Voce enciclopedica · Parte generale · Tipicità e punibilità
Il reato impossibile — inidoneità dell'azione e inesistenza dell'oggetto.
L'art. 49, comma 2 c.p. esclude la punibilità quando il fatto non ha mai potuto offendere il bene giuridico protetto: la condotta era strutturalmente incapace di produrre l'evento, o l'oggetto materiale semplicemente non esisteva. Nessun danno, nessuna punizione.
Il reato impossibile occupa nell'ordinamento penale una posizione di confine tra il reato consumato, il delitto tentato e il mero proposito criminoso irrilevante. Disciplinato dall'art. 49 c.p., insieme al reato putativo, esso risponde a una domanda fondamentale della parte generale: può essere punita una condotta che, pur rivolta a commettere un reato, non ha mai potuto concretamente ledere o porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice? La risposta del codice Rocco è negativa: la punibilità è esclusa. Questa soluzione affonda le proprie radici nel principio di offensività del reato, secondo cui la sanzione penale presuppone che la condotta dell'agente abbia quantomeno messo in pericolo un interesse giuridicamente rilevante.
L'art. 49 c.p. disciplina in realtà due figure distinte nel medesimo articolo: il reato putativo al primo comma, e il reato impossibile al secondo comma. Benché accomunate sotto la stessa rubrica, le due fattispecie hanno fondamento e struttura diversi e meritano una trattazione separata. La presente voce si concentra sul reato impossibile, con i necessari rinvii al reato putativo.
Le due cause di reato impossibile: inidoneità assoluta e inesistenza dell'oggetto
L'art. 49, comma 2 c.p. individua due autonome ipotesi di non punibilità. La prima è l'inidoneità assoluta dell'azione: la condotta dell'agente, nel momento in cui viene posta in essere, è strutturalmente incapace di determinare l'evento dannoso o pericoloso previsto dalla norma. La seconda è l'inesistenza dell'oggetto materiale del reato: il bene o la persona su cui doveva ricadere la condotta criminosa non esiste nel mondo reale, sicché l'evento non può verificarsi per mancanza del suo presupposto fattuale. In entrambi i casi, il disvalore di evento è del tutto assente: ciò che manca è la lesione o il pericolo concreto per il bene giuridico protetto, che costituisce la ratio dell'incriminazione.
«La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso».
L'inidoneità assoluta dell'azione
L'inidoneità dell'azione che giustifica la non punibilità deve essere assoluta e originaria: non una mera difficoltà contingente, ma una strutturale incapacità causale della condotta a produrre l'evento in quelle concrete circostanze. Il metodo di accertamento impiegato dalla giurisprudenza è quello della prognosi postuma: il giudice si colloca idealmente nel momento del compimento dell'atto e valuta, sulla base di tutte le circostanze allora presenti e conoscibili, se la condotta fosse o meno capace di determinare la realizzazione del fatto tipico.
Esempi consolidati riguardano l'arma da fuoco: se l'arma è strutturalmente guasta in modo permanente e il guasto era conoscibile ex ante, l'azione è assolutamente inidonea e il reato è impossibile; se il guasto era occasionale e non prevedibile, l'inidoneità è relativa e si può configurare il tentativo punibile ex art. 56 c.p. Analogamente, somministrare una sostanza assolutamente priva di tossicità con intento omicida, o introdurre nell'organismo di una persona un composto del tutto inoffensivo, integra reato impossibile per inidoneità assoluta dell'azione. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che l'inidoneità va valutata in concreto, non in astratto: una condotta astrattamente idonea può risultare assolutamente inidonea nelle specifiche circostanze del caso, e viceversa.
L'inesistenza dell'oggetto materiale del reato
La seconda ipotesi — l'inesistenza dell'oggetto — ricorre quando il bene o la persona su cui doveva incidere la condotta non esiste, o non si trova nel luogo in cui il soggetto agisce. Il caso più studiato è quello di chi spara su un letto vuoto, credendo che vi giaccia la vittima: l'oggetto materiale del tentato omicidio (il corpo della persona) è assente, sicché l'evento letale non può in nessun modo prodursi.
Occorre però distinguere tra inesistenza assoluta e inesistenza accidentale. Se l'oggetto non esiste affatto (si tenta di rubare in un cassetto che non ha mai contenuto denaro), il reato è impossibile. Se invece l'oggetto è di regola presente e la sua assenza è puramente contingente e non prevedibile, la giurisprudenza tende a riconoscere il tentativo punibile, valorizzando la concreta pericolosità degli atti al momento del compimento. La linea di confine è tracciata, anche qui, dal giudizio di prognosi postuma applicato alle circostanze del caso concreto.
Reato impossibile e tentativo punibile: la distinzione cardinale
Il rapporto tra reato impossibile e delitto tentato è il nodo sistematico centrale dell'art. 49 c.p. L'art. 56 c.p. punisce chi «compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto». La congiunzione tra le due norme è che il requisito dell'idoneità degli atti distingue il tentativo punibile dal reato impossibile: l'idoneità relativa (atti pericolosi che per cause contingenti non realizzano l'evento) si colloca nell'area del tentativo; l'inidoneità assoluta (atti strutturalmente incapaci di offendere) rientra nell'area del reato impossibile.
La Corte di cassazione ha nel tempo elaborato una distinzione che fa perno sulla nozione di pericolosità reale: gli atti che, valutati ex ante e tenuto conto di tutte le circostanze conoscibili, non avrebbero mai potuto causare l'evento tipico non soddisfano il requisito dell'idoneità ex art. 56 c.p. e ricadono nella disciplina dell'art. 49, comma 2 c.p. Ne consegue che nessuno spazio rimane per applicare la pena del tentativo quando la condotta era fin dall'inizio strutturalmente incapace di offendere il bene giuridico.
«Integra reato impossibile e non tentativo punibile la condotta dell'agente che, intendendo avvelenare la vittima, le somministri una sostanza del tutto priva di proprietà tossiche, in quanto l'azione è in modo assoluto e originario inidonea a produrre l'evento morte.»
Il reato putativo (art. 49, comma 1 c.p.)
Il reato putativo è la figura simmetrica e opposta all'errore di diritto ex art. 5 c.p. Mentre quest'ultimo punisce chi ignora il divieto penale, il reato putativo non punisce chi erroneamente ritiene di stare violando un divieto inesistente. L'art. 49, comma 1 c.p. dispone che «non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso lo costituisca»: il fatto è lecito oggettivamente, ma l'agente lo percepisce come illecito.
La diversità con il reato impossibile è netta: nel reato putativo l'errore verte sulla qualificazione giuridica del fatto (si ritiene reato ciò che non lo è); nel reato impossibile non vi è errore di diritto, ma una situazione di fatto in cui la condotta non può produrre l'evento tipico. Per il diritto penale italiano, fondato sul principio di tipicità, il reato putativo è irrilevante: si può punire solo ciò che la legge prevede come reato, non ciò che l'agente ritiene tale per errore.
La misura di sicurezza (art. 49, comma 3 c.p.)
Nonostante la non punibilità, l'art. 49, comma 3 c.p. attribuisce al giudice la facoltà di applicare una misura di sicurezza quando l'agente sia socialmente pericoloso. La previsione risponde alla logica dualistica del codice Rocco, che distingue tra pene (reazione alla colpevolezza) e misure di sicurezza (reazione alla pericolosità). Chi tenta di uccidere con un'arma guasta non è punibile, ma la sua volontà criminosa e la sua propensione a delinquere possono giustificare un provvedimento di prevenzione speciale.
In questo modo, il sistema evita di equiparare il reato impossibile a una situazione di totale irrilevanza penale: la condotta rileva ai fini della valutazione della pericolosità soggettiva, anche se non ai fini della pena. L'applicazione della misura di sicurezza richiede comunque l'accertamento della pericolosità in concreto e rispetta le garanzie costituzionali in materia di misure di prevenzione.
Il principio di offensività e il fondamento costituzionale
Il reato impossibile è una delle espressioni più nette del principio di offensività (nullum crimen sine iniuria) nel diritto penale italiano. La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 360 del 1995 e poi con successive pronunce, ha riconosciuto che l'art. 49, comma 2 c.p. opera come codificazione del principio di offensività in concreto: il giudice deve verificare, in ogni singolo caso, se la condotta abbia offeso o messo in pericolo il bene giuridico tutelato, e, in caso negativo, escludere la punibilità.
Questa lettura si raccorda con il concetto di reato come fatto tipico, antigiuridico e colpevole: la tipicità richiede che la condotta corrisponda non solo alla descrizione letterale della norma, ma anche al suo contenuto di offesa. Il reato impossibile, in quest'ottica, è lo strumento tecnico con cui l'ordinamento traduce il principio costituzionale dell'art. 25, comma 2 Cost. in un criterio operativo per il giudice. L'accostamento al tema delle reati di pericolo è immediato: se il pericolo concreto per il bene giuridico è assente fin dall'origine, la norma incriminatrice non può trovare applicazione.
Profili sistematici: rapporto con altre cause di non punibilità
Il reato impossibile si inserisce nel più ampio sistema delle cause di non punibilità del codice penale. Va distinto dalla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: quest'ultima presuppone che il fatto sia tipico e offensivo, ma in misura minima; il reato impossibile, invece, esclude qualsiasi offensività fin dall'origine. Va distinto altresì dalla mancanza di suitas: nella suitas difetta il controllo cosciente dell'agente sulla propria condotta; nel reato impossibile la condotta è pienamente volontaria, ma strutturalmente inidonea.
Va anche distinto dall'errore sul fatto ex art. 47 c.p., trattato nella voce dedicata all'errore di diritto e di fatto: lì l'errore opera sull'elemento soggettivo, escludendo il dolo; nel reato impossibile l'agente rappresenta correttamente la situazione di fatto (vuole uccidere, sa di stare agendo), ma la condotta non è in grado di produrre l'evento.
Rinvii
La voce si collega a quelle sul delitto tentato (art. 56 c.p.), sul reato — nozione ed elementi, sulla suitas, sui reati di danno e di pericolo e sull'errore di diritto e di fatto.
Domande frequenti
Cos'è il reato impossibile?
Il reato impossibile (art. 49, comma 2 c.p.) esclude la punibilità quando l'azione è assolutamente inidonea a produrre l'evento dannoso o pericoloso, oppure l'oggetto materiale del reato è inesistente. La condotta, pur diretta a commettere un reato, non ha mai potuto offendere il bene giuridico tutelato.
Qual è la differenza tra reato impossibile e tentativo punibile?
Il criterio è la natura dell'inidoneità: assoluta e originaria per il reato impossibile (art. 49, comma 2 c.p.), relativa o contingente per il tentativo punibile (art. 56 c.p.). Nel reato impossibile la condotta non avrebbe mai potuto causare l'evento; nel tentativo gli atti erano concretamente idonei, ma il delitto non si è consumato per cause esterne.
Cos'è il reato putativo?
Il reato putativo (art. 49, comma 1 c.p.) ricorre quando l'agente commette un fatto che non è reato per la legge, ma erroneamente ritiene che lo sia. È la situazione opposta all'errore ex art. 5 c.p.: manca la tipicità oggettiva, ma l'agente crede di stare violando un divieto penale inesistente.
Chi commette un reato impossibile può subire una misura di sicurezza?
Sì. L'art. 49, comma 3 c.p. consente al giudice di applicare una misura di sicurezza se l'agente è socialmente pericoloso, anche in assenza di punibilità. La non punibilità non equivale a irrilevanza totale del fatto: la pericolosità soggettiva può giustificare un intervento preventivo.
L'inesistenza dell'oggetto esclude sempre il tentativo?
Dipende dalla natura dell'inesistenza. Se è assoluta e permanente (l'oggetto non esiste né esisteva), il reato è impossibile. Se è puramente contingente e accidentale (l'oggetto di solito è lì, ma casualmente non c'era), la giurisprudenza valuta caso per caso la concreta pericolosità degli atti, ammettendo in alcuni casi il tentativo punibile.
Come si collega il reato impossibile al principio di offensività?
Il reato impossibile è un'applicazione diretta del principio di offensività: poiché la condotta non ha mai potuto offendere il bene giuridico tutelato, viene meno la stessa ragione della punizione. La Corte costituzionale ha valorizzato questo collegamento riconoscendo nell'art. 49, comma 2 c.p. una norma che codifica l'offensività in concreto come canone interpretativo per il giudice.