Voce enciclopedica · Parte speciale · Delitti contro il patrimonio
Art. 635 c.p. — il danneggiamento.
La forma semplice abolita nel 2016: rimane penalmente rilevante solo il danneggiamento con violenza, minaccia o nel contesto di disordini pubblici. Condotta, circostanze aggravanti e rapporti con le fattispecie informatiche.
L'art. 635 c.p. punisce il danneggiamento: chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui. La norma ha subito una radicale revisione ad opera del d.lgs. n. 7/2016, che ha abrogato la forma "semplice" del reato — la quale colpiva qualunque condotta di danneggiamento di cose private senza violenza — trasformandola in illecito civile. Il perimetro della rilevanza penale si è quindi ristretto alle ipotesi qualificate da violenza alla persona, minaccia o contesto di disordini pubblici. Il risultato è una norma oggi incentrata sul profilo perturbativo e sulla pericolosità sociale del danneggiamento, con una progressione sanzionatoria che raggiunge il suo apice nelle fattispecie informatiche contemplate dagli artt. 635-bis e seguenti c.p.
Bene giuridico e collocazione sistematica
L'art. 635 c.p. è inserito nel Titolo XIII del Libro II, dedicato ai delitti contro il patrimonio. L'interesse protetto è l'integrità e la disponibilità dei beni altrui: non tanto il trasferimento del possesso — che caratterizza invece il furto — quanto la sottrazione definitiva del valore d'uso o del valore economico attraverso la distruzione o il deterioramento della cosa. La dottrina qualifica il danneggiamento come reato di danno, a offesa reale: il reato si consuma quando il bene è effettivamente distrutto, disperso, deteriorato o reso inservibile, anche solo in parte. Il soggetto attivo è chiunque; non è punibile il danneggiamento di cosa propria, salvo che la cosa sia gravata da diritti altrui (pegno, usufrutto, sequestro) o sia in comproprietà, ipotesi nelle quali il diritto patrimoniale del contitolare integra il presupposto del reato.
La condotta tipica: le quattro modalità alternative
La norma descrive quattro modalità di aggressione alla cosa altrui, strutturalmente alternative fra loro:
- Distruzione: eliminazione totale o definitiva della cosa, con perdita della sua identità fisica e funzionale (bruciare un documento, fracassare un macchinario, abbattere un manufatto);
- Dispersione: allontanamento o disseminazione della cosa in modo da renderla irreperibile o comunque inutilizzabile per il titolare (gettare in un corso d'acqua, disperdere archivi, distruggere l'ordine di un deposito);
- Deterioramento: riduzione del valore d'uso o del valore economico senza eliminazione totale (graffiare un veicolo, imbrattare una superficie, rompere un componente di un impianto);
- Rendere in tutto o in parte inservibile: privare la cosa della funzionalità originaria senza necessariamente comprometterne l'integrità materiale (bloccare un meccanismo, alterare il funzionamento di un software, manomettere un impianto di allarme).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche il deterioramento parziale di un bene di modesto valore è idoneo a integrare l'elemento materiale, ferma restando la valutazione in concreto ai fini dell'istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La riforma del 2016: depenalizzazione della forma semplice
Prima del d.lgs. n. 7/2016, il testo originario dell'art. 635 c.p. puniva qualunque condotta di danneggiamento di cose altrui — inclusa la forma semplice su beni mobili privati, senza violenza — con la reclusione fino a un anno o la multa. La riforma, attuando la delega di cui alla l. n. 67/2014, ha operato una scelta di politica criminale di ampia portata: abrogare il reato semplice e sostituirlo con un illecito civile punitivo, sanzionato ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto con una sanzione pecuniaria civile. Le ragioni sono di deflazione processuale: il danneggiamento di beni privati senza connotazioni violente è stato ritenuto adeguatamente tutelato attraverso lo strumento del risarcimento del danno e della sanzione civile, senza la necessità di impegnare risorse processuali penali per condotte di disvalore contenuto.
L'art. 635 c.p. vigente mantiene la rilevanza penale esclusivamente per il danneggiamento connotato da tre circostanze alternative:
- Violenza alla persona o minaccia: la condotta distruttiva è accompagnata o preceduta da atti di violenza fisica o di coazione psicologica nei confronti di una persona, cumulando il disvalore del danno patrimoniale con quello della coercizione personale;
- Occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: il danneggiamento avviene nel contesto di cortei, assemblee o raduni con carattere pubblico, in cui il pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza collettiva è particolarmente elevato;
- Connessione con il reato di cui all'art. 331 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità): il danneggiamento si inserisce in una più ampia azione di paralisi di un'attività d'interesse generale.
In tutte queste ipotesi la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.
«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [...]»
Le circostanze aggravanti
Il secondo comma dell'art. 635 c.p. prevede circostanze aggravanti che portano la pena alla reclusione da uno a cinque anni. Si tratta di ipotesi in cui il danneggiamento incide su beni di rilevante interesse collettivo:
- cose destinate al pubblico servizio o alla pubblica utilità (fontane, acquedotti, impianti di distribuzione energetica, reti di comunicazione);
- edifici pubblici o destinati all'esercizio di un culto o comunque all'uso pubblico;
- beni di agricoltura, tra cui bestiame e animali da lavoro;
- condotta commessa da un numero elevato di persone riunite.
In tutte le ipotesi aggravate il reato è procedibile d'ufficio, a differenza della forma base che è procedibile a querela. La maggiore gravità sanzionatoria riflette l'allarme sociale e la rilevanza collettiva dei beni aggrediti: l'offesa non è più limitata alla sfera patrimoniale di un singolo privato, ma si estende all'interesse della collettività all'integrità di infrastrutture e servizi condivisi. Per la valutazione delle circostanze del reato in concreto, il giudice dovrà bilanciare le aggravanti con le eventuali attenuanti, ferma la competenza del giudice del merito nella commisurazione della pena.
«La configurabilità del reato di danneggiamento aggravato presuppone che il fatto sia commesso in occasione di manifestazioni svoltesi in luogo pubblico e che il danneggiamento sia causalmente collegato allo svolgimento della manifestazione.» — Cass. pen., orientamento consolidato
Il danneggiamento informatico (artt. 635-bis ss. c.p.)
Parallelamente all'art. 635 c.p., il codice penale contempla un autonomo sistema di norme per il danneggiamento informatico, introdotto dalla l. n. 48/2008 (che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica) e completato nel tempo:
- Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici): punisce chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, con reclusione da sei mesi a tre anni;
- Art. 635-ter c.p.: prevede pene più severe per le stesse condotte compiute su informazioni, dati o programmi informatici dello Stato o di altri enti pubblici, in ragione dell'interesse istituzionale tutelato;
- Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici): punisce chi rende inutilizzabili sistemi informatici o telematici altrui, anche parzialmente, con pena fino a cinque anni;
- Art. 635-quinquies c.p.: tutela i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, con pene ulteriormente aumentate in ragione della rilevanza collettiva dei beni aggrediti.
La progressione sanzionatoria riflette la crescente importanza dei sistemi informatici nell'economia e nei servizi essenziali. Il raccordo con la frode informatica ex art. 640-ter c.p. è frequente nelle condotte di attacco a sistemi aziendali: lo stesso fatto può integrare sia il danneggiamento informatico (per la compromissione dei dati) che la frode informatica (quando all'alterazione dei sistemi si accompagna un ingiusto profitto con altrui danno). In queste ipotesi di concorso apparente, il titolo più grave assorbe il meno grave, salvo che le condotte siano autonomamente apprezzabili e distinte nel tempo.
Procedibilità e prescrizione
La forma base dell'art. 635 c.p. è procedibile a querela di parte, da presentare entro tre mesi dalla conoscenza del fatto; in assenza di querela tempestiva, il processo non può essere instaurato e, ove già pendente, deve essere dichiarata l'improcedibilità. Le forme aggravate (secondo comma) e le fattispecie informatiche relative a enti pubblici (artt. 635-ter, 635-quinquies) sono invece procedibili d'ufficio.
Il termine di prescrizione si calcola sulla pena massima edittale: per la forma base (pena massima tre anni) il termine ordinario è di sei anni, elevato a sette anni e mezzo con atti interruttivi; per le forme aggravate (pena massima cinque anni) il termine è di dieci anni, elevato a dodici anni e mezzo. La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è in astratto applicabile alla forma base per i casi di danneggiamento di beni di modestissimo valore, purché l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale. L'applicazione è invece tendenzialmente esclusa nelle ipotesi aggravate e in quelle che incidono su beni di pubblica utilità.
Rapporti con altri reati
Il danneggiamento si distingue strutturalmente dal furto ex artt. 624-625 c.p.: nel furto l'agente si impossessa della cosa altrui per trarne profitto; il bene viene sottratto ma rimane integro. Nel danneggiamento, invece, la cosa viene distrutta o deteriorata senza scopo appropriativo. Le due fattispecie possono concorrere formalmente quando la sottrazione è seguita dalla distruzione del bene (es. furto di un veicolo e suo successivo incendio); in tal caso i due reati sono autonomi e cumulabili, ciascuno a tutela di un distinto momento offensivo.
Si distingue inoltre dall'estorsione ex art. 629 c.p.: nel danneggiamento manca la costrizione della vittima a fare o a tollerare qualcosa; quando invece il danneggiamento è minacciato o realizzato per costringere il soggetto passivo a consegnare una somma di denaro o ad assicurare un profitto, il fatto può assumere i connotati dell'estorsione. In caso di incendio doloso (artt. 423-424 c.p.), il delitto di incendio — reato a tutela dell'incolumità pubblica — si pone in rapporto di specialità rispetto al danneggiamento, con prevalenza della norma più grave.
Infine, l'appropriazione indebita ex art. 646 c.p. può interseccarsi con il danneggiamento nelle ipotesi in cui chi ha la legittima disponibilità di un bene altrui lo distrugge o deteriora, compiendo un atto incompatibile con il titolo della detenzione e manifestando la volontà di appropriazione.
Rinvii sistematici
La voce si integra con quelle sui delitti contro il patrimonio, sul furto e furto aggravato (artt. 624-625 c.p.), sulla frode informatica (art. 640-ter c.p.) e sulle circostanze del reato. Per i profili generali di pena si rinvia alla voce sulla funzione e commisurazione della pena.
La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
Cos'è il danneggiamento ex art. 635 c.p.?
Il danneggiamento punisce chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili cose altrui con violenza, minaccia o in occasione di manifestazioni pubbliche. È un reato di danno, che si consuma all'atto dell'offesa al bene. Pena base: reclusione da sei mesi a tre anni.
Cosa ha cambiato il d.lgs. 7/2016?
Ha depenalizzato la forma semplice: il danneggiamento di beni privati senza violenza è diventato illecito civile sanzionato con sanzione pecuniaria. L'art. 635 c.p. mantiene rilevanza penale solo per le ipotesi con violenza, minaccia o in contesto di disordini pubblici.
Quando si procede a querela e quando d'ufficio?
Querela (termine 3 mesi) per la forma base. D'ufficio per le forme aggravate del comma 2 (beni di pubblica utilità, edifici pubblici, ecc.) e per il danneggiamento informatico di enti pubblici (artt. 635-ter, 635-quinquies).
Qual è la differenza tra danneggiamento e furto?
Nel furto (artt. 624-625) l'agente sottrae la cosa per trarne profitto; il bene rimane integro. Nel danneggiamento la cosa è distrutta o deteriorata, senza scopo appropriativo. Possono concorrere se la sottrazione è seguita dalla distruzione del bene.
Cos'è il danneggiamento informatico (art. 635-bis)?
Punisce chi cancella, distrugge o altera dati informatici altrui. Pena: reclusione da sei mesi a tre anni. Per i dati di enti pubblici (635-ter) e per i sistemi di pubblica utilità (635-quinquies) le pene sono più severe. Introdotto dalla l. 48/2008.
Si applica la tenuità del fatto al danneggiamento?
Sì, in astratto per la forma base di danni di modestissimo valore, in assenza di comportamento abituale. Tendenzialmente esclusa per le ipotesi aggravate e quelle che toccano beni di pubblica utilità. La valutazione è rimessa al giudice del merito.