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Art. 644 c.p. — usura.

Il prestito a tassi impossibili: l'usura punisce chi approfitta del bisogno altrui per imporre condizioni economiche sproporzionate. Tasso soglia, doppia modalità del reato e causa estintiva speciale.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 22 ottobre 2026 Art. 644 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 644 c.p. punisce il reato di usura: la condotta di chi, approfittando o comunque in connessione con una prestazione di denaro o di altra utilità, ottiene o si fa promettere interessi o altri vantaggi usurari. Il testo attuale della disposizione è il prodotto della l. n. 108/1996, che ha radicalmente trasformato la fattispecie: dalla previgente formula imperniata sulla nozione soggettiva di «stato di bisogno», il legislatore è passato a un sistema misto che combina una soglia oggettiva (il tasso soglia) con una clausola residuale di tipo soggettivo. Il reato è collocato nel Titolo XIII del Libro II c.p., tra i delitti contro il patrimonio, e si caratterizza per essere un reato di evento, procedibile d'ufficio, con pena che raggiunge fino a dieci anni di reclusione nelle ipotesi aggravate.

Art. 644 c.p. — Usura (testo vigente)

«Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. [...] Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate dalla metà a due terzi, [...].»

Il bene giuridico e la storia normativa

Il bene tutelato è la libertà contrattuale e l'integrità patrimoniale di soggetti che versano in condizioni di debolezza economica, esposti allo sfruttamento di chi dispone di liquidità. Prima della riforma del 1996, la fattispecie era imperniata sul concetto di «stato di bisogno» come requisito per ogni forma di usura; la giurisprudenza aveva elaborato criteri difficilmente verificabili, con conseguente scarsa applicazione pratica. La l. n. 108/1996 ha introdotto il meccanismo del tasso soglia per superare le incertezze probatorie, affiancandolo alla clausola soggettiva per i casi in cui il tasso non superi il limite legale ma rimanga comunque iniquo.

L'usura presunta: il meccanismo del tasso soglia

Il terzo comma dell'art. 644 c.p. stabilisce che «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»: la formula richiama la disciplina extrapenale contenuta nell'art. 2 della l. n. 108/1996. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato dalla Banca d'Italia per omogenee categorie di operazioni, viene aumentato di un quarto; si aggiunge quindi un margine di quattro punti percentuali; la differenza tra il tasso limite e il tasso medio non può superare otto punti percentuali. Il risultato è il tasso soglia, pubblicato trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Quando il tasso applicato supera tale soglia, l'usura è presunta iuris et de iure: non è necessario dimostrare lo stato di bisogno o di difficoltà del debitore, né l'approfittamento soggettivo del creditore. Questa forma viene comunemente denominata usura presunta o usura oggettiva.

La verifica del superamento del tasso soglia implica il calcolo del costo effettivo del credito comprensivo di tutti gli oneri (interessi moratori, commissioni, spese di istruttoria, costi accessori), non solo del tasso nominale. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche gli interessi moratori devono essere inclusi nel raffronto con il tasso soglia, sebbene la questione abbia conosciuto oscillazioni interpretative significative.

L'usura concreta o soggettiva

La seconda forma prevista dall'art. 644, comma 3, ultima parte, è la cosiddetta usura concreta (o soggettiva): gli interessi o i vantaggi, pur inferiori al tasso soglia, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione, tenuto conto delle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni simili, a condizione che «chi li ha dati o promessi si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria». A differenza dell'usura presunta, questa fattispecie richiede la prova della condizione di debolezza del soggetto passivo e la sproporzione concreta del corrispettivo. La dottrina ha discusso se la «difficoltà economica o finanziaria» coincida con il previgente «stato di bisogno»: la risposta prevalente è che si tratti di una nozione più ampia, non necessariamente attuale e grave come quella dello stato di bisogno, ma comunque rilevante e percepibile dal creditore.

La mediazione usuraria

Il secondo comma dell'art. 644 prevede la mediazione usuraria: punisce con la stessa pena del primo comma chi, fuori del concorso nel reato principale, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere per la mediazione un compenso usurario. Si tratta di una fattispecie autonoma, non di una semplice aggravante del concorso, che colpisce la figura dell'intermediario il quale trae profitto dall'operazione usuraria senza essere il mutuante. In passato tale figura era disciplinata dall'art. 644-bis c.p. (poi abrogato dalla l. n. 108/1996 e assorbito nel testo riformulato).

Il soggetto attivo e passivo

Il reato è un delitto comune: può essere commesso da chiunque, sia da privati sia da istituti bancari e intermediari finanziari. La qualifica di operatore professionale del credito non esclude la responsabilità penale, sebbene la corresponsabilità di un ente bancario sollevi questioni di parte soggettiva rilevanti per la responsabilità degli organi decisionali. Il soggetto passivo è chiunque riceva il prestito o benefici della mediazione a condizioni usurarie; non è richiesta una qualità specifica, ma la condizione di difficoltà economica rileva ai fini della fattispecie di usura concreta e delle circostanze aggravanti.

Pena e circostanze aggravanti

La pena base è la reclusione da due a dieci anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata dalla metà a due terzi quando il fatto è commesso: (a) in danno di chi si trova in stato di bisogno; (b) nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria; (c) da chi ha agito avvalendosi di intermediari; (d) nei confronti di una persona sottoposta a procedure esecutive o concorsuali. Queste aggravanti riflettono l'aggravamento del disvalore nei casi in cui la vittima è particolarmente vulnerabile o il soggetto attivo abusa di una posizione istituzionale.

«In tema di usura, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, occorre tener conto del costo globale del credito, comprensivo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, e non soltanto del tasso di interesse nominale pattuito.» — Cass. pen., Sez. II, orientamento consolidato

La causa estintiva speciale (art. 644-ter c.p.)

Il codice prevede, all'art. 644-ter c.p., una causa di estinzione del reato ad hoc: il reato si estingue quando il reo, prima della sentenza di condanna, rimborsa integralmente tutte le somme usurariamente percepite e risarcisce il danno alla persona offesa, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Si tratta di una norma di favor, ispirata dalla ratio di tutela della vittima: incentiva la restituzione spontanea delle somme illecitamente ottenute, offrendo in cambio l'impunibilità. La causa estintiva non opera automaticamente, richiedendo l'intervento del giudice, e non esclude l'eventuale responsabilità civile residua.

Differenza con l'estorsione

Il confine con l'estorsione (art. 629 c.p.) è rilevante: entrambi i reati possono implicare una condotta coercitiva, ma l'usura si caratterizza per l'accordo formalmente consensuale — anche se viziato dalla condizione di debolezza del debitore — mentre l'estorsione richiede violenza o minaccia dirette che costringano la vittima a compiere o omettere atti con danno patrimoniale. Quando il creditore usurario, per riscuotere il credito, ricorre a minacce o intimidazioni, può configurarsi il concorso fra usura ed estorsione, ovvero quest'ultima in via esclusiva se la coercizione ha carattere autonomo e prevalente. Analogamente, va distinta dall'appropriazione indebita e dalla frode informatica, che presuppongono condotte strutturalmente diverse.

Profili processuali e connessioni sistematiche

Il reato è procedibile d'ufficio: l'assenza del requisito della querela è coerente con la frequente sudditanza psicologica della vittima nei confronti del creditore usurario, spesso contiguo ad ambienti criminali organizzati. Le attività di usura si intrecciamo spesso con condotte di riciclaggio e di ricettazione, giacché i proventi illeciti vengono reimpiegati in circuiti economici legali. La competenza per materia appartiene al Tribunale collegiale, stante la pena edittale massima superiore a dieci anni per le ipotesi aggravate. Le intercettazioni telefoniche e ambientali costituiscono il principale strumento investigativo.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il reato di usura ex art. 644 c.p.?

L'usura punisce chi si fa dare o promettere interessi o vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro. La l. n. 108/1996 ha introdotto la distinzione tra usura presunta (superamento del tasso soglia) e usura concreta (sproporzione in presenza di difficoltà economica della vittima).

Cos'è il tasso soglia?

Il limite oltre il quale gli interessi si presumono usurari per legge. È determinato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del TEGM rilevato dalla Banca d'Italia, aumentato di un quarto e di un margine di quattro punti percentuali.

Qual è la differenza tra usura presunta e usura concreta?

L'usura presunta scatta automaticamente al superamento del tasso soglia, senza necessità di provare la difficoltà della vittima. L'usura concreta richiede interessi sproporzionati anche sotto soglia, unitamente alla prova che il soggetto passivo versasse in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Qual è la pena per l'usura?

Reclusione da 2 a 10 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro. Aumentata della metà a due terzi se la vittima è in stato di bisogno, se il fatto è commesso da operatori bancari o finanziari, o se la vittima è soggetta a procedure esecutive o concorsuali.

Quando si estingue il reato di usura?

L'art. 644-ter c.p. prevede una causa estintiva: il reato si estingue se, prima della condanna, il reo rimborsa integralmente le somme usurarie e risarcisce il danno, previa autorizzazione del giudice.

L'usura è procedibile d'ufficio?

Sì, senza necessità di querela. La scelta è coerente con la posizione di debolezza della vittima, spesso impossibilitata a denunciare autonomamente per soggezione psicologica o dipendenza economica dall'usurario.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Ha approfondito la parte speciale del diritto penale economico, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio e ai reati d'usura e riciclaggio.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma