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Art. 372 c.p. — falsa testimonianza.

Affermare il falso, negare il vero, tacere ciò che si sa: tre forme di un unico tradimento del processo. La falsa testimonianza colpisce il cuore della funzione giurisdizionale, minando il fondamento probatorio su cui ogni accertamento giudiziario si regge.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 26 ottobre 2026 Art. 372 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 372 c.p. punisce la falsa testimonianza, presidio essenziale della funzione giurisdizionale: l'obbligo di dire la verità davanti all'autorità giudiziaria è la condizione minima perché il processo possa assolvere il suo compito di accertamento. Collocata nel Titolo III del Libro II del codice penale, fra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, la norma prevede una pena che riflette la gravità del vulnus inferto all'intero sistema giudiziario: chi mente in udienza non lede soltanto la controparte, ma compromette la credibilità stessa dell'istituzione che giudica.

Art. 372 c.p. — Falsa testimonianza

«Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o innanzi ad una delle Corti internazionali di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 232, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è esaminato, è punito con la reclusione da due a sei anni.»

Natura giuridica: un reato proprio del testimone

La falsa testimonianza è un reato proprio: il soggetto attivo deve necessariamente rivestire la qualità di testimone nel procedimento in cui depone. Chi non è qualificato come testimone — la parte, l'imputato, il consulente tecnico di parte — non può commettere il reato in questa forma. La qualità di testimone si acquista con la citazione e si cristallizza con la prestazione del giuramento previsto dall'art. 497 c.p.p., che impegna chi depone a «dire tutta la verità e a non nascondere nulla di ciò che è a [sua] conoscenza». Il reato può essere commesso anche dinanzi a una delle Corti penali internazionali cui l'Italia ha aderito, in forza del rimando operato dalla legge di adattamento n. 232 del 1999.

Le tre condotte tipiche

Il legislatore ha tipizzato tre distinte modalità di commissione, ugualmente sanzionate:

  • Falso assertivo: affermare il falso, ossia dichiarare come vera una circostanza che il testimone sa essere non corrispondente alla realtà. È la forma più immediata e la più facilmente identificabile.
  • Falso negativo: negare il vero, ossia smentire una circostanza che il testimone sa essere realmente accaduta. Il negare non è il semplice «non ricordare»: la norma richiede la consapevolezza della verità negata.
  • Falso reticente: tacere in tutto o in parte ciò che si sa sui fatti oggetto dell'esame. Non è la semplice lacuna mnemonica, ma il silenzio voluto su circostanze conosciute. La reticenza parziale — omettere solo alcuni dettagli rilevanti — è sufficiente a integrare il reato.

Le tre forme sono alternative: integra la fattispecie anche una sola di esse. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la non rispondenza al vero si valuta in concreto, con riferimento a ciò che il testimone effettivamente sa al momento della deposizione, non a ciò che avrebbe potuto sapere con maggiore diligenza.

Il dolo: solo dolo diretto

Il dolo richiesto dall'art. 372 c.p. è il dolo diretto: il testimone deve sapere che la propria affermazione è falsa, la propria negazione è contraria al vero o il proprio silenzio occulta circostanze a lui note. Non è sufficiente la colpa, neppure grave. Il semplice errore — una confusione mnemonica, un malinteso sull'oggetto della domanda, una percezione originariamente distorta dei fatti — esclude il dolo e quindi il reato. L'onere di dimostrare la consapevolezza della falsità grava interamente sull'accusa e costituisce, nella prassi processuale, il nodo più delicato dell'accertamento.

«Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, occorre che il soggetto abbia la consapevolezza della difformità tra quanto dichiarato e la realtà dei fatti: la mera imprecisione o incompletezza della deposizione, senza la prova del dolo, non integra il reato.» — Cass. pen., orientamento consolidato

Il momento consumativo e la sede processuale rilevante

La falsa testimonianza è un reato istantaneo: si consuma nel momento in cui la dichiarazione falsa viene resa davanti all'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'esito del procedimento. L'espressione «Autorità giudiziaria» comprende il giudice in ogni grado e fase del procedimento, nonché il pubblico ministero quando procede a un esame testimoniale nelle forme del mezzo di ricerca della prova. La norma non si applica alle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari senza le garanzie formali della testimonianza, né alle dichiarazioni spontanee rese all'esterno di un procedimento. Per le dichiarazioni false rese al pubblico ministero in veste di semplice persona informata sui fatti (art. 362 c.p.p.) opera invece la distinta fattispecie delle false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.).

La ritrattazione: la causa di non punibilità ex art. 376 c.p.

L'ordinamento prevede uno strumento di ravvedimento operoso specifico per questo reato: la ritrattazione disciplinata dall'art. 376 c.p. Il colpevole non è punibile se, nel medesimo procedimento in cui ha reso la falsa deposizione, ritratta il falso e manifesta il vero prima che la dichiarazione resa venga utilizzata. La ratio è chiara: il legislatore preferisce la verità processuale alla punizione del testimone, e incentiva il ravvedimento con l'impunità totale. La ritrattazione deve essere spontanea, esplicita e avvenire nel medesimo procedimento. Non è sufficiente una generica rettifica; occorre che il testimone dichiari apertamente la falsità di quanto affermato in precedenza e sostituisca quella dichiarazione con la versione vera. Se la ritrattazione interviene dopo che la dichiarazione è già stata utilizzata — ad esempio dopo che una sentenza di primo grado è stata pronunciata basandosi su di essa — l'esimente non opera, ma il giudice potrà valutarla come attenuante generica.

L'esimente per i prossimi congiunti (art. 384 c.p.)

Una seconda causa di non punibilità è quella prevista dall'art. 384, comma 1, c.p., che scriminante l'autore che ha commesso il fatto «per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore». L'esimente si fonda sul conflitto tra il dovere di testimoniare veritieramente e l'istinto di autoconservazione o di tutela dei propri cari. La norma è di stretta interpretazione: il nocumento deve essere grave (incapace di minimo rilievo non basta), inevitabile (il soggetto non aveva altra via d'uscita) e deve riguardare la libertà personale o l'onore. La giurisprudenza ha precisato che il nocumento patrimoniale, di regola, non rientra nell'ambito dell'esimente.

Rapporto con la calunnia (art. 368 c.p.)

Il confine con la calunnia merita un approfondimento. Quando il testimone, nel corso della sua deposizione, non solo mente ma accusa specificamente una persona innocente, si pone il problema del concorso tra i due reati. La giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata a ritenere configurabile il concorso formale tra falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.), poiché le due norme tutelano beni giuridici distinti — la genuinità della prova testimoniale l'una, l'innocenza del terzo falsamente incolpato l'altra — e le condotte tipiche non si sovrappongono integralmente. A differenza della falsa testimonianza, la calunnia non richiede la qualità di testimone e può essere commessa anche prima o al di fuori di un procedimento già pendente. Va segnalato, inoltre, che la ritrattazione ex art. 376 c.p. si applica alla falsa testimonianza ma non alla calunnia, come ha chiarito la dottrina e confermato la giurisprudenza.

Falsa perizia e falsa interpretazione (art. 373 c.p.)

L'art. 373 c.p. estende una tutela analoga alle deposizioni del perito, del consulente tecnico e dell'interprete: chi, prestando ufficio di perito o di interprete, dà pareri o interpretazioni mendaci è punito con la reclusione da due a cinque anni. Anche per la falsa perizia opera la ritrattazione ex art. 376 c.p. Le due fattispecie — falsa testimonianza e falsa perizia — sono distinte in ragione della qualità del soggetto attivo: testimone nel primo caso, perito o interprete nel secondo.

Il concorso di persone e la istigazione alla falsa testimonianza

La falsa testimonianza ammette il concorso di persone nel reato: chiunque istiga, induce o costringe un testimone a deporre il falso risponde del medesimo delitto a titolo di concorso morale. La condotta del terzo che promette o dà denaro in cambio di una deposizione falsa integra sia la partecipazione nel reato di falsa testimonianza sia, a seconda delle circostanze, possibili ulteriori fattispecie (corruzione in atti giudiziari, ex art. 319-ter c.p.). È importante non confondere l'istigazione alla falsa testimonianza con il reato di subornazione: l'art. 377 c.p. punisce autonomamente chi, nell'interesse di una parte in causa, fa offerte o promesse per indurre una persona a rendere dichiarazioni mendaci o reticenti, anche se l'intento non va a buon fine.

Procedibilità e prescrizione

La falsa testimonianza è un delitto procedibile d'ufficio: non è necessaria la querela di alcuna parte. L'accertamento è rimesso al pubblico ministero che, di regola, prende visione degli atti processuali in cui la deposizione è contenuta. La pena edittale da due a sei anni di reclusione determina un termine di prescrizione ordinario di sei anni, elevabile in presenza di atti interruttivi. Per i profili generali si rinvia alla voce sulla prescrizione del reato.

Rinvii sistematici

La voce si integra con quella sulla calunnia (art. 368 c.p.) per i profili di concorso formale, con le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.) per la distinzione con le dichiarazioni nelle indagini preliminari, e con la chiamata in correità per i problemi di attendibilità della testimonianza accusatoria. Per i profili processuali si rinvia al patteggiamento e al giudizio abbreviato, che spesso concernono procedimenti nei quali la falsità di deposizioni testimonia riemerge come tema di prova.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è la falsa testimonianza ex art. 372 c.p.?

Reato proprio del testimone che, deponendo innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso, nega il vero o tace ciò che sa sui fatti oggetto dell'esame. Richiede dolo diretto: la consapevolezza della falsità della propria dichiarazione.

Quali sono le tre forme di falsa testimonianza?

Falso assertivo (affermare il falso), falso negativo (negare il vero) e falso reticente (tacere in tutto o in parte). Tutte e tre integrano il reato con la stessa pena: reclusione da 2 a 6 anni.

La ritrattazione evita la condanna?

Sì, se il testimone ritratta il falso e manifesta il vero prima che la dichiarazione venga utilizzata nel procedimento (art. 376 c.p.). La ritrattazione deve essere spontanea ed esplicita nel medesimo procedimento.

Il familiare che mente per proteggere un parente è punibile?

No, se ricorrono i presupposti dell'art. 384 c.p.: il fatto è stato commesso per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. L'esimente è di stretta interpretazione.

Differenza tra falsa testimonianza e calunnia?

La falsa testimonianza (372) richiede la qualità di testimone in un procedimento; la calunnia (368) può essere commessa da chiunque, anche fuori da un processo pendente, e mira specificamente a incolpare un innocente. Se la deposizione falsa incolpa un innocente, è configurabile il concorso formale tra le due fattispecie.

La falsa testimonianza si può commettere durante le indagini preliminari?

No, non nella forma dell'art. 372 c.p. Per le dichiarazioni false rese al pubblico ministero come persona informata sui fatti (art. 362 c.p.p.) si applica la diversa fattispecie delle false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.), punita più lievemente.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è occupato a lungo dei reati contro l'amministrazione della giustizia e della prova testimoniale nel processo penale, con attenzione ai profili di attendibilità e alle garanzie processuali.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma