che solo il proprietario avrebbe il diritto di compiere. La dottrina descrive questo fenomeno con la formula di interversione del possesso (interversio possessionis): il titolo in forza del quale il bene era detenuto muta unilateralmente dall'interno della relazione di affidamento. Non è necessario un atto formale: qualsiasi condotta inequivocabilmente incompatibile con il diritto del titolare è sufficiente a integrare la condotta tipica.

La giurisprudenza consolidata ha ricondotto all'appropriazione: l'alienazione a terzi, la distruzione, la messa a pegno, il consumo del bene fungibile (denaro, merce), il rifiuto reiterato di restituzione accompagnato da comportamenti univocamente appropriativi, la dispersione dolosa di beni in custodia. Il mero ritardo nella restituzione, di per sé, non integra il reato: occorre sempre identificare un atto positivo che riveli l'animus sibi habendi, la volontà di tenere la cosa come propria.

«La condotta appropriativa può consistere in qualsiasi atto positivo incompatibile con il diritto del proprietario, senza che sia necessario un formale rifiuto di restituzione, purché l'atto riveli in modo inequivoco la volontà di esercitare sul bene un potere corrispondente al diritto di proprietà.» — Cass. pen., Sez. II, orientamento consolidato

L'elemento soggettivo: il dolo specifico

L'art. 646 c.p. richiede il dolo specifico: la volontà cosciente di appropriarsi della cosa mobile altrui al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il dolo generico non basta; il profitto non deve tuttavia essere necessariamente economico in senso stretto, essendo sufficiente qualsiasi vantaggio patrimoniale anche indiretto. Il requisito dell'ingiustizia del profitto è un elemento normativo del fatto: il profitto è ingiusto quando non è sorretto da un titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento, ossia quando l'agente non ha diritto a trattenere il bene.

Di particolare rilievo è l'errore sul diritto: chi sia convinto — anche erroneamente, ma in buona fede — di avere diritto alla cosa non agisce con il dolo specifico richiesto. L'errore, se scusabile, può escludere il dolo ex art. 47 c.p. Il giudizio sul punto richiede tuttavia grande rigore: la convinzione deve essere genuina e non pretestuosa, e non può fondarsi su una rappresentazione giuridica palesemente infondata.

Differenza con il furto (art. 624 c.p.)

Il criterio distintivo cardinale è il possesso antecedente. Nel furto (art. 624 c.p.) il soggetto attivo si impossessa della cosa altrui sottraendola a chi la detiene, senza aver mai avuto alcun titolo sul bene: aggredisce la sfera patrimoniale altrui dall'esterno. Nell'appropriazione indebita, l'agente possiede già il bene per effetto di un trasferimento volontario del proprietario e lo sottrae dall'interno del rapporto fiduciario, compiendo l'atto di interversione. Sul piano della pena, entrambi i reati nella forma base hanno il medesimo tetto edittale di tre anni di reclusione, ma la struttura sanzionatoria e la procedibilità differiscono. Nei casi dubbi — come il ritrovamento del bene perduto seguito da un proposito di tenerlo per sé — la giurisprudenza valorizza il momento in cui si forma l'animus appropriativo: se è anteriore alla consegna, si è fuori dal perimetro dell'art. 646 c.p.

Differenza con il peculato (art. 314 c.p.)

L'appropriazione indebita è il corrispondente privatistico del peculato: la stessa struttura di fondo (possesso a titolo, appropriazione, dolo specifico di profitto) si ripropone con soggetto attivo e ambito completamente diversi. Il peculato (art. 314 c.p.) presuppone necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e il possesso del bene per ragione del suo ufficio o servizio, in un rapporto che coinvolge l'esercizio di poteri pubblici. L'appropriazione indebita, reato comune, si consuma invece in relazioni di diritto privato, senza che l'agente rivesta alcuna qualifica soggettiva particolare. La distinzione assume rilievo pratico in capo agli amministratori di enti pubblici economici e ai concessionari di pubblici servizi: secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura (pubblica o privatistica) dell'ente e del rapporto determina il titolo di reato applicabile, con conseguenze rilevanti sulla pena edittale, significativamente più elevata per il peculato. Per i profili generali si rinvia alla voce sui delitti contro la pubblica amministrazione.

Differenza con la truffa (art. 640 c.p.)

Nella truffa (art. 640 c.p.), la consegna del bene avviene per effetto di un errore indotto dall'agente con artifizi o raggiri: il proprietario consegna il bene ingannato, ignorando il reale intento fraudolento del ricevente. Nell'appropriazione indebita, la consegna è libera, consapevole e avviene senza alcuna alterazione della realtà: l'intento appropriativo sorge o si rivela solo successivamente alla consegna, quando il soggetto compie l'atto di interversione. Il nodo interpretativo più delicato si pone quando il proposito di non restituire è preesistente alla consegna ma non emerge da artifizi o raggiri: in questo caso la condotta si avvicina alla truffa, ma l'assenza degli artifizi o raggiri può escluderla, rendendo necessaria un'attenta valutazione del contesto complessivo.

Procedibilità: querela e ufficio

Il reato di appropriazione indebita è di regola procedibile a querela della persona offesa, da proporre entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 646, comma 1, c.p., in combinato disposto con l'art. 124 c.p.). La procedibilità diventa d'ufficio quando il fatto è commesso con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità: ipotesi che integra contestualmente la circostanza aggravante. La remissione della querela è ammessa e ha effetto estintivo del reato, salva la già avvenuta condanna.

Pena e circostanza aggravante

La pena base è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032. La norma prevede un'aggravante ad effetto speciale quando il fatto è commesso con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità, che comporta un aumento di pena e la procedibilità d'ufficio. L'aggravante ricorre frequentemente in ambito professionale: l'avvocato che trattiene somme dei clienti, il commercialista che non versa tributi riscossi, l'agente commerciale che non rende i conti sono le figure più ricorrenti nella casistica giurisprudenziale. Le circostanze del reato si applicano secondo le regole generali degli artt. 59 ss. c.p. con rilievo anche ai fini della prescrizione e della determinazione della pena in concreto.

Rinvii sistematici

La voce si collega a quelle sul furto e furto aggravato, sulla rapina, sull'estorsione, sulla truffa online, sui delitti contro il patrimonio (voce-hub del Titolo XIII) e sui delitti contro la pubblica amministrazione per i profili comparativi con il peculato. Per i profili sanzionatori si rinvia alla voce pena — funzione e commisurazione e, per i termini estintivi, alla voce sulla prescrizione del reato.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è l'appropriazione indebita ex art. 646 c.p.?

È il reato di chi, avendo già il possesso di denaro o di una cosa mobile altrui a qualsiasi titolo (deposito, mandato, comodato), se ne appropria al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. L'agente non ruba, ma tradisce la fiducia di chi gli aveva affidato il bene, compiendo atti incompatibili con il diritto del proprietario (interversione del possesso).

Differenza tra appropriazione indebita e furto?

Nel furto (art. 624 c.p.) il reo prende ciò che non ha, aggredendo la sfera altrui dall'esterno. Nell'appropriazione indebita il reo ha già il possesso del bene per effetto di una consegna volontaria e lo trattiene — o lo volta — a sé dall'interno del rapporto fiduciario.

Cos'è l'interversione del possesso?

È il mutamento unilaterale del titolo di possesso: il soggetto trasforma il possesso precario in possesso uti dominus. Qualsiasi atto inequivocabilmente incompatibile con il diritto del titolare integra l'interversione: alienazione, distruzione, messa a pegno, consumo, rifiuto reiterato e univocamente appropriativo di restituzione.

Querela o d'ufficio?

Di regola a querela della persona offesa (termine tre mesi). Diventa procedibile d'ufficio se il fatto è commesso con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità (aggravante).

Qual è la pena?

Reclusione fino a tre anni e multa fino a euro 1.032 (base). La pena è aumentata — e il reato diventa procedibile d'ufficio — se commesso con abuso di relazioni di ufficio, prestazione d'opera, coabitazione o ospitalità.

Differenza con il peculato?

Il peculato (art. 314 c.p.) richiede la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e il possesso del bene per ragione dell'ufficio. L'appropriazione indebita è reato comune, che si consuma in relazioni privatistiche senza alcuna qualifica soggettiva richiesta.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è occupato dei delitti contro il patrimonio con particolare attenzione alle figure di appropriazione, frode e riciclaggio nel diritto penale dell'economia.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma