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L'aberratio ictus — offesa a persona diversa da quella intesa (art. 82 c.p.).

L'agente mira a Tizio, ma colpisce Caio. Il colpo non va a segno, ma il reato c'è. L'art. 82 c.p. disciplina questa divergenza tra bersaglio voluto e persona offesa, costruendo una finzione giuridica che tratta l'atto come se il soggetto designato fosse stato effettivamente raggiunto.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 7 novembre 2026 Art. 82 c.p. · Art. 60 c.p. · Art. 83 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'aberratio ictus — locuzione latina che significa letteralmente «deviazione del colpo» — è la figura disciplinata dall'art. 82 c.p. e si configura quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per qualsiasi altra causa sopravvenuta nella fase attuativa, l'offesa ricade su una persona diversa da quella contro cui l'azione era diretta. A differenza dell'errore sul fatto, che attiene alla rappresentazione dell'agente prima dell'azione, l'aberratio ictus si consuma nel momento esecutivo: il soggetto identifica correttamente il bersaglio, lo vuole colpire, ma il colpo devia e attinge un terzo estraneo. Il legislatore del 1930 ha costruito attorno a questa ipotesi una disciplina autonoma, articolata in due commi che tracciano regimi diversi a seconda che l'offesa cada sul solo terzo (forma monolesiva) ovvero coinvolga sia il terzo sia il bersaglio originario (forma plurilesiva).

Fondamento normativo: l'art. 82 c.p.

Art. 82 c.p. — Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta

«Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella contro la quale l'azione era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il fatto in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'art. 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella contro cui l'azione era diretta, si applicano le disposizioni concernenti il concorso di reati.»

La norma abbraccia due situazioni nettamente distinte. Il primo comma contempla la forma monolesiva: solo il terzo è colpito, il bersaglio designato resta illeso. Il secondo comma contempla la forma plurilesiva: entrambi i soggetti subiscono l'offesa. Le conseguenze giuridiche divergono radicalmente.

La forma monolesiva (art. 82, comma 1, c.p.)

Nella forma monolesiva il legislatore adotta una finzione giuridica: l'agente risponde del reato come se avesse offeso la persona che voleva colpire, non quella che materialmente ha raggiunto. Se Tizio spara per uccidere Caio e uccide invece Sempronio, risponde di omicidio doloso (art. 575 c.p.) nei confronti di Sempronio, trattato ai fini della qualificazione giuridica come se fosse Caio. Ciò significa che il dolo — intenzionale, diretto o eventuale — deve essere accertato con riferimento alla persona intesa, non a quella offesa: l'agente rispondeva penalmente perché voleva colpire qualcuno, e quell'intenzione è rimasta integra nella sua mente fino all'esecuzione.

La ratio è evidente: sarebbe irragionevole escludere la punibilità per il solo fatto che il proiettile ha deviato di qualche centimetro. Il soggetto ha comunque espresso una volontà criminosa e ha cagionato una lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. L'errore esecutivo non neutralizza la riprovevolezza della condotta; al più ne modifica il profilo soggettivo quanto alle circostanze, che vengono regolate dall'art. 60 c.p.

Il rinvio all'art. 60 c.p. e le circostanze del reato

L'art. 82, comma 1, c.p. fa salva, quanto alle circostanze aggravanti e attenuanti, la disciplina dell'art. 60 c.p.. Quest'ultima norma stabilisce che, nel caso di errore sulla persona dell'offeso, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti inerenti alle qualità e condizioni della persona offesa, né quelle relative ai rapporti tra reo e offeso, salvo che si tratti di circostanze che aggravano per la particolare qualità del soggetto attivo. Ne deriva che, nell'aberratio ictus monolesiva, il giudice valuterà le circostanze con riguardo alla persona verso cui l'azione era diretta, non alla persona effettivamente offesa: se l'agente intendeva colpire il proprio genitore (parricidio, art. 577 c.p.) ma ha raggiunto un estraneo, si discute se l'aggravante del rapporto di parentela sia applicabile; la risposta, secondo la dottrina maggioritaria, è negativa perché l'aggravante investe le qualità della vittima effettiva, non di quella solo mentalmente voluta.

La forma plurilesiva (art. 82, comma 2, c.p.) e il concorso di reati

Quando il colpo raggiunge sia il terzo sia il bersaglio designato, si configura la forma plurilesiva. L'art. 82, comma 2, c.p. rinvia alle «disposizioni concernenti il concorso di reati», che comprendono il concorso formale omogeneo ex art. 81, comma 1, c.p. — una sola azione, più violazioni della medesima disposizione — e il concorso eterogeneo in caso di reati diversi. Il trattamento sanzionatorio segue quindi la disciplina del concorso formale: si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo, sempre nel rispetto del limite del cumulo materiale. Se l'agente intendeva colpire Caio e con un proiettile attinge sia Caio sia Sempronio, risponde di tentato omicidio su Caio (o di omicidio consumato se il bersaglio muore) e di omicidio colposo o doloso su Sempronio a seconda delle circostanze, con le regole del concorso formale.

Differenza con l'error in persona (art. 60 c.p.)

La distinzione tra aberratio ictus e error in persona è uno dei temi più discussi della parte generale del diritto penale. L'error in persona, disciplinato dall'art. 60 c.p., ricorre quando l'agente si scambia nell'identità della vittima: vuole colpire Caio, ma davanti a sé ha Sempronio che scambia per Caio, e aggredisce Sempronio credendo di attaccare il bersaglio. L'errore è di natura cognitivo-identitaria, avviene prima dell'esecuzione, nella percezione e nella rappresentazione del soggetto. Nell'aberratio ictus, invece, l'agente riconosce correttamente il proprio obiettivo, ma nella fase dell'esecuzione il colpo devia: l'errore è di natura materiale-esecutiva. In entrambi i casi il comma 1 dell'art. 82 (per l'aberratio) e l'art. 60 (per l'error in persona) producono effetti analoghi — l'agente risponde come se avesse colpito il bersaglio — ma la struttura dell'illecito è radicalmente diversa e le implicazioni pratiche quanto alle circostanze non coincidono esattamente.

La distinzione tra aberratio ictus ed error in persona non ha ricadute sulla punibilità del fatto principale, ma rileva per la valutazione delle circostanze inerenti alla persona offesa, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata.

Differenza con l'aberratio delicti (art. 83 c.p.)

L'art. 83 c.p. regola l'aberratio delicti: il caso in cui per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione sia cagionato un evento diverso da quello voluto, e non un'offesa a persona diversa. L'agente lancia un sasso per rompere una finestra (danneggiamento) e colpisce un passante (lesioni): il tipo di reato realizzato è diverso da quello programmato. Nella aberratio ictus il tipo di reato è lo stesso (es. lesioni su lesioni), ma cambia il soggetto passivo. La differenza, sul piano della struttura del fatto, è dunque nel piano su cui opera la divergenza: soggettivo-passivo nell'art. 82, oggettivo-eventuale nell'art. 83. Nell'aberratio delicti l'agente risponde del fatto diverso verificatosi a titolo di colpa, se il fatto è preveduto come delitto colposo, con il criterio del concorso formale se è offesa anche la persona intesa.

Il problema del dolo nella persona effettivamente offesa

Una questione dogmatica centrale nell'aberratio ictus monolesiva riguarda la struttura del dolo riferito alla persona del terzo colpito. Se l'agente non aveva nessuna intenzione di offendere Sempronio (che non sapeva neppure essere presente), è corretto parlare di dolo di omicidio nei confronti di Sempronio? La risposta affermativa del codice — il reo risponde «come se» avesse offeso il soggetto voluto — è una fictio iuris che sacrifica la corrispondenza tra volontà e fatto per ragioni di politica criminale. La dottrina ha elaborato soluzioni alternative: c'è chi configura una responsabilità per colpa (strutturalmente analoga all'aberratio delicti), chi costruisce un dolo generico o in re ipsa nel fatto esecutivo. Il legislatore ha tuttavia scelto la finzione, ritenendo prevalente l'esigenza di non premiare l'errore materiale nell'esecuzione del proposito criminoso.

Rapporti con il concorso anomalo (art. 116 c.p.)

L'aberratio ictus va tenuta distinta anche dal concorso anomalo ex art. 116 c.p., che si applica quando, nel contesto di un concorso di persone, uno dei correi commette un reato diverso da quello voluto dagli altri. Mentre il concorso anomalo concerne la divergenza tra il reato programmato e quello effettivamente realizzato da uno dei compartecipi, l'aberratio ictus riguarda la divergenza tra soggetto passivo voluto e soggetto passivo effettivamente leso, in capo al medesimo agente. I due istituti possono tuttavia intrecciarsi: se in un concorso di persone l'esecutore materiale, agendo per il reato concordato, colpisce per aberratio ictus una vittima diversa da quella designata, si pone il duplice problema dell'applicazione dell'art. 82 nei confronti dell'esecutore e dell'eventuale applicazione dell'art. 116 nei confronti degli altri concorrenti rispetto all'offesa non voluta.

Il tentativo nell'aberratio ictus

Una questione connessa riguarda il tentativo. Se il terzo non inteso sopravvive, si configura un tentativo di reato nei confronti di costui o risponde l'agente di tentato omicidio nei confronti del bersaglio originario? La soluzione prevalente in giurisprudenza è che, nella forma monolesiva, si applichi la finzione dell'art. 82, comma 1, c.p. anche in caso di tentativo: l'agente risponde di tentato reato come se avesse agito contro la persona voluta. Ciò implica che il reato tentato nei confronti del terzo rimanga sullo sfondo e sia assorbito, mentre prende rilievo la condotta finalizzata contro il bersaglio designato, valutata nel suo stadio esecutivo.

Domande frequenti

Cos'è l'aberratio ictus?

L'aberratio ictus (art. 82 c.p.) è la figura in cui, per errore nell'esecuzione, l'offesa cade su una persona diversa da quella intesa. L'agente identifica correttamente il bersaglio ma manca il colpo e raggiunge un terzo. La legge distingue la forma monolesiva (solo il terzo è colpito) da quella plurilesiva (colpiti entrambi).

Come si distingue dall'error in persona?

Nell'error in persona (art. 60 c.p.) l'errore è cognitivo: l'agente scambia l'identità della vittima prima dell'atto. Nell'aberratio ictus l'errore è esecutivo: l'agente conosce bene il bersaglio ma materialmente sbaglia il colpo. Le conseguenze giuridiche nel comma 1 sono analoghe ma la struttura del fatto è differente.

Come risponde l'agente nella forma monolesiva?

Risponde come se avesse colpito la persona intesa: se voleva uccidere, risponde di omicidio, anche se la vittima materiale è un terzo. Per le circostanze aggravanti e attenuanti si applica l'art. 60 c.p., con valutazione in relazione alla persona verso cui l'azione era diretta.

Cosa succede se sono offese sia la persona intesa sia un terzo?

Scatta la forma plurilesiva (comma 2): si applicano le norme sul concorso di reati. L'agente risponde di entrambe le offese secondo le regole del concorso formale (art. 81 c.p.) se si tratta dello stesso tipo di reato, o del concorso materiale in caso di reati eterogenei.

Qual è la differenza con l'aberratio delicti?

Nell'aberratio delicti (art. 83 c.p.) cambia il tipo di reato realizzato: l'agente voleva commettere il reato A ma ha causato il reato B. Nell'aberratio ictus il tipo di reato è lo stesso, ma cambia il soggetto passivo: stessa fattispecie, vittima diversa.

L'aberratio ictus si applica al tentativo?

Sì, secondo la giurisprudenza prevalente. Se il terzo non inteso sopravvive, si applica ugualmente la finzione dell'art. 82, comma 1: l'agente risponde di tentato reato come se avesse agito contro il bersaglio designato, valutando la condotta esecutiva riferita alla persona voluta.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Specialista di parte generale del diritto penale, con particolare interesse per l'imputazione soggettiva del fatto, le figure di confine tra dolo e colpa, e le anomalie nel nesso tra volontà e risultato dell'azione.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma