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Art. 624-bis c.p. — furto in abitazione e furto con strappo.

Due fattispecie autonome nate da un'aggravante: il furto consumato nell'intimità del domicilio altrui e quello strappato direttamente dalla persona. Pena, bene giuridico e confini con rapina e furto semplice.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 20 ottobre 2026 Art. 624-bis c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 624-bis c.p. disciplina due fattispecie di furto qualificato: il furto in abitazione e il furto con strappo. Introdotta dalla l. n. 128/2001 (c.d. pacchetto sicurezza), la norma ha trasformato queste ipotesi — in precedenza aggravanti del furto ordinario elencate all'art. 625 c.p. — in titoli autonomi di reato, dotati di una cornice edittale propria e più severa. La scelta del legislatore risponde all'esigenza di segnare con maggiore chiarezza il disvalore specifico della violazione dell'altrui sfera domiciliare e dell'aggressione diretta alla persona del detentore.

Art. 624-bis c.p. — Furto in abitazione e furto con strappo

«Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, introducendosi o trattenendosi nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 1.032 a euro 1.549, quando ricorrono le circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'art. 625, nonché nel caso in cui il fatto sia commesso da persona che porta in dosso armi o narcotici.»

La genesi normativa: dall'aggravante al reato autonomo

Prima della riforma del 2001, il furto in casa e quello con strappo erano semplici circostanze aggravanti del furto semplice (art. 624 c.p.) elencate all'art. 625. L'autonomizzazione operata dalla l. n. 128/2001 ha conseguenze dogmatiche rilevanti: il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non può ridurre la pena del 624-bis al di sotto del minimo dell'art. 624; il regime di procedibilità differisce — il 624-bis è procedibile d'ufficio, mentre il furto semplice è procedibile a querela; la competenza è in linea di principio al Tribunale in composizione monocratica, salvo aggravanti che spostino il giudizio. La dottrina ha discusso se l'autonomizzazione abbia prodotto una fattispecie strutturalmente nuova o solo una tecnica normativa volta a impedire il bilanciamento: la tesi prevalente opta per la seconda, valorizzando l'identica struttura dell'impossessamento.

Il furto in abitazione: nozione di luogo di privata dimora

Il primo comma dell'art. 624-bis si appunta sul locus commissi delicti: l'autore si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle pertinenze di essa. La nozione di abitazione coincide con il luogo destinato stabilmente a residenza. La nozione di luogo di privata dimora è sensibilmente più ampia: vi rientrano tutti gli spazi nei quali la persona svolge la propria vita privata, anche in modo temporaneo o non continuativo — una camera d'albergo, una roulotte, una tenda da campeggio, un ufficio privato accessibile al solo titolare durante le ore di chiusura. La nozione non coincide perfettamente con quella di «privata dimora» ex art. 614 c.p. (violazione di domicilio): la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 624-bis tutela il possesso dei beni custoditi in tali luoghi, mentre l'art. 614 protegge la libertà domiciliare in sé.

Le pertinenze dell'abitazione rientrano pacificamente nell'ambito di tutela: garage, cantina, soffitta, giardino recintato, cortile di uso esclusivo. Più controverso è il caso degli spazi condominiali comuni (scale, pianerottoli, corridoi), che la giurisprudenza esclude in genere dalla sfera protetta del singolo abitante per difetto del requisito della privata dimora.

Requisito essenziale è che il soggetto si introduca o si trattenga nell'altrui domicilio: il reato si consuma quindi con la compresenza, anche momentanea, dell'agente nello spazio tutelato. Non è richiesto né che l'abitante sia presente, né che l'introduzione avvenga di nascosto; rileva la mancanza del consenso del titolare dello ius excludendi.

Il furto con strappo

Il secondo comma descrive una fattispecie strutturalmente diversa: qui non vi è violazione di un luogo privato ma aggressione immediata alla persona del detentore. Il furto con strappo si compie sottraendo la cosa «strappandola di mano o di dosso alla persona». È richiesto il contatto fisico immediato con il corpo del detentore o con oggetti che vi aderiscono (borse tenute a tracolla, orologi al polso, collane, portafogli in tasca): la cosa viene staccata con un gesto brusco e istantaneo. Non è invece necessaria una violenza duratura o tale da cagionare lesioni alla persona.

Il confine con la rapina è di primario rilievo pratico. Nella rapina (art. 628 c.p.) la violenza o la minaccia è diretta alla persona per conseguire la cosa o per assicurarsela dopo la sottrazione; essa deve avere una certa consistenza e prevalere sulla resistenza della vittima. Lo strappo, per contro, implica un gesto fulmineo che non presuppone la sopraffazione fisica: se l'azione del ladro è così energica da determinare cadute, lesioni o da vincere una resistenza organizzata della vittima, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile la rapina.

«Ai fini della distinzione tra furto con strappo e rapina, l'elemento discretivo va ravvisato nell'impiego o meno di violenza direttamente rivolta alla persona della vittima: lo strappo costituisce furto quando si traduce in un gesto pronto e istantaneo che non incontra o non vince una resistenza della persona offesa; ove invece l'azione si traduca in un'aggressione fisica alla persona, ancorché finalizzata alla sottrazione, il fatto integra la rapina.» — Cass. pen., Sez. V, orientamento consolidato

Elemento soggettivo e consumazione

Come il furto semplice, l'art. 624-bis è un reato doloso: richiede il dolo specifico del fine di profitto (proprio o altrui). Il dolo deve abbracciare anche la consapevolezza di agire nell'abitazione altrui o, per lo strappo, di sottrarre la cosa dal corpo della vittima. Il reato si consuma nel momento in cui l'agente consegue il possesso autonomo della cosa sottratta, secondo il criterio dell'amotio e dell'ablatio elaborato dalla giurisprudenza in materia di furto. Il tentativo è configurabile: si pensi al ladro sorpreso in casa nell'atto di frugare tra gli oggetti prima di appropriarsene. Al tentativo si applica la riduzione di pena prevista dall'art. 56 c.p., calcolata sulla cornice edittale del 624-bis e non del 624.

Le circostanze aggravanti del terzo comma

Il terzo comma dell'art. 624-bis innalza la pena a un massimo di dieci anni di reclusione quando ricorrono alcune delle aggravanti tipizzate all'art. 625, fra cui: la commissione del fatto da più persone, l'uso di violenza sulle cose, la condotta da persona travisata, il porto di armi o narcotici. Il richiamo selettivo a determinate ipotesi dell'art. 625 — e non a tutte — è stato criticato in dottrina per le asimmetrie sistematiche che ne derivano. Le circostanze del reato operano, come di regola, nel bilanciamento ex art. 69 c.p., salvo che siano specificamente sottratte ad esso dal legislatore.

Il concorso di persone nel reato

Il furto in abitazione è reato frequentemente commesso in concorso di persone: la pattuglia di complici fuori dall'abitazione che fanno da palo, l'autista del veicolo, il ricettatore che organizza la spedizione criminosa. In tali casi occorre verificare, per ciascun concorrente, il contributo causale alla consumazione del reato e la consapevolezza del disegno criminoso altrui. La presenza di più persone costituisce anche una delle aggravanti del terzo comma che porta la pena al massimo di dieci anni.

Rapporti con altre fattispecie

Il sistema dei reati contro il patrimonio conosce più punti di tangenza con il 624-bis:

  • Furto semplice (art. 624) e aggravato (art. 625). Il furto semplice cede il passo al 624-bis per autonomia del titolo: non vi è concorso di norme ma scelta esclusiva del titolo più specifico in ragione del locus o del modus operandi.
  • Violazione di domicilio (art. 614). L'introduzione nell'abitazione altrui al fine di sottrarre cose è assorbita nel 624-bis secondo il principio di specialità: la violazione di domicilio non si cumula al furto in abitazione quando la violazione è funzionale alla sottrazione. Diverso è il caso in cui l'autore entri nell'altrui dimora senza intenzione di rubare e decida di farlo solo dopo l'ingresso: la questione è dibattuta in giurisprudenza.
  • Rapina (art. 628). La degenerazione in violenza alla persona trasforma il furto in rapina, con un salto sanzionatorio significativo.
  • Ricettazione (art. 648). Chi acquista le cose provenienti dal 624-bis consapevole dell'origine illecita risponde di ricettazione.

Il regime di procedibilità d'ufficio

Una differenza pratica fondamentale rispetto al furto ordinario è il regime processuale. Il furto semplice ex art. 624 è procedibile a querela della persona offesa, con termine di tre mesi. L'art. 624-bis, per la sua autonomia e la maggiore gravità, è invece procedibile d'ufficio: la notizia di reato che lo riguarda è iscritta a prescindere da una formale querela, e la remissione della querela — ove presentata — non estingue il reato. Questa scelta riflette la valutazione legislativa che l'interesse alla repressione del furto in abitazione trascenda la sfera individuale della vittima e investa la sicurezza collettiva.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.?

È un reato autonomo che punisce chi si impossessa di cose altrui introducendosi o trattenendosi nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora. Distinto dal furto semplice (624 c.p.) per il locus commissi delicti e per la pena più severa.

Qual è la differenza tra furto con strappo e rapina?

Lo strappo (624-bis, comma 2) è un gesto fulmineo per staccare la cosa dal corpo della vittima, senza sopraffazione fisica. La rapina (628) richiede violenza o minaccia diretta alla persona. Se lo strappo supera la resistenza della vittima o provoca lesioni, il fatto può configurare la rapina.

Il furto in abitazione è procedibile d'ufficio?

Sì, a differenza del furto semplice (624) procedibile a querela. L'art. 624-bis è procedibile d'ufficio: l'autorità giudiziaria agisce indipendentemente da una formale querela della persona offesa.

Il garage condominiale rientra nell'abitazione?

Le pertinenze di uso esclusivo (garage, cantina di proprietà) rientrano nel 624-bis. Gli spazi condominiali comuni (scale, corridoi, cortili condominiali) sono generalmente esclusi dalla sfera protetta del singolo abitante, per difetto del requisito della privata dimora.

Come si distingue il furto in abitazione dalla violazione di domicilio?

La violazione di domicilio (art. 614) tutela la libertà domiciliare; il 624-bis tutela il patrimonio. Quando l'introduzione nell'altrui dimora è funzionale alla sottrazione, la violazione di domicilio è assorbita nel furto in abitazione.

Qual è la pena per il furto in abitazione aggravato?

Quando ricorrono le aggravanti richiamate dal terzo comma (più persone, violenza sulle cose, travisamento, porto di armi), la pena sale a reclusione da quattro a dieci anni e multa aumentata.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Ha dedicato parte della propria ricerca ai delitti contro il patrimonio e al diritto penale economico, con attenzione all'evoluzione giurisprudenziale in tema di furto qualificato e rapina.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma