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Evasione (art. 385 c.p.) — sottrarsi alla custodia: pena, aggravanti e arresti domiciliari.

La fuga dalla custodia è reato: l'art. 385 c.p. punisce il detenuto che si sottrae al controllo dell'autorità, con pene che si aggravano in presenza di violenza o effrazione e che si estendono oggi agli arresti domiciliari.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 29 ottobre 2026 Art. 385 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'evasione, disciplinata dall'art. 385 c.p., appartiene al Titolo III del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'amministrazione della giustizia. La norma tutela la funzione esecutiva dello Stato in senso ampio: non soltanto il buon esito dei singoli procedimenti penali, ma anche la credibilità e l'effettività del sistema punitivo nel suo complesso. Un ordinamento che non fosse in grado di trattenere chi ha perso la libertà per volontà del giudice perderebbe una parte essenziale della propria autorità. L'evasione si colloca dunque all'incrocio tra i diritti del detenuto e la legittima pretesa della collettività a che le decisioni dell'autorità giudiziaria abbiano effetto concreto.

Il bene giuridico tutelato e la struttura del reato

La dottrina prevalente identifica il bene giuridico protetto dall'art. 385 c.p. nel regolare svolgimento dell'attività giudiziaria esecutiva e, più in generale, nell'interesse dello Stato all'esecuzione delle proprie decisioni coercitive. Si tratta di un reato proprio: unico soggetto attivo è chi si trova in uno stato di legale privazione della libertà personale. Chi è libero non può evadere; chi è detenuto illegalmente non commette il reato sotto il profilo dell'art. 385 c.p. Il reato ha struttura istantanea: si consuma nel momento in cui il soggetto realizza la sottrazione alla custodia, a prescindere dalla durata dello stato di libertà così conseguito. L'evasione di un'ora ha lo stesso rilievo penale dell'evasione definitiva, ai fini della configurabilità del reato.

Art. 385 c.p. — Evasione

«Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, si sottrae alla custodia è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza o minaccia alle persone, ovvero con effrazione, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Se il colpevole è condannato, prima che la pena di cui ai commi precedenti sia eseguita, per altro delitto commesso dopo la evasione, la pena per l'evasione è aumentata.
Le stesse disposizioni si applicano quando il fatto è commesso da persona che si trova in stato di arresti domiciliari, detenzione domiciliare, o che è sottoposta alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in una casa lavoro o in una colonia agricola.»

Il soggetto attivo: "legalmente arrestato o detenuto"

Il presupposto del reato è lo stato di legale privazione della libertà personale. L'avverbio «legalmente» è centrale: esso esclude dall'ambito applicativo della norma chi si trovi detenuto in forza di un provvedimento affetto da vizi talmente radicali da renderlo inesistente o nullo. Se la detenzione è illegale, il soggetto non risponde di evasione; se è viziata ma non nulla (ad es. perché adottata con mera irregolarità procedurale), la detenzione mantiene la propria efficacia coercitiva e il reato sussiste.

Rientrano nella nozione di «legalmente arrestato o detenuto» i soggetti sottoposti a: custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.); arresto in flagranza (art. 380 c.p.p.); fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.); detenzione in esecuzione di pena. L'espressione «per un reato» esclude i casi di arresti o fermi relativi a meri illeciti amministrativi, sebbene la casistica pratica sia in questi casi più rara. Ai sensi del comma 4 (aggiunto dalla l. 26 marzo 2001, n. 128) rientrano nella sfera applicativa anche le misure cautelari domiciliari e alcune misure di sicurezza detentive.

La condotta tipica: sottrarsi alla custodia

La condotta consiste nel sottrarsi alla custodia: espressione ampia, che comprende qualsiasi comportamento idoneo a rompere il vincolo fisico di vigilanza esercitato dall'autorità. Non è necessaria la fuga in senso tradizionale (varcare i cancelli di un istituto carcerario): è sufficiente allontanarsi dalla portata della sorveglianza degli agenti di custodia, anche per breve tempo e senza uscire dall'edificio, purché il controllo effettivo venga meno. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato si configura anche quando il detenuto si allontana dal luogo di lavoro esterno assegnatogli durante un permesso o una misura alternativa, purché le condizioni della detenzione non siano state revocate o sospese.

Per converso, non integra l'evasione il mero ritardo nel rientro in istituto al termine di un permesso, quando la condotta rimane entro i margini di una difformità lieve e non accompagnata da volontà evasiva. In tali ipotesi potrà semmai configurarsi una violazione delle prescrizioni, ma non il reato di cui all'art. 385 c.p. Il confine è tracciato dalla giurisprudenza caso per caso, con riguardo alla effettiva intenzione di sottrarsi in modo definitivo o comunque sostanziale al controllo.

L'elemento soggettivo: dolo generico

L'evasione è un reato a dolo generico: è sufficiente la coscienza e la volontà di sottrarsi alla custodia, senza che l'agente persegua uno scopo ulteriore. Non rileva, ai fini della configurabilità del reato, che l'evasione sia motivata dal desiderio di raggiungere i familiari, di sfuggire a pericoli interni all'istituto o di ottenere cure mediche. Queste circostanze potranno incidere sulla commisurazione della pena, ma non escludono il dolo. Parimenti, il dolo è escluso soltanto da una causa di forza maggiore che renda impossibile il rientro (ad es. catastrofe naturale, ricovero d'urgenza in ospedale non accompagnato da alcuna condotta evasiva).

L'ipotesi aggravata: violenza, minaccia o effrazione (comma 2)

Il secondo comma prevede una pena da due a cinque anni quando l'evasione è commessa con violenza o minaccia alle persone, ovvero con effrazione. La violenza e la minaccia devono essere dirette a realizzare o a agevolare la fuga: la violenza esercitata su un agente di custodia che tenta di bloccare il fuggitivo è assorbita nell'aggravante, salvo diversa valutazione in punto di concorso con il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).

L'effrazione è la rottura o la forzatura di un ostacolo posto a protezione del luogo di custodia: mura, cancelli, celle, sbarre. Essa deve essere diretta alla fuga: la mera rottura di un vetro non correlata all'evasione non integra l'aggravante. Il concorso tra l'aggravante di effrazione e il reato di danneggiamento è generalmente escluso dalla giurisprudenza in forza del principio di specialità, almeno per le cose appartenenti all'istituto di pena, ma può residuare per le cose di terzi.

L'estensione agli arresti domiciliari e alle misure cautelari (comma 4)

L'ampliamento operato dalla l. n. 128/2001 è di grande rilevanza pratica. Il comma 4 rende applicabile l'intera disciplina dell'art. 385 c.p. a chi si trova in stato di arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) o di detenzione domiciliare (art. 47-ter ord. penit.), nonché a chi è sottoposto alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in una casa di lavoro o in una colonia agricola.

Il che significa che allontanarsi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari costituisce evasione a pieno titolo, con la pena da uno a tre anni. La giurisprudenza ha ritenuto che non ogni uscita non autorizzata integri il reato: occorre una volontà di sottrarsi al controllo. Ma l'interpretazione prevalente è rigorosa: l'allontanamento anche breve, non comunicato e non autorizzato, realizza il reato. Analoghe considerazioni valgono per la rimozione del braccialetto elettronico di controllo, che la giurisprudenza di legittimità riconduce stabilmente all'ipotesi di evasione di cui all'art. 385 c.p., atteso che tale dispositivo è lo strumento attraverso cui l'autorità esercita il controllo sul soggetto agli arresti domiciliari.

«Integra il reato di evasione la condotta del soggetto agli arresti domiciliari che si allontani dall'abitazione, anche per breve tempo, senza la preventiva autorizzazione del giudice, versando in una situazione di consapevole volontà di sottrarsi al controllo dell'autorità.» — Cass. pen., Sez. VI, orientamento consolidato

Il tentativo di evasione (art. 56 c.p.)

Il tentativo di evasione è configurabile ai sensi dell'art. 56 c.p. Trattandosi di reato istantaneo, si ha tentativo quando il detenuto compie atti idonei e univocamente diretti alla sottrazione alla custodia, ma l'evento non si verifica per cause indipendenti dalla sua volontà: la sorveglianza interviene a bloccare la fuga nel mentre, il piano viene scoperto, l'effrazione viene interrotta dall'allarme. La distinzione tra atti preparatori non punibili e atti esecutivi punibili (tentativo) è tracciata dalla giurisprudenza con riguardo alla vicinanza causale tra l'atto e la realizzazione del fatto tipico.

Concorso di reati e di persone

L'evasione può concorrere, anche formalmente, con diversi altri reati. L'ipotesi più frequente è il concorso con la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.): quando la violenza o la minaccia agli agenti di custodia, che già fondano l'aggravante del comma 2, si traduce in una autonoma resistenza. La giurisprudenza è divisa: un orientamento applica il principio di specialità, assorbendo l'art. 337 c.p. nell'aggravante di cui all'art. 385, comma 2; un altro ritiene configurabile il concorso formale ove i comportamenti siano distinguibili. Il concorso di persone è pienamente configurabile: chi aiuta il detenuto a evadere prima della commissione del reato (ad es. fornendo attrezzi, scavando un tunnel) risponde di concorso morale o materiale nel reato di evasione, non di favoreggiamento personale (il quale presuppone un aiuto post-fattuale, quando l'evasione è già avvenuta).

Rapporto con l'art. 384 c.p. e cause di non punibilità

A differenza di quanto accade per il favoreggiamento, l'art. 384 c.p. — che prevede la non punibilità di chi commette certi reati contro la giustizia per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave nocumento nella libertà o nell'onore — non si applica all'evasione. La norma elenca tassativamente i reati interessati e non include l'art. 385 c.p.: il detenuto che evade per soccorrere un familiare in pericolo risponde comunque del reato, sebbene la situazione di necessità possa rilevare ai sensi dell'art. 54 c.p. (stato di necessità), a condizione che ricorrano i presupposti di quel istituto (pericolo attuale, grave danno alla persona, assenza di colpa nel pericolo). La giurisprudenza è tuttavia severa nel riconoscere lo stato di necessità come scriminante dell'evasione.

Prescrizione e misure di sicurezza

Il termine di prescrizione per il reato base di evasione è di sei anni (art. 157 c.p.); per la forma aggravata di cui al comma 2, punita nel massimo con cinque anni, il termine è di sei anni. Ai fini del calcolo, il dies a quo è il momento del compimento dell'evasione. La condanna per evasione può determinare l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, qualora il soggetto sia ritenuto socialmente pericoloso. Si noti infine che la pena per l'evasione si cumula con quella per il reato che aveva determinato la detenzione: non vi è assorbimento, e il giudice applica la disciplina del reato continuato (art. 81 c.p.) soltanto laddove sussista l'identità del disegno criminoso, presupposto raramente integrato in questa fattispecie.

Rinvii

La voce si collega alla trattazione dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, alla disciplina della custodia cautelare e delle misure cautelari, al reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e alla voce sul resistenza a pubblico ufficiale.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è il reato di evasione (art. 385 c.p.)?

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, si sottrae alla custodia. Reato proprio, istantaneo, punito con la reclusione da uno a tre anni. Tutela l'effettività delle decisioni giudiziarie restrittive della libertà.

L'evasione si applica agli arresti domiciliari?

Sì. Il comma 4 dell'art. 385 c.p., introdotto dalla l. n. 128/2001, estende la disciplina alle persone in stato di arresti domiciliari e di detenzione domiciliare. Allontanarsi senza autorizzazione è evasione; la rimozione del braccialetto elettronico integra anch'essa il reato.

Qual è la pena?

Reclusione da uno a tre anni nel caso base; da due a cinque anni se il fatto è commesso con violenza, minaccia o effrazione. Ulteriore aumento se, prima di scontare la pena per l'evasione, il soggetto è condannato per un delitto commesso dopo la fuga.

La violenza durante la fuga integra un reato separato?

La violenza o la minaccia agli agenti che tentano di bloccare la fuga fonda l'aggravante del comma 2. Secondo un orientamento giurisprudenziale, può concorrere il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) quando le condotte siano distinguibili; altro orientamento applica il principio di specialità.

Chi aiuta il detenuto a evadere risponde di favoreggiamento?

No: chi aiuta prima dell'evasione (fornisce attrezzi, scava un passaggio) risponde di concorso nel reato di evasione ex artt. 110-385 c.p. Il favoreggiamento personale (art. 378) presuppone un aiuto successivo alla consumazione del reato presupposto, e l'evasione non figura tra i reati presupposto che lo fondano in modo specifico.

L'art. 384 c.p. (non punibilità familiare) vale per l'evasione?

No. La causa di non punibilità dell'art. 384 c.p. non include l'evasione nel proprio elenco tassativo. Il detenuto che evade per soccorrere un familiare può invocare al più lo stato di necessità ex art. 54 c.p., che la giurisprudenza riconosce raramente in questo contesto.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è occupato a lungo dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, con particolare attenzione ai rapporti tra misure cautelari, esecuzione penale e reati propri del detenuto.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma